Sentenza n. 256/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; nonché per quanto occorrer possa della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 881 del 09.09.2021 recante ad oggetto “Estensione interinale delle concessioni demaniali determinata dalla perdurante pendenza dei giudizi Tar Toscana, II, R.G. 714/2020 e Cons. St., VI, 5198/2021”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Onda Blu S.r.l. il 13/3/2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni del Comune di Piombino relative all’estensione o al differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali del Comune di Piombino n. 1167 del 19 novembre 2021 e n. 1204 del 26 novembre 2021, concernenti l’estensione dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 e il relativo impegno di spesa per l’imposta di registro, nonché, per quanto occorrer potesse, la determinazione n. 881 del 9 settembre 2021, concernente l’estensione interinale delle concessioni in pendenza di precedenti giudizi. Con motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre impugnato la determinazione n. 1606 del 27 dicembre 2023, relativa al differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, con esclusione di quelle in materia di produzione di beni. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente il 9 dicembre 2025, con la quale è stato chiesto di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune alla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque con la relativa pronuncia processuale.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non superata da un interesse residuo alla pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando la parte resistente non si oppone alla compensazione e il giudice ravvisa ragioni conformi alla definizione processuale della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →