Cassazione Penale, Sentenza n. 11794/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare solo in relazione ad alcuni capi (D, O, P, S, T) ma ha confermato la custodia in carcere per il reato associativo contestato al capo A. Il difensore sostiene che non poteva applicarsi il più lungo termine di fase di un anno previsto per procedimenti collegati all'associazione perché l'arresto non è avvenuto in flagranza (l'arresto del ricorrente è del 17 marzo 2023) e i reati fine contestati al ricorrente sono soltanto ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, non rilevanti ai fini della lettera M dell'art. 380 c.p.p.; pertanto, secondo il ricorrente, il termine applicabile sarebbe stato quello ordinario di sei mesi.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che la censura sia generica e non abbia confutato la motivazione del Tribunale che ha ritenuto applicabile il termine di fase di un anno in quanto l'associazione contestata comprendeva anche delitti di rapina per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio; quindi, anche se al singolo ricorrente non è stato contestato il delitto di rapina, la presenza di quelle fattispecie nell'oggetto associativo legittima l'applicazione del termine annuale. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
prevede il più lungo termine di fase di un anno quando si proceda per i delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lett. A
dispone che, nei procedimenti concernenti specifiche ipotesi tributarie o associativa richiamate dall'art. 407, può trovare applicazione un termine di fase più lungo (un anno) rispetto al termine ordinario
art. 407 comma 2 lett. A cod. proc. pen.
menziona l'art. 416 c.p. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza
collega l'ambito applicativo del termine più lungo alle ipotesi di reato associativo rilevanti, richiamando i casi in cui l'arresto in flagranza è obbligatorio
art. 416 c.p.
riguarda l'associazione per delinquere
definisce il reato di associazione per delinquere e, nel contesto del procedimento, può determinare l'applicazione di termini procedurali speciali quando l'associazione ha come oggetto delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza
art. 380 cod. proc. pen. (lettera M)
richiamata nel ricorso in relazione ai reati fine (ricettazione non ricompresa nella lettera M secondo il difensore)
utilizzata dal difensore per sostenere che i reati fine contestati (es. ricettazione) non rientrano nelle fattispecie che giustificano il termine di fase maggiorato; la Corte però ritiene irrilevante che tali specifiche fattispecie non siano state contestate al singolo imputato quando l'oggetto associativo include reati che impongono l'arresto in flagranza
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
menzionato per gli adempimenti di cancelleria
disposizione procedurale amministrativa richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione
Massime di principio
- Quando l'imputazione associativa riguarda un'associazione il cui oggetto include delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (es. rapina), può trovare applicazione il termine di fase più lungo (un anno) anche nei confronti di singoli indagati ai quali non è contestato direttamente quel delitto
- Per far dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare in relazione al reato associativo è necessario contrastare specificamente e con argomentazioni mirate la motivazione del giudice che ha fondato l'applicazione del termine maggiorato; deduzioni generiche o la mera reiterazione delle posizioni d'appello sono inammissibili
- La distinzione tra reato associativo e reati fine è rilevante: l'applicabilità di termini procedurali speciali può dipendere dall'oggetto complessivo dell'associazione e non solo dai singoli reati contestati al singolo indagato
- Nel formulare gravami sull'interpretazione dei termini di fase è opportuno indicare prove o elementi documentali che dimostrino l'inesistenza dei presupposti normativi (ad es. che l'associazione non aveva effettivamente per oggetto reati che impongono l'arresto in flagranza) oppure che l'arresto in concreto non rientrava nelle ipotesi di obbligo
- Le censure in Cassazione devono essere articolate, affrontare espressamente la motivazione impugnata e proporre ragioni giuridiche nuove o la prova di errori di diritto per evitare l'inammissibilità
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