Ordinanza n. 922/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il provvedimento di non idoneità attitudinale, emanato dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale in data 10.12.2025 e notificato a mani proprie al ricorrente in pari data, nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di polizia, indetto in data 28.03.2025; 2) qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità attitudinale adottato nell'ambito del concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di polizia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge una possibile contraddittorietà tra la relazione del funzionario tecnico psicologo della Polizia di Stato del 5 dicembre 2025, che aveva ritenuto il candidato compatibile con il profilo concorsuale, e l'esito positivo dell'intervista attitudinale svolta il 9 dicembre 2025 dal perito selettore, con attribuzione del punteggio di 3/4 nel giudizio complessivo sulle tre aree valutate, da un lato, e il successivo giudizio collegiale finale di non idoneità attitudinale, dall'altro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente una certa contraddittorietà tra gli atti istruttori presupposti e il giudizio collegiale finale di non idoneità. Ha quindi sospeso il provvedimento di esclusione e ordinato la ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza. La nuova commissione dovrà motivare più diffusamente le ragioni di un eventuale scostamento dalle valutazioni favorevoli del perito selettore e del tecnico psicologo. L'Amministrazione o la parte più diligente dovrà fornire, appena disponibili, aggiornamenti sull'esito dei nuovi accertamenti attitudinali. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026; le spese sono state riservate al definitivo cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base per la trattazione e la decisione della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, il giudizio collegiale finale deve essere coerente con le risultanze delle valutazioni tecniche e dell'intervista attitudinale svolte nelle fasi precedenti.
- La presenza di valutazioni istruttorie favorevoli e di un esito positivo dell'intervista attitudinale può giustificare, in sede cautelare, la sospensione del giudizio finale di non idoneità quando emerga una contraddittorietà non adeguatamente spiegata tra tali elementi.
- Quando la commissione collegiale si discosta dalle valutazioni favorevoli del tecnico psicologo e del perito selettore, deve motivare in modo specifico e più approfondito le ragioni dello scostamento.
- In caso di sospensione cautelare di un giudizio di non idoneità attitudinale, il giudice può ordinare la ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione in diversa composizione, fissando un termine per il riesercizio del potere valutativo.
Come è indicizzato
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