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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19444/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva confermato la condanna per il delitto di calunnia in relazione a tre esposti/denunce presentati alla Procura della Repubblica di Sulmona (fatti commessi tra il 12/09/2013 e il 18/11/2013). Il ricorrente deduce un unico motivo per vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo (dolo): contesta che i giudici di merito avrebbero fondato il dolo su presunzioni e su un generico rilievo della sua partecipazione alla vita politica comunale, senza valutare adeguatamente la tesi difensiva secondo cui si era avvalso di un avvocato per la redazione degli esposti (richiamando la sentenza delle Sezioni Unite civili n.1002/2013), il quale avrebbe dovuto verificarne la verosimiglianza e non limitarsi a una mera trasposizione in termini giuridici delle dichiarazioni del cliente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha ritenuto che l'elemento soggettivo del reato di calunnia fosse adeguatamente accertato sulla base di fatti oggettivi e incontestati (tra cui il fatto che Amicone aveva partecipato e sottoscritto le delibere poi indicate come illecite) e sulla palese inconsistenza delle accuse, comprovata da indagini della Guardia di Finanza e da altri elementi probatori. La Corte ha escluso che il ricorso all'avvocato per la redazione delle denunce, senza ulteriori elementi che dimostrino il concorso colposo o doloso del professionista, possa escludere il dolo del denunciante. Pena e spese: dichiarato inammissibile il ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.686 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento quando non è stata richiesta la discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi della norma.

  • sentenza Sezioni Unite civili n. 1002 del 24/09/2013 (dep. 2014)

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che l'atto di denuncia/querela redatto con l'ausilio del difensore debba essere imputato, sul piano funzionale, alla volontà del querelante; la Corte però ha ritenuto tale principio irrilevante per escludere il dolo del denunciante in assenza di elementi probatori che dimostrino il concorso colposo o doloso dell'avvocato.

  • Sez.6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753

    Richiamata come precedente giurisprudenziale sul tema del dolo del reato di calunnia: il dolo presuppone la consapevolezza dell'innocenza del calunniato e può essere escluso se sussistono ragionevoli dubbi o margini di serietà tali da giustificare il dubbio di una persona normale nelle stesse condizioni di conoscenza.

  • delitto di calunnia (riferimento sostanziale: art. 368 c.p.)

    Il reato è valutato nella sentenza: il dolo si concretizza nella denuncia di un fatto noto come falso o nella consapevolezza dell'innocenza del calunniato; la Corte ha ritenuto il dolo provato per la palese inconsistenza e gratuità delle accuse e per il coinvolgimento diretto del denunciante negli atti denunciati.

Massime di principio

  • Per il reato di calunnia è necessario accertare la consapevolezza dell'innocenza del calunniato: questa può fondarsi su elementi oggettivi e sul contesto (es. il denunciante ha redatto o sottoscritto gli atti poi denunciati).
  • La mera appartenenza o inserimento del denunciante nella vita politica comunale non costituisce di per sé prova del dolo; serve dimostrare concretamente la conoscenza dell'innocenza delle persone denunciate.
  • Affidarsi a un avvocato per la redazione di un esposto non esclude automaticamente la responsabilità del denunciante: per escludere il dolo occorre prova che il difensore abbia svolto una verifica tale da assumere responsabilità sul contenuto o che abbia concorso nel reato.
  • Se le accuse risultano manifestamente inconsistenti in base a indagini e documenti, ciò rafforza l'accertamento del dolo a carico del denunciante.
  • In sede di impugnazione, i motivi generici e non specificamente articolati possono rendere il ricorso inammissibile; è essenziale motivare con precisione le censure rispetto alla decisione impugnata.
  • Per difendersi da un'accusa di calunnia è utile documentare e dimostrare l'esistenza di elementi di fatto e giuridici che rendano ragionevole il dubbio sulla legittimità dell'atto denunciato (prove, corrispondenze, consulenze, verifiche effettuate dal difensore).

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