Direttiva 2010/73
Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/73/UE modifica in modo mirato le direttive 2003/71/CE (prospetto) e 2004/109/CE (trasparenza) per ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la chiarezza e l’efficienza del quadro normativo. Interviene soprattutto su soglie di esenzione, definizioni, contenuto e forma della nota di sintesi, pubblicazione elettronica, validità del prospetto, supplementi e diritto di revoca. Rafforza inoltre il ruolo degli atti delegati della Commissione e prevede una revisione successiva dell’efficacia delle nuove regole. Il recepimento nazionale deve avvenire entro il 1° luglio 2012.
Direttiva di modifica del regime UE sul prospetto per offerte pubbliche e ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, con semplificazioni, soglie aggiornate e maggiore armonizzazione degli obblighi di trasparenza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e incide principalmente su emittenti, offerenti, persone responsabili della redazione del prospetto, intermediari finanziari, investitori qualificati, società quotate, PMI, società con ridotta capitalizzazione di mercato ed enti creditizi. Le modifiche riguardano la disciplina del prospetto di cui alla direttiva 2003/71/CE e alcuni obblighi di trasparenza della direttiva 2004/109/CE, con particolare riferimento alle offerte al pubblico, all’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e a specifiche esenzioni/procedure per determinati strumenti, soglie di valore nominale e categorie di soggetti. Sono previste anche deroghe e regimi transitori per taluni titoli di debito già ammessi alla negoziazione prima del 31 dicembre 2010.
Direttiva 2010/73/UE: modifica del prospetto e della trasparenza per gli strumenti finanziari
La direttiva interviene sulla disciplina del prospetto e degli obblighi di trasparenza per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, semplificare le procedure e migliorare la certezza del diritto. Il legislatore europeo afferma che le modifiche devono essere adottate senza compromettere la tutela degli investitori né il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Obiettivi e contesto
La direttiva si inserisce nel programma europeo di riduzione degli oneri amministrativi e di rafforzamento della competitività. Alla base vi è la constatazione che alcune previsioni della direttiva 2003/71/CE risultavano troppo onerose o non più adeguate, anche per effetto dell’evoluzione dei mercati e dell’entrata in vigore della direttiva 2004/109/CE in materia di trasparenza.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano principalmente:
- la direttiva 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
- la direttiva 2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza degli emittenti ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.
Le disposizioni incidono su emittenti, offerenti, persone responsabili del prospetto, intermediari finanziari, investitori qualificati, PMI, società con ridotta capitalizzazione di mercato, enti creditizi e, in taluni casi, società registrate fuori dall’Unione con strumenti ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in mercati terzi equivalenti.
Esenzioni dall’obbligo del prospetto e soglie aggiornate
La direttiva aggiorna e amplia le ipotesi di esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto. In particolare, non è richiesto il prospetto per:
- offerte rivolte solo a investitori qualificati;
- offerte rivolte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati;
- offerte con investimento minimo di almeno 100.000 EUR per investitore, per ciascuna offerta separata;
- strumenti con valore nominale unitario di almeno 100.000 EUR;
- offerte con corrispettivo totale nell’Unione inferiore a 100.000 EUR su 12 mesi.
Inoltre, viene elevata a 5.000.000 EUR la soglia per talune offerte e a 75.000.000 EUR la soglia per strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi, purché non subordinati, convertibili, scambiabili o collegati a derivati.
Nozione di investitore qualificato
La definizione di investitore qualificato viene allineata alla disciplina MiFID. La nozione comprende le categorie già previste dalla direttiva 2004/39/CE, inclusi i clienti professionali e le controparti qualificate che non abbiano chiesto il trattamento come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi devono comunicare la classificazione all’emittente su richiesta, nel rispetto della normativa sui dati personali.
Contenuto del prospetto e nota di sintesi
La nota di sintesi assume un ruolo centrale per gli investitori al dettaglio. Essa deve essere:
- autonoma rispetto alle altre parti del prospetto;
- breve, semplice, chiara e comprensibile;
- redatta secondo un formato comune che faciliti il confronto tra strumenti simili.
Deve contenere le informazioni chiave su emittente, garanti, strumenti finanziari, rischi, condizioni generali dell’offerta, spese stimate, diritti connessi agli strumenti e motivi dell’offerta/impiego dei proventi.
La direttiva chiarisce inoltre che nessuno può essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente sulla base della nota di sintesi, salvo che essa sia fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti pertinenti del prospetto, oppure non contenga le informazioni chiave necessarie per una decisione di investimento consapevole.
Prospetto di base, condizioni definitive e documenti distinti
Il prospetto può essere redatto come documento unico oppure come insieme di documenti distinti:
- documento di registrazione;
- nota informativa sugli strumenti finanziari;
- nota di sintesi.
Per il prospetto di base, le condizioni definitive devono contenere solo elementi specifici della singola emissione determinabili al momento dell’emissione, come ISIN, prezzo di emissione, scadenza, cedole, prezzo di esercizio o di rimborso. Se le condizioni definitive non sono già incluse nel prospetto di base o in un supplemento, devono essere messe a disposizione degli investitori, depositate presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine e comunicate alle autorità ospitanti.
Supplementi al prospetto e diritto di revoca
Ogni nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e sopravvenga o venga rilevato tra l’approvazione del prospetto e la chiusura definitiva dell’offerta, o l’inizio della negoziazione se successivo, deve essere indicato in un supplemento.
Il supplemento:
- va approvato con la stessa procedura del prospetto;
- deve esserlo entro 7 giorni lavorativi;
- deve essere pubblicato almeno con le stesse modalità del prospetto iniziale;
- comporta, se necessario, l’aggiornamento della nota di sintesi e delle sue traduzioni.
Se il prospetto riguarda un’offerta al pubblico, gli investitori che abbiano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli hanno diritto di revocare l’accettazione entro 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, purché il nuovo fatto, errore o imprecisione sia emerso prima della chiusura definitiva dell’offerta e della consegna. L’emittente o l’offerente può prorogare il termine, che deve essere indicato nel supplemento.
Pubblicazione elettronica e validità
La pubblicazione elettronica del prospetto diventa obbligatoria sul sito web dell’emittente o, se del caso, degli intermediari finanziari che collocano o vendono i titoli. Se la pubblicazione avviene inizialmente in altra forma, gli Stati membri devono comunque imporre anche la forma elettronica.
Il prospetto resta valido per 12 mesi dalla data di approvazione, purché sia aggiornato con i supplementi eventualmente necessari. Anche il documento di registrazione resta valido per 12 mesi e, insieme alla nota informativa sugli strumenti e alla nota di sintesi, costituisce un prospetto valido.
Regimi proporzionati e semplificazioni per specifiche operazioni
La direttiva introduce regimi informativi proporzionati per:
- offerte di azioni agli azionisti esistenti in operazioni in opzione;
- offerte da parte di PMI e società con ridotta capitalizzazione di mercato;
- talune offerte di strumenti diversi dai titoli di capitale da parte di enti creditizi;
- offerte di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali soggetti a requisiti di trasparenza e regole sugli abusi di mercato.
Sono inoltre disciplinate esenzioni per:
- strumenti offerti in occasione di fusioni o scissioni, con documentazione ritenuta equivalente dall’autorità competente;
- dividendi distribuiti in azioni della stessa classe;
- strumenti offerti a dipendenti, ex dipendenti, amministratori o ex amministratori, da parte del datore di lavoro o di un’impresa collegata.
Per le società registrate al di fuori dell’Unione, l’esenzione per piani dei dipendenti può operare solo se vi è una decisione di equivalenza della Commissione sul mercato terzo e se le informazioni sono disponibili almeno in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale.
Coordinamento con la direttiva trasparenza
La direttiva modifica anche la direttiva 2004/109/CE per allineare il regime di trasparenza alle nuove soglie del prospetto.
In particolare:
- per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1.000 EUR o per gli emittenti di azioni, viene precisata la nozione di Stato membro d’origine;
- per gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito di valore nominale unitario almeno pari a 100.000 EUR, alcuni obblighi informativi sono attenuati;
- è prevista una deroga transitoria per i titoli di debito di valore nominale unitario almeno pari a 50.000 EUR già ammessi alla negoziazione nell’Unione prima del 31 dicembre 2010;
- sono previste regole analoghe per assemblee dei portatori e per la lingua delle informazioni da comunicare al pubblico.
Atti delegati e controllo istituzionale
La direttiva attribuisce alla Commissione ampi poteri delegati per aggiornare soglie, definizioni, formato e contenuto della documentazione, criteri di equivalenza e altri aspetti tecnici.
Il regime delle deleghe prevede:
- durata di 4 anni a decorrere dal 31 dicembre 2010;
- proroga automatica per periodi identici, salvo revoca;
- possibilità per Parlamento europeo e Consiglio di revocare la delega;
- possibilità di obiezione agli atti delegati entro 3 mesi dalla notifica, prorogabili di altri 3 mesi.
Recepimento, entrata in vigore e revisione
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie di recepimento entro il 1° luglio 2012 e comunicarle immediatamente alla Commissione, con tabella di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Infine, la Commissione deve effettuare una revisione entro il 1° gennaio 2016 sull’attuazione della direttiva 2003/71/CE come modificata, con particolare attenzione a:
- responsabilità connessa alla nota di sintesi;
- impatto dell’esenzione per i dipendenti;
- regime informativo proporzionato;
- pubblicazione elettronica dei prospetti;
- eventuale revisione della nozione di Stato membro d’origine per alcuni titoli di debito;
- necessità di definire "offerta pubblica", "mercato primario" e "mercato secondario" e chiarire i rapporti con le direttive sugli abusi di mercato e sulla trasparenza.
La Commissione deve quindi presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di modifica.
Disposizioni principali
Finalità della revisione e riduzione degli oneri
La direttiva nasce dall’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese senza compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Il legislatore UE richiama l’obiettivo di riduzione del 25% degli oneri amministrativi e introduce modifiche per semplificare l’applicazione della direttiva prospetto e migliorare la competitività internazionale dell’Unione.
Nuove soglie di esenzione dal prospetto
Sono aggiornate le esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto: offerta al di sotto di 5.000.000 EUR nell’Unione su 12 mesi per taluni strumenti (art. 1, par. 2, lett. h), e offerta continua o ripetuta di strumenti diversi dai titoli di capitale emessi da enti creditizi sotto 75.000.000 EUR su 12 mesi, purché non subordinati, convertibili, scambiabili né collegati a derivati (art. 1, par. 2, lett. j). Restano esenti, tra l’altro, le offerte a soli investitori qualificati, a meno di 150 persone per Stato membro non qualificate, a investitori che investono almeno 100.000 EUR, o di valore nominale unitario almeno 100.000 EUR; inoltre è prevista l’esenzione per offerte sotto 100.000 EUR complessivi nell’Unione su 12 mesi (art. 3).
Ampliamento della nozione di investitore qualificato
La nozione di investitori qualificati viene allineata alla direttiva MiFID: include le categorie dell’allegato II, sezione I, punti 1-4, della direttiva 2004/39/CE, nonché clienti professionali e controparti qualificate, salvo richiesta di trattamento come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi devono comunicare, su richiesta, la classificazione all’emittente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
Nota di sintesi: contenuto, formato e responsabilità
La nota di sintesi diventa una componente autonoma del prospetto, da redigere in forma breve, semplice, chiara e comprensibile, con un formato comune utile al confronto tra prodotti simili. Deve contenere informazioni chiave su emittente, garante, strumenti, rischi, condizioni generali dell’offerta, spese stimate, diritti connessi e motivi/impiego dei proventi. La responsabilità civile non può essere basata esclusivamente sulla nota di sintesi, salvo che essa sia fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto al prospetto, oppure manchino informazioni chiave necessarie alla decisione di investimento.
Prospetto di base, condizioni definitive e approvazioni separate
Le condizioni definitive del prospetto di base devono contenere solo informazioni specifiche della singola emissione determinabili al momento dell’emissione (ad es. ISIN, prezzo, scadenza, cedole, prezzo di esercizio/rimborso). Se le condizioni definitive non sono incluse nel prospetto di base o in un supplemento, esse vanno messe a disposizione degli investitori, depositate presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine e comunicate alle autorità ospitanti. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.
Supplementi al prospetto e diritto di revoca
Ogni nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione che incida sulla valutazione degli strumenti finanziari e sopravvenga tra l’approvazione del prospetto e la chiusura dell’offerta o l’inizio della negoziazione deve essere inserito in un supplemento approvato entro 7 giorni lavorativi. Gli investitori che hanno già accettato l’acquisto/sottoscrizione hanno diritto di revocare l’accettazione entro 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, se l’evento è avvenuto prima della chiusura definitiva dell’offerta e della consegna; l’emittente o l’offerente può prorogare il termine e il supplemento deve indicare la data finale.
Pubblicazione elettronica e validità del prospetto
Il prospetto deve essere pubblicato anche in formato elettronico sul sito web dell’emittente o, se del caso, su quello degli intermediari finanziari che collocano o vendono gli strumenti. Il prospetto resta valido per 12 mesi dalla sua approvazione, purché completato con eventuali supplementi; analogamente, il documento di registrazione approvato resta valido per 12 mesi e, insieme alla nota informativa sugli strumenti e alla nota di sintesi, costituisce un prospetto valido.
Regimi proporzionati per PMI, small caps, emissioni in opzione ed enti creditizi
È introdotto un regime informativo proporzionato per emissioni in opzione di azioni, per offerte di PMI e di società con ridotta capitalizzazione di mercato, nonché per alcune emissioni di strumenti diversi dai titoli di capitale da parte di enti creditizi. Le azioni devono essere della stessa classe di quelle già ammesse alla negoziazione e l’esenzione si estende anche a società registrate fuori dall’Unione, se ricorrono condizioni di equivalenza del mercato terzo e disponibilità di informazioni adeguate in lingua internazionale. La Commissione e l’ESMA sono chiamate a intervenire con atti delegati e orientamenti su soglie, definizioni e criteri di equivalenza.
Esenzioni specifiche per fusioni, scissioni, dividendi e piani per i dipendenti
Sono previste esenzioni per strumenti offerti in occasione di fusioni o scissioni, per dividendi distribuiti in azioni della stessa classe e per strumenti offerti a amministratori, ex amministratori, dipendenti o ex dipendenti da parte del datore di lavoro o di un’impresa collegata, purché sia disponibile un documento informativo equivalente e, per taluni casi, sussistano condizioni di equivalenza per mercati terzi. Per i piani di azionariato dei dipendenti l’esenzione è ampliata, con requisiti di aggiornamento del documento informativo quando necessario.
Coordinamento con la direttiva trasparenza e soglie di 50.000/100.000 EUR
La direttiva modifica la direttiva 2004/109/CE per allineare le soglie relative ai titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1.000 EUR e per introdurre una salvaguardia per i titoli di debito già ammessi alla negoziazione prima del 31 dicembre 2010 con valore nominale unitario almeno 50.000 EUR. Per i titoli di debito di valore nominale unitario almeno 100.000 EUR, e in alcuni casi almeno 50.000 EUR preesistenti, si attenuano o escludono taluni obblighi informativi e si amplia la flessibilità su lingua e luogo delle assemblee dei portatori.
Delega alla Commissione e controllo di Parlamento e Consiglio
La Commissione riceve ampie deleghe per adottare atti delegati su soglie, definizioni, contenuto e formato del prospetto, della nota di sintesi, dei supplementi e delle condizioni definitive, nonché su criteri di equivalenza e modalità tecniche di pubblicazione. La delega dura 4 anni dal 31 dicembre 2010 ed è rinnovabile automaticamente, salvo revoca; Parlamento e Consiglio possono sollevare obiezioni entro 3 mesi dalla notifica, prorogabili di ulteriori 3 mesi.
Recepimento, entrata in vigore e revisione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° luglio 2012 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione deve effettuare una revisione entro il 1° gennaio 2016 e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica, in particolare su nota di sintesi, esenzione per i dipendenti, regime proporzionato, pubblicazione elettronica e definizione di mercato primario/secondario e offerta pubblica.
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