Direttiva 2010/76
Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/76/CE aggiorna il quadro prudenziale europeo dopo la crisi finanziaria, intervenendo su capitale, cartolarizzazioni, portafoglio di negoziazione e valutazioni al fair value. Introduce inoltre un articolato set di principi vincolanti per le politiche remunerative degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con l’obiettivo di ridurre incentivi all’assunzione eccessiva di rischio. La direttiva lascia agli Stati membri margini di attuazione, ma impone risultati minimi comuni, termini di recepimento differenziati e poteri di vigilanza e sanzione effettivi.
Modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE rafforzando i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e introducendo regole armonizzate sulle politiche remunerative nel settore bancario e finanziario.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e, per taluni profili, alle imprese di investimento rientranti nel perimetro delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Incide sia sulla vigilanza prudenziale individuale sia su quella su base consolidata, comprese le strutture di gruppo e le società di partecipazione finanziaria, e riguarda attività di cartolarizzazione/ricartolarizzazione, portafoglio di negoziazione, valutazione prudente, informative di vigilanza e politiche remunerative del personale con impatto rilevante sul profilo di rischio. Sono previste esclusioni o attenuazioni attraverso il principio di proporzionalità, soprattutto per enti di minori dimensioni o minore complessità, nonché deroghe e regimi transitori per specifiche esposizioni e obbligazioni garantite.
Direttiva 2010/76/CE: requisiti patrimoniali, cartolarizzazioni e politiche remunerative
La direttiva interviene sulle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in risposta alla crisi finanziaria, con l’obiettivo di rafforzare la solidità prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il testo collega espressamente l’eccessiva assunzione di rischio a regimi remunerativi mal concepiti, ma anche a carenze nella disciplina del portafoglio di negoziazione, delle cartolarizzazioni e delle valutazioni prudenziali.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva mira a conseguire tre risultati principali:
- rendere più robusta la governance e la gestione del rischio degli intermediari;
- allineare le politiche remunerative agli interessi di lungo periodo e alla capacità di assorbimento del rischio;
- rafforzare il trattamento prudenziale di cartolarizzazioni, ricartolarizzazioni e attività di trading.
Il legislatore UE sottolinea il ruolo dei principi FSB sulle prassi remunerative e la necessità di una convergenza internazionale. È inoltre previsto un rafforzamento del coordinamento tra autorità nazionali ed europee di vigilanza, con raccolta dati e orientamenti tecnici per un’applicazione uniforme.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli enti creditizi e, per le parti richiamate dalla direttiva 2006/49/CE, anche alle imprese di investimento. Le nuove regole incidono:
- sulla vigilanza su base individuale e consolidata;
- sui gruppi bancari e sulle società di partecipazione finanziaria;
- sulle posizioni in cartolarizzazione e ricartolarizzazione;
- sul portafoglio di negoziazione, incluse le posizioni in strumenti valutati al fair value;
- sulle informative di trasparenza e sulle politiche remunerative per il personale con impatto rilevante sul profilo di rischio.
La disciplina remunerativa riguarda non solo gli alti dirigenti e i risk taker, ma anche il personale di controllo e chiunque si collochi nella stessa fascia remunerativa. L’applicazione deve essere proporzionata a dimensioni, organizzazione interna, natura, portata e complessità delle attività.
Principi sulle politiche remunerative
La parte più innovativa del testo è l’introduzione di una disciplina dettagliata delle remunerazioni nell’allegato V della direttiva 2006/48/CE.
Le politiche remunerative devono:
- riflettere e promuovere una gestione sana ed efficace del rischio;
- essere coerenti con strategia, obiettivi, valori e interessi di lungo periodo;
- evitare conflitti di interesse;
- essere approvate e riesaminate periodicamente dall’organo di direzione in funzione di supervisione;
- essere soggette ad un riesame interno centrale e indipendente almeno annuale.
Per gli enti significativi è previsto un comitato per le remunerazioni, composto in modo da garantire giudizio competente e indipendente. Tale comitato prepara le decisioni in materia di compensi e deve considerare gli interessi di lungo termine di azionisti, investitori e altre parti interessate.
Struttura della remunerazione variabile
Le regole operative sono molto dettagliate. In sintesi:
- la componente variabile non deve essere strutturata in modo da incentivare l’assunzione eccessiva di rischio;
- la componente fissa deve essere sufficientemente elevata da consentire una piena flessibilità della variabile, compresa la possibilità di non pagarla;
- la remunerazione variabile garantita è eccezionale e, di regola, consentita solo per nuovo personale e per il primo anno;
- i pagamenti di fine rapporto devono riflettere i risultati nel tempo e non premiare gli insuccessi;
- la misurazione dei risultati deve correggere tutti i rischi presenti e futuri, includendo costo del capitale e della liquidità;
- almeno il 50% della remunerazione variabile deve essere composto da azioni, strumenti equivalenti o altri strumenti che riflettano in modo adeguato la qualità del credito;
- almeno il 40% della componente variabile deve essere differito per un periodo non inferiore a 3-5 anni; se l’importo è particolarmente elevato, almeno il 60% deve essere differito;
- le componenti differite devono essere attribuite pro rata e solo se sostenibili rispetto alla situazione finanziaria dell’ente;
- devono essere previste riduzioni significative in caso di risultati inferiori alle attese o negativi, anche mediante malus o clawback;
- il personale deve impegnarsi a non usare strategie di copertura o assicurazioni che neutralizzino l’allineamento al rischio.
Per gli enti beneficiari di interventi governativi straordinari, la direttiva impone una forte compressione della variabile e, se necessario, limiti per i soggetti che determinano effettivamente l’orientamento dell’attività.
Regime per le categorie di personale rilevanti
Le categorie interessate comprendono almeno:
- alti dirigenti;
- soggetti che assumono il rischio;
- personale delle funzioni di controllo;
- altri dipendenti con remunerazione nella medesima fascia degli alti dirigenti e dei risk taker.
Il trattamento deve essere coerente anche a livello di gruppo, di impresa madre e di filiali, incluse quelle in centri finanziari offshore.
Trasparenza e raccolta dati sulle remunerazioni
Le autorità competenti devono raccogliere dati sulle remunerazioni per confrontare tendenze e prassi e trasmetterli al CEBS. Gli enti devono inoltre pubblicare informazioni sulla propria politica remunerativa e su dati quantitativi aggregati, nel rispetto della riservatezza e della direttiva 95/46/CE.
Per gli enti significativi sono richiesti dati anche a livello dei soggetti che determinano effettivamente l’orientamento dell’attività. Tra le informazioni da pubblicare rientrano:
- processo decisionale sulla politica remunerativa;
- collegamento tra remunerazione e risultati;
- criteri di valutazione, differimento e attribuzione;
- importi complessivi ripartiti per aree di attività;
- remunerazioni per alta direzione e personale rilevante, con dettaglio su fisso, variabile, forme della variabile, remunerazioni differite e trattamenti di fine rapporto.
Vigilanza, sanzioni e poteri correttivi
L’art. 54 viene rafforzato imponendo agli Stati membri di garantire che le autorità competenti possano applicare sanzioni finanziarie e non finanziarie o altre misure, tutte effettive, proporzionate e dissuasive.
L’art. 136 rafforza i poteri del supervisore nel secondo pilastro, includendo la facoltà di:
- limitare la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti se incompatibile con una base di capitale solida;
- esigere che gli utili netti siano utilizzati per rafforzare la base di capitale;
- imporre requisiti patrimoniali specifici superiori al minimo, tenendo conto del processo di valutazione, dei dispositivi di governance e dell’esito del riesame prudenziale.
Cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni
La direttiva rafforza in modo incisivo il trattamento delle posizioni in cartolarizzazione e ricartolarizzazione.
Tra le principali novità:
- definizione autonoma di "ricartolarizzazione" e "posizione inerente a ricartolarizzazione";
- estensione della disciplina anche alle esposizioni nel trading book;
- rafforzamento degli obblighi di due diligence sugli attivi sottostanti;
- divieto di supporto implicito oltre gli obblighi contrattuali;
- obblighi di informativa più ampi su ruolo dell’ente, società veicolo, rischi, posizioni acquistate o trattenute e risultati delle operazioni.
In ambito capitale, la direttiva introduce/rafforza la ponderazione al 1250% per specifiche posizioni e chiarisce il trattamento di posizioni sovrapposte, posizioni con rating e posizioni prive di rating. Viene inoltre disciplinata l’ipotesi di supporto non finanziato da parte dello stesso ente, che impedisce il beneficio del rating.
Portafoglio di negoziazione e modelli interni
La parte relativa alla direttiva 2006/49/CE è ampia e tecnica. Il testo:
- rafforza i requisiti per il rischio specifico, il rischio di posizione e i rischi di tasso, cambio e merci;
- introduce la disciplina del portafoglio di negoziazione delle correlazioni;
- prevede una copertura patrimoniale standardizzata per le posizioni in cartolarizzazione nel trading book;
- limita l’uso dei modelli interni per i rischi di cartolarizzazione e impone requisiti stringenti per il rischio incrementale di default e migrazione;
- richiede backtesting, stressed VaR e reverse stress testing;
- rafforza le regole sulla valutazione prudente e sugli aggiustamenti di valutazione.
Per il portafoglio di negoziazione vengono previste anche regole specifiche su:
- periodi di detenzione e dati storici;
- fattori moltiplicativi e maggiorazioni in funzione degli scostamenti del backtesting;
- calcolo di un valore a rischio in condizioni di stress;
- prove di stress settimanali e reporting almeno trimestrale;
- requisiti aggiuntivi di capitale se il supervisore rileva deficit rispetto al rischio effettivo.
Disposizioni transitorie e termini di recepimento
Il recepimento è differenziato:
- entro il 1° gennaio 2011 per alcune modifiche indicate espressamente all’art. 3, par. 1, lett. a);
- entro il 31 dicembre 2011 per tutte le altre disposizioni.
Le norme nazionali di attuazione devono prevedere che le regole sulle remunerazioni si applichino anche:
- alla remunerazione dovuta in base a contratti conclusi prima della data effettiva di attuazione, se accordata o pagata dopo tale data;
- alla remunerazione per i servizi prestati nel 2010, se accordata ma non ancora versata prima della data di attuazione.
La direttiva contiene inoltre varie scadenze di riesame da parte della Commissione, tra cui:
- entro il 31 dicembre 2010, relazione sui progressi internazionali in materia di adeguatezza patrimoniale;
- entro il 1° aprile 2013, riesame della disciplina remunerativa;
- entro il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, riesami su cartolarizzazioni e deroghe per obbligazioni garantite.
Ruolo della Commissione e atti delegati
La direttiva amplia il ricorso agli atti delegati ex art. 290 TFUE, con delega alla Commissione per quattro anni a decorrere dal 15 dicembre 2010, automaticamente prorogabile salvo revoca. Parlamento e Consiglio possono sollevare obiezioni entro tre mesi, prorogabili di altri tre.
Questo meccanismo riguarda numerosi aspetti tecnici delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, al fine di adeguare definizioni, importi, classi di esposizione, criteri tecnici e regole prudenziali all’evoluzione dei mercati e della prassi di vigilanza.
Rilevanza pratica per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:
- revisione di contratti, bonus, piani di incentivazione e clausole di retention;
- governance interna, comitati remunerazioni e policy di gruppo;
- reporting regolamentare e informativa al mercato;
- trattamento prudenziale di cartolarizzazioni, covered bonds e trading book;
- valutazioni su capitale aggiuntivo, limiti ai bonus e obblighi di conservazione patrimoniale.
L’impostazione della direttiva è tipicamente vincolante quanto al risultato, ma lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di recepimento e, in vari punti, un margine di discrezionalità applicativa governato dal principio di proporzionalità e da poteri tecnici delle autorità di vigilanza.
Disposizioni principali
Definizioni nuove e chiarimenti su cartolarizzazione e retribuzione
Inserisce nella direttiva 2006/48/CE le definizioni di "ricartolarizzazione", "posizione inerente a ricartolarizzazione" e "benefici pensionistici discrezionali" (art. 4). Estende inoltre il perimetro applicativo delle regole remunerative alle categorie di personale con impatto significativo sul rischio.
Governance, politiche remunerative e comitato remunerazioni
Riformula l’art. 22 della direttiva 2006/48/CE imponendo solidi dispositivi di governo societario, processi efficaci di gestione dei rischi e politiche remunerative coerenti con una sana ed efficace gestione del rischio. Richiede linee guida CEBS/autorità europee e, per gli enti significativi, l’istituzione di un comitato per le remunerazioni.
Principi vincolanti sulle remunerazioni
L’allegato V della direttiva 2006/48/CE è integrato con principi dettagliati: allineamento a strategia e interessi di lungo periodo, valutazione pluriennale dei risultati, divieto/forte limitazione della remunerazione variabile garantita, bilanciamento tra parte fissa e variabile, differimento di almeno il 40% della variabile (fino al 60% se particolarmente elevata), quota sostanziale in strumenti finanziari, clawback/malus, divieto di coperture personali e regole specifiche per enti con sostegno governativo.
Sanzioni, vigilanza e poteri correttivi
L’art. 54 impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti possano applicare sanzioni finanziarie e non finanziarie o altre misure, effettive, proporzionate e dissuasive. L’art. 136 attribuisce alle autorità poteri di imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi e limiti alla componente variabile della remunerazione quando necessaria al mantenimento di una base di capitale solida.
Cartolarizzazioni, ricartolarizzazioni e divieto di implicit support
Rafforza i requisiti di capitale e di informativa per posizioni in cartolarizzazione e ricartolarizzazione, modifica la ponderazione del rischio, disciplina il trattamento di posizioni sovrapposte, il supporto implicito e l’uso di rating/approcci interni. Introduce regole specifiche per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni e per la copertura patrimoniale delle posizioni securitizzate nel trading book.
Requisiti sul portafoglio di negoziazione e modelli interni
Rafforza la disciplina della valutazione prudente, dei modelli interni, del backtesting, dello stressed VaR, dei rischi incrementali di default e migrazione e delle prove di reverse stress. Introduce una copertura patrimoniale standardizzata per le posizioni in cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e limita l’uso dei modelli interni per i rischi di ricartolarizzazione e correlation trading.
Disposizioni transitorie e recepimento
Gli Stati membri devono recepire parte delle disposizioni entro il 1° gennaio 2011 e il resto entro il 31 dicembre 2011. Le regole remunerative si applicano anche a contratti conclusi prima dell’attuazione, se la remunerazione è dovuta o versata dopo tale data, e ai compensi relativi ai servizi prestati nel 2010 non ancora corrisposti. Previste inoltre soglie transitorie fino al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012/2013 per specifiche regole prudenziali.
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