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direttiva

Direttiva 2010/79

Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010 , sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

Normativa europea32010L0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l’allegato III della direttiva 2004/42/CE per tener conto del progresso tecnico nei metodi analitici di determinazione dei composti organici volatili (COV). L’intervento principale consiste nella sostituzione dell’allegato sui metodi di prova, includendo la nuova versione del metodo ISO 11890-2 e consentendo, in talune condizioni, l’uso del metodo ISO 11890-1 per ridurre i costi di prova. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 10 giugno 2012.

Adeguamento al progresso tecnico dei metodi analitici dell’allegato III della direttiva 2004/42/CE sui composti organici volatili nelle pitture, vernici e prodotti per carrozzeria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirne le modifiche dell’allegato III della direttiva 2004/42/CE. Incide sui metodi di prova da utilizzare per determinare la conformità dei prodotti elencati nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE ai valori limite di contenuto massimo di composti organici volatili (COV) previsti nell’allegato II. Il campo materiale riguarda talune pitture e vernici e taluni prodotti per carrozzeria; il testo disciplina inoltre il recepimento nazionale e l’aggiornamento delle disposizioni interne.

Adeguamento al progresso tecnico dei metodi analitici per i COV

La direttiva 2010/79/UE della Commissione interviene in attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2004/42/CE, con l’obiettivo di aggiornare al progresso tecnico i metodi di prova utilizzati per verificare il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle pitture, vernici e nei prodotti per carrozzeria disciplinati dalla direttiva quadro. Il considerando evidenzia che l’aggiornamento serve anche a ridurre i costi delle prove per Stati membri e operatori economici.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2004/42/CE stabilisce valori limite di contenuto massimo autorizzato di COV per taluni prodotti e demanda all’allegato III l’indicazione dei metodi analitici da usare per accertare la conformità. La presente direttiva sostituisce tale allegato per recepire la revisione del metodo ISO 11890-2 effettuata nel 2006 e per ammettere, in specifiche condizioni, il metodo ISO 11890-1 come alternativa più semplice e meno costosa.

Ambito di applicazione materiale

La modifica riguarda i prodotti elencati nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di COV fissati nell’allegato II. Il testo non modifica i valori limite sostanziali, ma esclusivamente i metodi di prova ammessi per la misurazione del contenuto di COV.

Metodi analitici ammessi

L’allegato sostituito disciplina i metodi di prova in funzione della composizione del prodotto:

  • per prodotti con contenuto di COV inferiore al 15% della massa, quando non sono presenti diluenti reattivi, è consentito il metodo ISO 11890-2 (edizione 2006);
  • per prodotti con contenuto di COV pari o superiore al 15% della massa, quando non sono presenti diluenti reattivi, sono consentiti ISO 11890-1 (edizione 2007) e ISO 11890-2 (edizione 2006);
  • per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi, è consentito il metodo ASTMD 2369 (2003).

La scelta di consentire ISO 11890-1 nei casi previsti è motivata, secondo il considerando, dalla volontà di offrire un’alternativa più economica rispetto a ISO 11890-2.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 10 giugno 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del richiamo sono rimesse alla discrezionalità degli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta la trasposizione nel diritto interno entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III sui metodi di prova

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III della direttiva 2004/42/CE con quello allegato alla direttiva 2010/79/UE. L’obiettivo è adeguare al progresso tecnico i metodi analitici da impiegare per verificare il contenuto di COV dei prodotti interessati e la loro conformità ai limiti dell’allegato II della direttiva 2004/42/CE.

Metodi consentiti per la determinazione dei COV

L’allegato aggiornato distingue i metodi in funzione del contenuto di COV e della presenza di diluenti reattivi: per prodotti con contenuto di COV inferiore al 15% della massa, quando non sono presenti diluenti reattivi, è consentito il metodo ISO 11890-2 (edizione 2006); per prodotti con contenuto di COV pari o superiore al 15% della massa, quando non sono presenti diluenti reattivi, sono consentiti sia ISO 11890-1 (edizione 2007) sia ISO 11890-2 (edizione 2006); per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi, è consentito il metodo ASTMD 2369 (2003).

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 10 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprodotti chimicimercato internosicurezza dei prodotti

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