Direttiva 2010/75
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/75/UE rifonde e coordina la disciplina UE sulle emissioni industriali, imponendo un approccio integrato alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento in aria, acqua e suolo. Il sistema ruota attorno all'autorizzazione ambientale, alle migliori tecniche disponibili (BAT), al monitoraggio, alle ispezioni e alla partecipazione del pubblico. Per diversi settori sono previsti regimi specifici, valori limite, deroghe temporanee e discipline transitorie, con termini di recepimento fissati in linea generale al 7 gennaio 2013. La direttiva disciplina anche l'aggiornamento delle autorizzazioni, le sanzioni, l'accesso alla giustizia e l'abrogazione di numerose direttive precedenti.
Rifusione della disciplina UE sulle emissioni industriali: prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali, grandi impianti di combustione, incenerimento/coincenerimento dei rifiuti, uso di solventi organici e produzione di biossido di titanio.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle attività industriali elencate nei capi II-VI e, in particolare, alle installazioni rientranti nell'allegato I, ai grandi impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, alle installazioni e attività che utilizzano solventi organici e alle installazioni che producono biossido di titanio. Restano esclusi, in generale, le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Per alcuni settori sono previste esclusioni specifiche e regimi derogatori/transitori, ad esempio per taluni impianti di combustione di piccola taglia, piccoli sistemi isolati, impianti di teleriscaldamento, determinate installazioni con vita utile limitata, attività sperimentali nel campo dell'incenerimento e specifici usi dei solventi o dei rifiuti trattati.
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (rifusione)
La direttiva rifonde la disciplina europea sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento derivante da attività industriali. Essa costruisce un sistema unitario fondato sull'autorizzazione ambientale, sull'uso delle migliori tecniche disponibili, sul controllo continuo o periodico delle emissioni e su un rafforzato coinvolgimento del pubblico.
Obiettivi e finalità
La direttiva mira a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento industriale, intervenendo alla fonte e assicurando un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il considerando richiama il principio chi inquina paga, l'esigenza di evitare trasferimenti di inquinamento tra aria, acqua e suolo e la necessità di semplificare e chiarire il quadro normativo preesistente.
Ambito di applicazione generale
Ai sensi dell'articolo 2, la direttiva si applica alle attività industriali disciplinate dai capi II-VI. Restano fuori le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi. L'ambito è poi declinato nei capi speciali per gli impianti di combustione, l'incenerimento/coincenerimento dei rifiuti, i solventi organici e il biossido di titanio.
Definizioni rilevanti
L'articolo 3 contiene definizioni operative centrali per l'applicazione del sistema autorizzatorio e dei limiti emissivi. Tra le nozioni più importanti vi sono:
- installazione, intesa come unità tecnica permanente in cui si svolgono attività rientranti negli allegati;
- emissione e inquinamento, intesi in senso ampio e multisettoriale;
- valori limite di emissione;
- autorizzazione;
- modifica sostanziale;
- migliori tecniche disponibili (BAT) e relativo documento/conclusioni;
- gestore;
- pubblico interessato;
- relazione di riferimento per suolo e acque sotterranee;
- ispezione ambientale. Sono inoltre definite categorie tecniche utili per i settori specifici, come impianto di combustione, incenerimento, coincenerimento, solvente organico, rifiuto pericoloso, biomassa e biossido di titanio.
Autorizzazione ambientale e condizioni operative
L'articolo 4 stabilisce che nessuna installazione, impianto di combustione, impianto di incenerimento o coincenerimento può operare senza autorizzazione. Per le sole attività del capo V gli Stati membri possono introdurre un sistema di registrazione, purché formalizzato in un atto vincolante e fondato almeno su una notifica all'autorità competente.
L'articolo 5 richiede il rilascio dell'autorizzazione solo se l'installazione è conforme alla direttiva e impone il coordinamento tra più autorità competenti o più gestori. Se l'installazione è nuova o soggetta a modifica sostanziale rilevante anche ai fini della VIA, le informazioni della direttiva 85/337/CEE devono essere utilizzate nella decisione.
L'articolo 6 consente agli Stati membri di fissare requisiti per categorie di impianti tramite disposizioni generali vincolanti, riducendo il ricorso a prescrizioni caso per caso. L'autorizzazione può limitarsi a richiamare tali disposizioni.
Domanda di autorizzazione e contenuto minimo
L'articolo 12 richiede una domanda articolata, contenente almeno:
- descrizione dell'installazione e delle attività;
- materie prime, sostanze ed energia usate o prodotte;
- fonti di emissione;
- stato del sito;
- relazione di riferimento, se necessaria;
- tipologia e portata delle emissioni previste e dei relativi impatti;
- tecnologie e tecniche di prevenzione o riduzione delle emissioni;
- misure di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- misure per adempiere agli obblighi del gestore;
- misure di controllo delle emissioni;
- principali alternative tecniche esaminate. La domanda deve anche comprendere una sintesi non tecnica. Informazioni prodotte in applicazione della VIA o della direttiva Seveso possono essere riutilizzate se soddisfano i requisiti richiesti.
Principi generali degli obblighi del gestore
L'articolo 11 enuncia gli obblighi di risultato a carico della gestione dell'installazione. L'impianto deve essere gestito in modo da:
- adottare tutte le misure opportune di prevenzione dell'inquinamento;
- applicare le BAT;
- evitare fenomeni di inquinamento significativi;
- prevenire la produzione di rifiuti;
- privilegiare riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- usare l'energia in modo efficiente;
- prevenire incidenti e limitarne le conseguenze;
- evitare rischi di inquinamento alla cessazione definitiva e ripristinare il sito secondo l'articolo 22.
BAT, forum e decisioni sulle conclusioni BAT
L'articolo 13 organizza uno scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, industrie interessate e ONG ambientali per elaborare, riesaminare e aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT. La Commissione istituisce un forum permanente e trasparente. Le linee guida sulla raccolta dati e sulla qualità dei documenti sono adottate secondo la procedura di comitato. Le decisioni sulle conclusioni BAT sono parimenti adottate in tale procedura. In attesa di nuove decisioni, le conclusioni contenute nei documenti precedenti restano applicabili, salvo eccezioni espressamente previste.
Condizioni autorizzative, valori limite e margine discrezionale nazionale
L'articolo 14 impone che l'autorizzazione contenga tutte le misure necessarie per rispettare gli articoli 11 e 18. In particolare devono essere previsti almeno:
- valori limite di emissione per gli inquinanti dell'allegato II e per gli altri emessi in quantità significativa;
- misure per la protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- controlli delle emissioni, con metodologia, frequenza e valutazione;
- obblighi di comunicazione almeno annuali;
- manutenzione e verifica delle misure di prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque;
- misure per condizioni di esercizio anomale;
- disposizioni per ridurre l'inquinamento a grande distanza o transfrontaliero;
- criteri di conformità.
L'articolo 15 precisa che i valori limite devono essere fissati senza imporre una tecnica specifica e devono garantire, in condizioni normali, che le emissioni non superino i livelli associati alle BAT. L'autorità competente può:
- fissare limiti diversi in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento, purché i risultati del controllo dimostrino il rispetto dei livelli BAT;
- in casi specifici, fissare limiti meno severi se la conformità ai livelli BAT comporterebbe costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali per ragioni geografiche/ambientali locali o tecniche;
- concedere deroghe temporanee fino a 9 mesi per sperimentare tecniche emergenti.
Gli Stati membri conservano, ai sensi del considerando 10, la possibilità di adottare misure più rigorose, compatibili con i trattati e notificate alla Commissione.
Monitoraggio, riesame e chiusura del sito
L'articolo 16 disciplina il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee: la frequenza è fissata dall'autorità competente, ma non può essere inferiore, in via ordinaria, a una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e una volta ogni 10 anni per il suolo, salvo valutazione sistematica del rischio.
L'articolo 21 impone il riesame periodico di tutte le condizioni autorizzative e il loro aggiornamento, se necessario. In particolare, entro 4 anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni BAT relative all'attività principale dell'installazione, l'autorità competente deve garantire il riesame e l'adeguamento dell'autorizzazione e la conformità dell'impianto. Il riesame è richiesto anche quando l'inquinamento, la sicurezza di esercizio o nuove norme di qualità ambientale lo impongano.
L'articolo 22 prevede che, alla cessazione definitiva delle attività, il gestore valuti la contaminazione del sito e, se vi è stato un inquinamento significativo da sostanze pericolose rispetto alla relazione di riferimento, adotti le misure necessarie per riportare il sito allo stato di tale relazione. Se non era dovuta la relazione di riferimento, il gestore deve comunque rimuovere, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti rischi significativi.
Ispezioni ambientali e controllo dell'esecuzione
L'articolo 23 impone un sistema di ispezioni ambientali basato su piani nazionali, regionali o locali. Ogni piano deve contenere, tra l'altro, analisi dei principali problemi ambientali, copertura geografica, registro degli impianti e procedure per ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie sono pianificate in base al rischio e non devono superare, in generale, un anno per gli impianti a rischio più elevato e tre anni per quelli a rischio minore. Dopo una grave inosservanza è richiesta una nuova visita entro sei mesi.
Dopo ogni visita deve essere redatta una relazione inviata al gestore entro due mesi e resa pubblica entro quattro mesi.
Partecipazione del pubblico, accesso alle informazioni e giustizia
Gli articoli 24 e 25 garantiscono la partecipazione effettiva del pubblico interessato nelle procedure di autorizzazione, modifica sostanziale e aggiornamento, secondo le modalità dell'allegato IV. Il pubblico deve essere informato tempestivamente, poter accedere ai principali documenti e presentare osservazioni prima della decisione. Le decisioni, le motivazioni, i risultati delle consultazioni, i documenti BAT pertinenti e i risultati del monitoraggio devono essere resi pubblici, fatte salve le limitazioni della direttiva 2003/4/CE.
L'articolo 25 riconosce al pubblico interessato accesso a procedure di ricorso contro decisioni, atti od omissioni soggetti all'articolo 24, davanti a un organo giurisdizionale o altro organo indipendente e imparziale. Le ONG ambientali qualificate sono considerate titolari di interesse sufficiente e di diritti lesi. Le procedure devono essere giuste, eque, tempestive e non eccessivamente onerose.
L'articolo 26 disciplina i casi in cui un'installazione possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, imponendo comunicazione delle informazioni e consultazioni bilaterali. I risultati devono essere considerati nella decisione finale.
Tecniche emergenti
L'articolo 27 invita gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quelle individuate nei documenti di riferimento sulle BAT. La Commissione deve adottare orientamenti di supporto.
Capo III: impianti di combustione
Il capo III si applica agli impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Sono escluse alcune categorie specifiche, tra cui impianti per riscaldamento diretto o essiccazione di materiali, postcombustori, alcuni dispositivi di processo industriale, apparecchi per propulsione di veicoli/navi/aeromobili, turbine e motori a gas offshore e impianti che usano determinati rifiuti solidi o liquidi non ricompresi nella definizione di biomassa.
L'articolo 29 detta regole di aggregazione: impianti con scarichi convogliati nello stesso camino o tecnicamente convogliabili nello stesso camino possono essere considerati un unico impianto ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale, con esclusione dei singoli impianti sotto i 15 MWth nel calcolo aggregato.
L'articolo 30 stabilisce i valori limite di emissione per gli impianti di combustione, distinguendo tra impianti esistenti/regime transitorio e impianti soggetti al nuovo regime. La disciplina copre SO2, NOx, polveri, con regole specifiche per combustibili solidi, liquidi e gassosi, turbine a gas e motori a gas. Sono previste deroghe temporanee per penuria grave di combustibile a basso tenore di zolfo o per improvvisa interruzione del gas. I valori dell'allegato V si applicano anche ai camini comuni.
L'articolo 31 consente, per combustibili solidi indigeni che non possono rispettare i limiti di SO2, l'applicazione di gradi minimi di desolforazione dell'allegato V, parte 5. Una disciplina speciale vale anche per il coincenerimento con combustibile solido indigeno. La Commissione deve riesaminare tale regime entro il 31 dicembre 2019.
L'articolo 32 consente agli Stati membri di adottare un piano nazionale transitorio dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2020 per determinati impianti più vecchi. Il piano può esentare temporaneamente dal rispetto dei nuovi valori, ma deve fissare massimali annuali complessivi, prevedere monitoraggio e comunicazione e essere notificato alla Commissione entro il 1 gennaio 2013. La Commissione ha 12 mesi per opporsi, ridotti a 6 mesi in caso di nuova versione.
L'articolo 33 prevede una deroga per arco di vita limitato dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, a condizione che il gestore si impegni per iscritto a non superare 17 500 ore operative e che i limiti minimi precedenti restino mantenuti. Per alcuni impianti in piccoli sistemi isolati il limite è di 18 000 ore. Per taluni impianti a combustibile solido indigeno di grande potenza il limite è 32 000 ore.
L'articolo 34 disciplina i piccoli sistemi isolati fino al 31 dicembre 2019. L'articolo 35 riguarda gli impianti di teleriscaldamento fino al 31 dicembre 2022, se il 50 % o più del calore utile è fornito a una rete pubblica e sono rispettati i limiti precedenti.
L'articolo 36 impone agli impianti elettrici di almeno 300 MW, per i quali il permesso edilizio o di esercizio iniziale sia successivo all'entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE, la verifica della disponibilità di siti di stoccaggio della CO2, della fattibilità del trasporto e della predisposizione per il retrofit della cattura; se le condizioni sono soddisfatte, deve essere riservato uno spazio sufficiente nel sito.
L'articolo 37 disciplina il cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento: il gestore deve ridurre o cessare l'attività se il normale funzionamento non è ripristinato entro 24 ore e in ogni caso il funzionamento senza abbattimento non può superare 120 ore annue, salvo deroghe limitate per necessità energetiche o per evitare un aumento complessivo delle emissioni.
Gli articoli 38 e 39 disciplinano il controllo continuo, la localizzazione dei punti di campionamento e la conformità ai valori limite.
Capo IV: incenerimento e coincenerimento dei rifiuti
Il capo IV si applica agli impianti di incenerimento e coincenerimento destinati ai rifiuti solidi o liquidi; non si applica agli impianti di gassificazione/pirolisi se i gas risultanti sono purificati a tal punto da non essere più rifiuti e le emissioni non superano quelle del gas naturale. Sono esclusi alcuni flussi di rifiuti specifici, tra cui rifiuti radioattivi, rifiuti animali regolati da normativa settoriale e taluni rifiuti offshore, nonché impianti sperimentali sotto 50 t/anno.
L'articolo 44 richiede che la domanda di autorizzazione descriva le misure per garantire progettazione, gestione e manutenzione conformi, recupero del calore, minimizzazione e riciclo dei residui e smaltimento conforme.
L'articolo 45 impone nell'autorizzazione l'elenco dei tipi di rifiuti, la capacità di trattamento, i valori limite per aria e acqua, i requisiti di pH/temperatura/flusso delle acque reflue, le procedure di campionamento e il periodo massimo di superamento dei limiti in caso di disfunzioni o arresti inevitabili. Per i rifiuti pericolosi sono richiesti dettagli aggiuntivi sulla quantità e composizione. Le condizioni devono essere periodicamente riesaminate.
L'articolo 46 disciplina i limiti emissivi in atmosfera e in acqua, con limiti specifici per polveri, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti e diossine/furani. Quando oltre il 40 % del calore deriva da rifiuti pericolosi, o si bruciano rifiuti urbani misti non trattati, si applicano i valori più stringenti dell'allegato VI, parte 3. Il superamento dei limiti per più di 4 ore è vietato e il funzionamento in tale condizione non può superare 60 ore l'anno.
L'articolo 47 impone, in caso di guasto, la riduzione o arresto dell'attività appena possibile. L'articolo 48 regola il monitoraggio continuo e periodico, con possibilità per la Commissione di fissare, mediante atti delegati, la data di avvio delle misurazioni continue di diossine, metalli pesanti e furani quando la tecnologia lo consenta.
L'articolo 49 rimette la verifica di conformità alle condizioni dell'allegato VI, parte 8. L'articolo 50 detta le condizioni di esercizio, tra cui il raggiungimento di un contenuto massimo di carbonio organico totale nelle scorie e ceneri, le temperature minime di combustione (850 °C per 2 secondi, o 1 100 °C per rifiuti pericolosi clorurati), il bruciatore di riserva, l'interdizione all'introduzione di rifiuti in caso di temperature insufficienti o superamento dei limiti, il recupero del calore, il trattamento diretto dei rifiuti ospedalieri infetti e la necessità di un operatore competente.
L'articolo 51 consente, per talune categorie di rifiuti o processi termici, condizioni di esercizio diverse, purché siano rispettate le altre disposizioni del capo. L'articolo 52 disciplina consegna e ricezione dei rifiuti, imponendo verifiche documentali, campionamenti rappresentativi e particolari controlli sui rifiuti pericolosi. L'articolo 53 mira a ridurre al minimo quantità e nocività dei residui e ne disciplina trasporto, stoccaggio e prove preliminari.
L'articolo 54 considera sostanziale la modifica di un impianto che passa dall'incenerimento di rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolosi. L'articolo 55 prevede pubblicità delle domande, delle decisioni e, per impianti di capacità nominale almeno pari a 2 Mg/ora, di una relazione contenente informazioni sul funzionamento e sulla sorveglianza.
Capo V: attività che utilizzano solventi organici
Il capo V si applica alle attività dell'allegato VII che superano le soglie di consumo ivi previste. L'articolo 58 impone la sostituzione, quanto prima e nei limiti del possibile, di sostanze o miscele contenenti composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione con alternative meno nocive.
L'articolo 59 stabilisce il sistema di conformità: le emissioni di COV non devono superare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, le emissioni diffuse o totali e gli ulteriori requisiti dell'allegato VII; in alternativa può essere seguito un piano di riduzione con riduzione equivalente. Sono previste deroghe tecniche/economiche per singole installazioni e per talune attività di rivestimento non confinabili. Le emissioni di COV pericolosi e di COV alogenati pericolosi devono essere controllate in condizioni di confinamento, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.
L'articolo 60 prescrive che le misurazioni siano effettuate secondo l'allegato VII, parte 6. L'articolo 61 definisce le condizioni di conformità. L'articolo 62 richiede al gestore, su richiesta, dati e documentazione, incluso eventualmente un piano di gestione dei solventi.
L'articolo 63 disciplina le modifiche sostanziali delle installazioni esistenti, con soglie di incremento delle emissioni pari al 25 % o al 10 % a seconda dei casi. L'articolo 64 prevede uno scambio di informazioni sui solventi alternativi e sulle tecniche a minore impatto. L'articolo 65 garantisce accesso del pubblico alle autorizzazioni, alle disposizioni generali vincolanti, agli elenchi degli impianti e ai risultati del controllo.
Capo VI: biossido di titanio
Il capo VI si applica alle installazioni che producono biossido di titanio. L'articolo 67 vieta lo scarico in acque, mare o oceano di rifiuti solidi e di specifici rifiuti acidi o salini derivanti dai processi al solfato e al cloruro, con alcune eccezioni per rifiuti neutralizzati e filtrati/decantati con metalli pesanti solo in tracce.
L'articolo 68 fissa valori limite di emissione in acqua; l'articolo 69 vieta le emissioni di acidi vescicolari e stabilisce valori limite in atmosfera. L'articolo 70 impone il controllo delle emissioni in acqua e in aria, secondo norme CEN o, in mancanza, ISO/nazionali/internazionali equivalenti.
Attuazione, sanzioni, abrogazioni e regime transitorio
L'articolo 71 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti. L'articolo 72 disciplina le relazioni degli Stati membri alla Commissione, inclusi dati rappresentativi su emissioni, applicazione delle BAT e progressi sulle tecniche emergenti. Per gli impianti di combustione è previsto un inventario annuale dal 1 gennaio 2016 con dati dettagliati su potenza, tipo di impianto, emissioni, ore operative e input energetici.
L'articolo 73 prevede una relazione di riesame della Commissione entro il 7 gennaio 2016 e poi ogni tre anni, nonché riesami specifici entro il 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011 su taluni settori/temi (combustione sotto 50 MW, allevamento intensivo di bovini, spargimento di effluenti, soglie per il pollame). L'articolo 74 consente l'aggiornamento di alcuni allegati tramite atti delegati.
L'articolo 79 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e la loro notifica alla Commissione entro il 7 gennaio 2013.
L'articolo 80 fissa il termine generale di recepimento al 7 gennaio 2013 e prevede che le disposizioni si applichino dalla medesima data. Il legislatore nazionale deve inserire un riferimento alla direttiva o accompagnarlo nella pubblicazione ufficiale.
L'articolo 81 abroga, dal 7 gennaio 2014, le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE e 2008/1/CE, mentre la direttiva 2001/80/CE è abrogata dal 1 gennaio 2016, salvi gli obblighi transitori. L'articolo 82 regola la graduale applicazione per le installazioni esistenti e per i singoli settori, con date di passaggio al nuovo regime tra il 7 gennaio 2014, il 7 luglio 2015, il 1 gennaio 2016 e ulteriori scadenze settoriali. L'articolo 83 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Allegati: struttura tecnica essenziale
Gli allegati I-VIII contengono la tipizzazione delle attività soggette a disciplina, l'elenco delle sostanze inquinanti, i criteri per le BAT, le regole di partecipazione del pubblico, i valori limite e i metodi di controllo per gli impianti di combustione, i limiti per incenerimento/coincenerimento, la disciplina sui solventi organici e i valori limite specifici per il biossido di titanio.
Per il professionista, gli aspetti più rilevanti sono:
- l'individuazione dell'attività nell'allegato competente e della soglia applicabile;
- la verifica del regime autorizzatorio, transitorio o derogatorio;
- la necessità di allineare l'autorizzazione alle conclusioni BAT entro i termini di riesame;
- l'impatto dei limiti emissivi e delle regole di monitoraggio sui piani industriali, sugli investimenti ambientali e sulle compliance procedure;
- la rilevanza dei termini di recepimento e delle abrogazioni per coordinare la normativa nazionale applicabile.
Disposizioni principali
Oggetto e approccio integrato
Gli articoli 1 e 11 stabiliscono un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento industriale, finalizzato a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a prevenire la produzione di rifiuti e a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il modello è fondato sulle migliori tecniche disponibili, sul principio chi inquina paga e sulla prevenzione alla fonte.
Ambito di applicazione e definizioni chiave
L'articolo 2 limita l'applicazione alle attività industriali di cui ai capi II-VI ed esclude ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi. L'articolo 3 contiene le definizioni centrali, tra cui installazione, emissione, valori limite di emissione, autorizzazione, modifica sostanziale, BAT, documento di riferimento sulle BAT, conclusioni sulle BAT, gestore, pubblico interessato, relazione di riferimento, ispezione ambientale, impianto di combustione, impianto di incenerimento e coincenerimento, composti organici volatili e solvente organico.
Obbligo di autorizzazione e disposizioni generali vincolanti
L'articolo 4 impone che nessuna installazione o impianto coperto operi senza autorizzazione; per le attività del capo V gli Stati membri possono prevedere un sistema di registrazione. L'articolo 6 consente di fissare requisiti settoriali tramite disposizioni generali vincolanti, che possono essere richiamate in autorizzazione. Gli Stati membri possono inoltre riunire più installazioni in una sola autorizzazione o ripartire le responsabilità tra più gestori per una medesima installazione.
Contenuto della domanda e rilascio dell'autorizzazione
L'articolo 12 richiede una domanda completa di informazioni tecniche, emissioni previste, stato del sito, relazione di riferimento se applicabile, tecnologie e misure di prevenzione/controllo, gestione rifiuti e alternative considerate; è richiesta anche una sintesi non tecnica. L'articolo 5 prevede il rilascio dell'autorizzazione solo se l'installazione è conforme alla direttiva e impone il coordinamento tra autorità competenti; le informazioni della VIA e della normativa Seveso devono essere utilizzate quando pertinenti.
BAT, forum e conclusioni sulle BAT
L'articolo 13 disciplina lo scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, industrie e ONG, istituisce un forum e prevede l'adozione, tramite procedura di comitato, delle conclusioni sulle BAT. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per le condizioni autorizzative; la Commissione mira ad aggiornare i documenti di riferimento entro massimo otto anni dalla pubblicazione della versione precedente.
Condizioni autorizzative, valori limite e deroghe
Gli articoli 14 e 15 impongono che l'autorizzazione contenga almeno valori limite di emissione, misure per suolo e acque sotterranee, controlli, obblighi di reporting e misure per condizioni anomale. I valori limite devono essere basati sulle BAT e riferiti ai livelli di emissione associati alle BAT, ma l'autorità competente può: usare parametri o misure tecniche equivalenti; imporre condizioni più rigorose; discostarsi dai livelli BAT in casi specifici se una valutazione dimostra costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali; concedere deroghe temporanee per tecniche emergenti fino a 9 mesi. L'articolo 18 impone misure supplementari se una norma di qualità ambientale è più restrittiva delle BAT.
Monitoraggio, revisione e chiusura del sito
Gli articoli 16, 21 e 22 disciplinano il monitoraggio periodico, il riesame delle condizioni autorizzative e gli obblighi alla cessazione definitiva delle attività. Il controllo del suolo e delle acque sotterranee è almeno quinquennale per le acque e decennale per il suolo, salvo valutazione sistematica del rischio. Entro 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni BAT relative all'attività principale, l'autorità competente deve riesaminare e aggiornare l'autorizzazione e verificare la conformità. In chiusura, il gestore deve riportare il sito allo stato di riferimento per il suolo e le acque sotterranee, se vi è stato un inquinamento significativo da sostanze pericolose.
Ispezioni, informazione e partecipazione del pubblico
L'articolo 23 impone un sistema di ispezioni basato su piani e programmi fondati sul rischio; le visite ordinarie non possono superare, in linea di principio, un intervallo di un anno per gli impianti a rischio più elevato e di tre anni per quelli a rischio minore. Gli articoli 24 e 25 garantiscono partecipazione del pubblico, accesso alle informazioni, pubblicità delle decisioni e accesso alla giustizia per il pubblico interessato, con trattamento favorevole alle ONG ambientali qualificate. L'articolo 26 prevede consultazioni transfrontaliere quando un impianto può incidere significativamente su un altro Stato membro.
Impianti di combustione: disciplina generale e deroghe
Il capo III si applica agli impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Gli articoli 28-41 regolano l'ambito, le regole di aggregazione, i valori limite di emissione, il grado minimo di desolforazione, i piani nazionali transitori, le deroghe per arco di vita limitato, piccoli sistemi isolati, teleriscaldamento, lo stoccaggio geologico della CO2, i guasti degli impianti di abbattimento, il controllo delle emissioni e la conformità. Sono fissati numerosi termini, tra cui il piano nazionale transitorio 1 gennaio 2016-30 giugno 2020, la deroga per vita limitata 1 gennaio 2016-31 dicembre 2023, l'esenzione per piccoli sistemi isolati fino al 31 dicembre 2019 e quella per il teleriscaldamento fino al 31 dicembre 2022.
Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti
Il capo IV disciplina autorizzazione, condizioni operative, valori limite di emissione, controllo e informazione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento. Gli articoli 44-55 impongono requisiti su progettazione, recupero energetico, residui, accettazione dei rifiuti, temperature minime, uso del bruciatore di riserva, limiti di superamento dei valori, monitoraggio continuo o periodico e pubblicità delle informazioni. Sono previste soglie e valori tecnici dettagliati negli allegati VI, inclusa la regola delle 4 ore e 60 ore annue per superamenti in caso di guasto e specifici limiti per emissioni in aria e in acqua.
Solventi organici
Il capo V disciplina le attività che utilizzano solventi organici elencate nell'allegato VII e richiede la sostituzione, ove possibile, di sostanze pericolose con alternative meno nocive. Gli articoli 59-65 stabiliscono valori limite per emissioni negli scarichi gassosi, diffuse e totali, il possibile ricorso a piani di riduzione, le deroghe per impossibilità tecnica/economica, il monitoraggio, la relazione di conformità, il controllo dei solventi e l'accesso del pubblico alle informazioni.
Biossido di titanio
Il capo VI si applica alle installazioni che producono biossido di titanio. Gli articoli 67-70 vietano specifici scarichi di rifiuti in corpi idrici, fissano valori limite di emissione in acqua e in atmosfera e impongono controlli conformi a norme CEN, o in mancanza ISO/nazionali/internazionali equivalenti. Gli allegati VIII dettagliano i limiti per i processi al solfato e al cloruro.
Recepimento, sanzioni, entrata in vigore e abrogazioni
L'articolo 80 fissa il termine generale di recepimento al 7 gennaio 2013 e prevede l'applicazione delle disposizioni recepite dalla medesima data; alcuni aspetti sono soggetti a termine specifico. L'articolo 79 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 81 abroga, in momenti diversi, le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE, 2001/80/CE e 2008/1/CE, con decorrenze rispettivamente dal 7 gennaio 2014 e dal 1 gennaio 2016 per la direttiva 2001/80/CE. L'articolo 83 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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