Direttiva 2010/78
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua un ampio pacchetto di direttive settoriali alla nuova architettura europea di vigilanza finanziaria, introdotta con i regolamenti istitutivi di ABE, AEAP e AESFEM. Il fulcro dell’intervento è il rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali e Autorità europee di vigilanza, la previsione di meccanismi di mediazione vincolante, l’attribuzione di compiti di raccolta/pubblicazione di registri e l’introduzione di un ampio ricorso ad atti delegati e norme tecniche. Vengono inoltre precisati i casi in cui gli Stati membri possono adottare requisiti più rigorosi o conservare margini di discrezionalità, nonché i termini di recepimento e di transizione verso il nuovo sistema.
Riforma del quadro di vigilanza finanziaria UE mediante attribuzione di nuovi poteri alle Autorità europee di vigilanza (ABE, AEAP ed AESFEM) e adeguamento di numerose direttive settoriali in materia bancaria, assicurativa, mercati finanziari, prospetto, OICVM e antiriciclaggio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, per effetto delle modifiche recate, ai soggetti vigilati e alle autorità competenti nei settori bancario, assicurativo, degli strumenti finanziari, dei mercati regolamentati, dei prospetti, degli OICVM, degli enti pensionistici aziendali o professionali, dei conglomerati finanziari e della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Incide anche sui rapporti di cooperazione con paesi terzi e sui flussi informativi verso le Autorità europee di vigilanza, il CERS e la Commissione. Restano salve, nei limiti indicati, le discrezionalità nazionali espressamente previste dalle direttive modificate e le competenze riservate agli Stati membri in taluni profili prudenziali o organizzativi.
Riforma della vigilanza finanziaria europea e coordinamento tra autorità
La direttiva 2010/78/UE inserisce le direttive settoriali nel nuovo quadro del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), istituito dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010. L’obiettivo è rafforzare la coerenza della vigilanza, la cooperazione tra autorità nazionali e autorità europee, la gestione delle crisi e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione nei mercati finanziari.
La direttiva si fonda sulle lezioni della crisi finanziaria del 2007-2008 e sulla necessità di superare limiti di una vigilanza frammentata su base nazionale. Il legislatore UE mira a un corpus unico di regole tecniche e a strumenti comuni di coordinamento e risoluzione delle controversie.
Ambito di applicazione e struttura dell’intervento
La direttiva modifica undici atti dell’Unione:
- direttiva 98/26/CE
- direttiva 2002/87/CE
- direttiva 2003/6/CE
- direttiva 2003/41/CE
- direttiva 2003/71/CE
- direttiva 2004/39/CE
- direttiva 2004/109/CE
- direttiva 2005/60/CE
- direttiva 2006/48/CE
- direttiva 2006/49/CE
- direttiva 2009/65/CE
Le modifiche riguardano soprattutto: notifiche alle autorità europee, registri pubblici armonizzati, poteri di consultazione e accesso alle informazioni, mediazione vincolante in caso di disaccordo tra autorità nazionali, e attribuzione alla Commissione del potere di adottare atti delegati e misure di esecuzione su basi tecniche.
Norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
Una parte centrale della direttiva consiste nell’introduzione, per numerosi profili tecnici, della possibilità per le AEV di elaborare progetti di:
- norme tecniche di regolamentazione, da adottare dalla Commissione con atti delegati;
- norme tecniche di attuazione, da adottare dalla Commissione per garantire condizioni uniformi di applicazione.
Tali norme devono restare entro limiti strettamente tecnici e non possono implicare scelte politiche. In più disposizioni sono fissati termini di presentazione, spesso il 1° gennaio 2014. La delega alla Commissione è generalmente conferita per quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011, con rinnovo automatico salvo revoca da parte di Parlamento europeo o Consiglio.
Meccanismi di mediazione vincolante e cooperazione
La direttiva rafforza i poteri delle AEV nelle controversie tra autorità competenti. In diversi casi, quando una richiesta di cooperazione, di scambio di informazioni, di indagine in loco o di decisione congiunta non sia seguita entro un termine ragionevole, l’autorità interessata può deferire il caso all’AEV competente, che può intervenire ai sensi dell’articolo 19 del proprio regolamento istitutivo.
Il meccanismo è pensato per rimediare a disaccordi procedurali o sostanziali nei casi transfrontalieri, ma non può sostituire l’esercizio della discrezionalità che il diritto dell’Unione riserva agli Stati membri. In vari settori sono inoltre previsti obblighi di cooperazione diretta con le AEV e di trasmissione immediata delle informazioni necessarie.
Segreto professionale, scambio di informazioni e paesi terzi
La direttiva chiarisce che le informazioni scambiate tra autorità competenti, AEV, CERS e BCE/SEBC sono coperte dal segreto d’ufficio o professionale. Vengono eliminati ostacoli giuridici nazionali che impediscano lo scambio di informazioni pertinenti per la vigilanza supplementare, la vigilanza sui mercati o le attività prudenziali.
Sono inoltre previsti accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi, subordinati a garanzie equivalenti di riservatezza e, quando rilevante, alla disciplina sulla protezione dei dati personali. In più settori l’AEV assiste la Commissione nelle valutazioni di equivalenza dei regimi di paesi terzi.
Principali modifiche per settore
1. Sistemi di pagamento e regolamento titoli
Per la direttiva 98/26/CE, gli Stati membri devono notificare all’AESFEM i sistemi e i relativi operatori inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM e le forniscono le informazioni necessarie.
2. Conglomerati finanziari
La direttiva 2002/87/CE è aggiornata per rafforzare il ruolo del comitato congiunto delle AEV nella vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. Sono previste pubblicazioni online dell’elenco dei conglomerati individuati, accordi di coordinamento, orientamenti comuni e meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di equivalenza della vigilanza su paesi terzi.
3. Abusi di mercato
La direttiva 2003/6/CE è modificata per affidare all’AESFEM poteri di norme tecniche di attuazione in materia di prassi di mercato ammesse, informative di mercato e cooperazione tra autorità. Gli Stati membri devono inviare annualmente all’AESFEM informazioni aggregate sulle misure e sanzioni amministrative applicate. È introdotta la possibilità di deferire all’AESFEM rifiuti o inerzie nelle richieste di cooperazione e di indagine transfrontaliera.
4. Enti pensionistici aziendali e professionali
La direttiva 2003/41/CE prevede che gli enti pensionistici siano registrati o autorizzati e che, nelle attività transfrontaliere, gli Stati membri informino l’AEAP. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere le proprie disposizioni prudenziali rilevanti per il settore e mantenerle aggiornate almeno ogni due anni. L’AEAP pubblica tali informazioni sul proprio sito web.
5. Prospetto e ammissione alla negoziazione
La direttiva 2003/71/CE è fortemente ricalibrata: l’AESFEM gestisce pubblicazioni e registri dei prospetti approvati, certificati di approvazione e supplementi; sono previste notifiche rapide del trasferimento dell’approvazione del prospetto, coordinamento tra autorità e norme tecniche su formati, modelli e procedure. La validità transfrontaliera del prospetto approvato è confermata senza ulteriori procedure negli Stati ospitanti.
6. Mercati degli strumenti finanziari
La direttiva 2004/39/CE introduce un registro UE delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati, con obblighi di notifica all’AESFEM di autorizzazioni, revoche, agenti collegati, sospensioni di strumenti finanziari e sanzioni pubbliche. Sono previste anche norme sull’equivalenza dei mercati di paesi terzi e sulla partecipazione dell’AESFEM ai collegi e alle ispezioni congiunte.
7. Trasparenza degli emittenti
La direttiva 2004/109/CE passa in larga misura a un sistema di atti delegati e di norme tecniche. L’AESFEM elabora orientamenti per facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni; sono disciplinate notifiche, deposito elettronico, equivalenza per emittenti di paesi terzi, obblighi di comunicazione verso le autorità competenti e meccanismi di cooperazione e di mediazione vincolante.
8. Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
La direttiva 2005/60/CE viene aggiornata con obblighi di informazione verso le tre AEV e con una più stretta cooperazione sulle questioni relative ai paesi terzi. Il capo VI è riscritto per introdurre la disciplina degli atti delegati e dei poteri di esecuzione della Commissione, con deleghe temporali e procedure di revoca/obiezione analoghe a quelle previste nelle altre direttive.
9. Accesso all’attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale
La direttiva 2006/48/CE riceve il maggior numero di modifiche, tra cui:
- notifica all’ABE di autorizzazioni e revoche;
- registri pubblici degli enti creditizi autorizzati;
- norme tecniche su autorizzazioni, partecipazioni qualificate, modelli interni, IRB e metodi avanzati;
- collegi delle autorità di vigilanza e decisioni congiunte su base consolidata;
- mediazione dell’ABE in caso di disaccordo tra autorità;
- cooperazione con autorità di paesi terzi e con il CERS in caso di crisi;
- standard tecnici sui formati di segnalazione prudenziale e sulle informazioni di vigilanza.
10. Adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
La direttiva 2006/49/CE attribuisce all’ABE la facoltà di specificare, con norme tecniche di regolamentazione, la metodologia di valutazione per l’autorizzazione all’uso di modelli interni ai fini patrimoniali. Sono inoltre previste notifiche delle deroghe ai requisiti consolidati e obblighi di informazione e cooperazione verso ABE e Commissione.
11. OICVM
La direttiva 2009/65/CE è ampiamente aggiornata per integrare l’AESFEM nella disciplina di autorizzazione, notifica, cooperazione e vigilanza transfrontaliera. L’AESFEM può proporre norme tecniche in materia di autorizzazione delle società di gestione, informazioni agli investitori, struttura master-feeder, depositario, investimenti ammissibili, sospensione dei rimborsi, prospetto, KIID e scambio di informazioni tra autorità.
Termini di recepimento, entrata in vigore e riesame
Gli Stati membri devono recepire la direttiva, per la parte principale indicata all’articolo 13, entro il 31 dicembre 2011. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione deve presentare entro il 1° gennaio 2014 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’adozione da parte delle AEV dei progetti di norme tecniche previsti dalla direttiva, con proposte appropriate.
Profili di interesse operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva rileva soprattutto perché:
- amplia in modo significativo gli obblighi di notifica e cooperazione verso le Autorità europee di vigilanza;
- rafforza il coordinamento transfrontaliero e la gestione dei gruppi e conglomerati finanziari;
- introduce numerosi rinvii a future norme tecniche, che incidono concretamente su autorizzazioni, reporting, registri e procedure;
- consolida il ruolo dei registri pubblici europei, con effetti su due diligence, compliance e controlli di mercato;
- rende più stringente il raccordo tra vigilanza prudenziale, tutela degli investitori e scambio informativo con CERS e BCE/SEBC.
La direttiva, in quanto atto di modifica di direttive previgenti, opera prevalentemente tramite recepimento nazionale e dovrà essere letta insieme ai regolamenti istitutivi delle AEV e alle successive norme tecniche/atti delegati adottati in attuazione.
Disposizioni principali
Finalità e logica della riforma
La direttiva nasce come risposta alle lacune emerse con la crisi finanziaria del 2007-2008 e mira a migliorare coerenza, qualità ed efficacia della vigilanza prudenziale nel mercato interno. Modifica undici direttive settoriali per allinearle al Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF) e ai poteri delle nuove autorità europee, con particolare attenzione alla convergenza delle prassi di vigilanza, alla gestione delle crisi e all’uniformità applicativa delle norme UE.
Norme tecniche e atti delegati
Introduce, in numerosi articoli delle direttive modificate, il potere delle Autorità europee di vigilanza di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, poi adottate dalla Commissione rispettivamente ai sensi degli articoli 290 e 291 TFUE e delle procedure dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010. Le norme tecniche devono riguardare aspetti strettamente tecnici, senza scelte politiche; in più punti sono previsti termini per la presentazione dei progetti, in particolare il 1° gennaio 2014 per varie misure. La delega è in genere conferita per quattro anni dal 4 gennaio 2011, con rinnovo automatico salvo revoca, e con termini di obiezione parlamentare/consiliare di tre mesi prorogabili di altri tre.
Cooperazione, scambio di informazioni e segreto professionale
Molte direttive sono modificate per imporre alle autorità competenti di cooperare con l’autorità europea pertinente, fornendo senza indugio le informazioni necessarie ex articolo 35 dei regolamenti istitutivi. È chiarito che lo scambio di informazioni tra autorità nazionali, Autorità europee di vigilanza, CERS, BCE e SEBC è coperto dal segreto d’ufficio/professionale. Sono inoltre disciplinati accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi, subordinati a garanzie equivalenti di riservatezza e, per i dati personali, alle regole della direttiva 95/46/CE.
Risoluzione delle controversie e mediazione vincolante
In diversi settori viene introdotta la possibilità di deferire all’Autorità europea di vigilanza competente i casi in cui una richiesta di cooperazione, scambio di informazioni o decisione congiunta sia respinta o non seguita entro un termine ragionevole. L’Autorità può intervenire ai sensi dell’articolo 19 dei regolamenti istitutivi, con decisioni vincolanti nei limiti del diritto UE. Dove il diritto dell’Unione attribuisce discrezionalità agli Stati membri, l’intervento dell’Autorità non può sostituirsi a tale discrezionalità.
Registri, elenchi e pubblicità europea
La direttiva attribuisce a ABE, AEAP e AESFEM compiti di elaborazione, pubblicazione e aggiornamento di elenchi e registri armonizzati, tra cui: elenco degli enti creditizi autorizzati, delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati, dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione, dei conglomerati finanziari, delle società di gestione autorizzate e degli OICVM/enti pensionistici rilevanti. In più casi è previsto l’obbligo di pubblicazione online e, ove applicabile, la conservazione delle voci per un periodo minimo di dodici mesi o cinque anni.
Modifiche a direttive bancarie e prudenziali
Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sono ampiamente adeguate per attribuire all’ABE compiti di vigilanza, raccolta di informazioni, pubblicazione di elenchi, norme tecniche su autorizzazioni, partecipazioni qualificate, modelli interni, metodi IRB e advanced measurement approaches, nonché per rafforzare collegi delle autorità di vigilanza, coordinamento nei gruppi bancari, procedure di decisione congiunta e interventi in situazioni di emergenza. Sono fissati anche termini di notifica e di trasmissione di dati, con utilizzo di formati uniformi e soluzioni IT.
Modifiche alle direttive su mercati finanziari, prospetto e abusi di mercato
Le direttive 2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE e 2004/109/CE sono aggiornate per integrare l’AESFEM nei meccanismi di autorizzazione, trasmissione, pubblicazione e controllo. Tra le misure più rilevanti: registri UE delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati, elenchi dei prospetti approvati e delle sanzioni pubblicate, cooperazione su sospensione o ritiro degli strumenti finanziari, accesso transfrontaliero alle informazioni e norme tecniche su notifiche, modelli e formati. Sono previsti anche meccanismi di equivalenza per paesi terzi e assistenza dell’AESFEM alla Commissione nei rapporti internazionali.
Modifiche alla direttiva antiriciclaggio
La direttiva 2005/60/CE viene adattata alla nuova governance di vigilanza con obblighi di reciproca informazione verso ABE, AEAP e AESFEM, cooperazione tra autorità competenti e poteri della Commissione da esercitare tramite atti delegati. Sono previsti progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire misure supplementari nei rapporti con paesi terzi e il contenuto minimo delle comunicazioni, nonché un nuovo articolo sulla cooperazione con le Autorità europee di vigilanza.
Recepimento e scadenze
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2011 per la maggior parte delle disposizioni elencate all’articolo 13. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. È previsto inoltre che la Commissione presenti entro il 1° gennaio 2014 una relazione sull’attuazione dei progetti di norme tecniche previsti dalla direttiva, con eventuali proposte appropriate.
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