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Direttiva 2010/80

Direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010 , che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/80/UE della Commissione aggiorna l'elenco comune dei prodotti per la difesa contenuto nella direttiva 2009/43/CE, sostituendone l'allegato con la nuova versione adottata dal Consiglio il 15 febbraio 2010. L'obiettivo è mantenere allineata la classificazione europea delle attrezzature militari ai fini della disciplina sui trasferimenti intracomunitari. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2011 e applicarle dal 30 giugno 2012.

Modifica l'elenco comune dei prodotti per la difesa della direttiva 2009/43/CE aggiornando l'allegato con la nuova lista delle attrezzature militari applicabile ai trasferimenti intracomunitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, per effetto del rinvio operato dalla direttiva 2009/43/CE, ai prodotti per la difesa inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. L'intervento riguarda la classificazione dei prodotti per la difesa ai fini del regime di trasferimento intracomunitario; l'allegato sostituito contiene un elenco molto ampio di categorie ML1-ML22, con specifiche esclusioni e note tecniche. La direttiva non introduce un nuovo regime autonomo di autorizzazione, ma aggiorna il perimetro oggettivo dei prodotti già soggetti alla direttiva 2009/43/CE.

Modifica dell'elenco comune dei prodotti per la difesa

La direttiva 2010/80/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa. La modifica si rende necessaria perché il Consiglio ha adottato il 15 febbraio 2010 una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, cui la direttiva 2009/43/CE rinvia per individuare i prodotti soggetti al proprio regime.

Finalità e contesto normativo

La direttiva mira a mantenere allineato il quadro normativo europeo alla classificazione aggiornata dei prodotti per la difesa. Il considerando evidenzia l'esigenza di coerenza: le misure nazionali di attuazione della presente direttiva devono applicarsi dalla stessa data prevista per la direttiva 2009/43/CE, così da evitare disallineamenti temporali nel regime dei trasferimenti intracomunitari.

Intervento sull'allegato della direttiva 2009/43/CE

L'unica modifica sostanziale introdotta dalla direttiva è la sostituzione dell'allegato della direttiva 2009/43/CE con l'allegato della presente direttiva. Quest'ultimo contiene l'elenco comune dei prodotti per la difesa aggiornato e suddiviso nelle voci ML1-ML22, con un'articolata classificazione di armi, munizioni, mezzi navali, aeromobili, sistemi elettronici, materiali energetici, software e tecnologia.

L'allegato include anche:

  • note e definizioni generali applicabili all'intero elenco;
  • esclusioni specifiche per determinati beni civili o storici;
  • rinvii a voci dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;
  • precisazioni terminologiche su concetti quali "aeromobile civile", "software", "tecnologia", "produzione", "sviluppo", "utilizzazione", "agenti antisommossa", "biocatalizzatori", "biopolimeri" e altri termini tecnici.

Contenuto dell'allegato: struttura e aree materiali

L'allegato copre in modo sistematico le principali categorie di prodotti per la difesa:

  • ML1-ML3: armi leggere, armi pesanti, lanciamunizioni, munizioni e dispositivi di graduazione di spolette;
  • ML4-ML5: bombe, razzi, missili, cariche esplosive, sistemi di direzione del tiro e contromisure;
  • ML6: veicoli terrestri militari e veicoli protetti;
  • ML7-ML8: agenti chimici e biologici, materiali radioattivi, materiali energetici, esplosivi, propellenti, ossidanti, leganti e precursori;
  • ML9-ML10: navi da guerra, mezzi navali speciali, aeromobili militari, UAV, motori aeronautici e relative apparecchiature;
  • ML11-ML15: apparecchiature elettroniche, sistemi d'arma ad energia cinetica, corazzature, equipaggiamenti di addestramento, visione e contromisure;
  • ML16-ML20: semilavorati, robot, apparecchiature varie, mezzi di produzione, sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature criogeniche e superconduttrici;
  • ML21-ML22: software e tecnologia relativi allo sviluppo, alla produzione o all'utilizzazione dei prodotti militari.

Definizioni e criteri interpretativi

L'allegato contiene un'apposita sezione di definizioni, che chiarisce il significato di termini chiave usati nell'elenco. Le definizioni sono vincolanti quando i termini compaiono tra virgolette doppie e valgono per l'intero elenco. Sono inoltre previste definizioni tecniche per categorie come:

  • "materiali energetici", "esplosivi", "propellenti" e "prodotti pirotecnici";
  • "aeromobile", "aeromobile civile" e "veicoli più leggeri dell'aria";
  • "robot", "dispositivi di estremità", "sistemi automatizzati di comando e di controllo";
  • "software", "tecnologia", "produzione", "sviluppo", "utilizzazione";
  • "biocatalizzatori", "biopolimeri", "precursori", "laser", "superconduttori", "qualificato per impiego spaziale".

Queste definizioni sono rilevanti per l'applicazione pratica del regime autorizzatorio, perché delimitano l'oggetto dell'elenco e riducono il rischio di interpretazioni difformi tra Stati membri.

Esclusioni e deroga di ambito

Numerose voci dell'allegato prevedono esclusioni puntuali. Tra le principali:

  • le armi ad anima liscia per caccia o uso sportivo, se non appositamente progettate per impiego militare e non completamente automatiche, restano fuori da ML1;
  • alcune armi storiche e relative riproduzioni sono escluse in ragione dell'epoca di fabbricazione;
  • alcune sostanze chimiche di uso civile o già disciplinate altrove sono escluse da ML7;
  • taluni dispositivi civili, come maschere antigas civili o specifiche apparecchiature di protezione/decontaminazione, sono rinviati all'elenco dei beni a duplice uso;
  • i punti relativi a determinati equipaggiamenti non si applicano quando gli articoli sono destinati a uso personale di protezione e non a finalità militari;
  • per gli aeromobili e i motori aeronautici esistono esclusioni per modelli certificati per uso civile o successivamente certificati per impiego civile.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

La direttiva non lascia agli Stati membri libertà quanto al risultato: essi devono recepire l'aggiornamento dell'allegato nel proprio ordinamento. Tuttavia, come tipico delle direttive, la forma e i mezzi dell'attuazione nazionale restano rimessi alle autorità nazionali. Gli Stati membri devono inoltre:

  • trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali di recepimento;
  • garantire che gli atti nazionali rechino un riferimento alla direttiva o ne siano accompagnati;
  • applicare le disposizioni nazionali recepite dal 30 giugno 2012.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori che assistono imprese del settore difesa, la direttiva è rilevante soprattutto perché aggiorna il perimetro dei prodotti soggetti al regime di trasferimento intracomunitario. In pratica, la corretta classificazione di un bene nell'elenco ML1-ML22 diventa decisiva per stabilire se esso rientri nelle procedure autorizzatorie, nelle esclusioni o nei rinvii ad altre discipline UE. Per avvocati e commercialisti, ciò implica la necessità di verificare continuamente la corrispondenza tra la descrizione tecnica del bene e la versione aggiornata dell'elenco comune, nonché di coordinare gli adempimenti nazionali di recepimento e di compliance documentale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato dell'elenco comune

L'articolo 1 dispone che l'allegato della direttiva 2009/43/CE sia sostituito dall'allegato della presente direttiva. Il nuovo allegato aggiorna l'elenco comune dei prodotti per la difesa, articolato nelle categorie ML1-ML22, includendo definizioni, note tecniche, esclusioni e rinvii a voci correlate dei beni a duplice uso.

Termine di recepimento e data di applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2012. È previsto l'obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

Sempre l'articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che gli atti di recepimento contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredati di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Trasmissione delle misure nazionali essenziali

L'articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiearmamentimercato internocontrolli sulle esportazioniprodotti per la difesacircolazione intracomunitaria

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