Direttiva 2010/81
Direttiva 2010/81/UE della Commissione, del 25 novembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per ampliare l'utilizzo autorizzabile del 2-Fenilfenol, non più limitato ai trattamenti in camere chiuse adibite al drenching. Gli Stati membri devono tuttavia mantenere particolari cautele per la protezione di operatori e lavoratori e imporre dispositivi di protezione individuale adeguati. Sono inoltre previste ulteriori informazioni obbligatorie sui residui e sui rischi connessi al metabolita PHQ, con termini specifici per la loro trasmissione alla Commissione.
Estensione dell'utilizzo del 2-Fenilfenol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, eliminando la limitazione ai soli trattamenti in camere chiuse adibite al drenching e imponendo condizioni e ulteriori verifiche sui residui e sulla protezione di operatori e lavoratori.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatarie della misura di recepimento, e incide sulla disciplina dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti 2-Fenilfenol ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L'intervento riguarda gli usi post-raccolta come fungicida, in particolare tecniche di applicazione diverse dal drenching in camere chiuse, come ceratura, immersione e cortina di schiuma. Restano rilevanti le condizioni specifiche di autorizzazione, la tutela degli operatori e dei lavoratori e la gestione dei residui; la direttiva non disciplina altri principi attivi o altri settori.
Estensione dell'utilizzo del 2-Fenilfenol nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2010/81/UE della Commissione interviene sulla disciplina di iscrizione del 2-Fenilfenol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Alla luce delle nuove informazioni tecniche presentate dall'autore della notifica e della nuova valutazione dello Stato membro relatore, la Commissione ritiene non più necessario mantenere la restrizione agli usi in camere chiuse adibite al drenching, pur imponendo specifiche cautele e ulteriori verifiche sui residui.
Finalità e contesto della modifica
Il provvedimento si inserisce nel quadro della valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. In seguito all'iscrizione del 2-Fenilfenol nell'allegato I con la direttiva 2009/160/UE, era stata inizialmente prevista la sola autorizzazione degli usi interni in camere chiuse adibite al drenching come fungicida dopo la raccolta. Le nuove informazioni relative ad altre tecniche di applicazione, quali ceratura, immersione e cortina di schiuma, hanno condotto alla revisione di tale limitazione.
Ambito applicativo e oggetto della disciplina
La direttiva riguarda esclusivamente il 2-Fenilfenol, compresi i suoi sali, e la sua utilizzazione nei prodotti fitosanitari. La modifica concerne gli usi post-raccolta come fungicida e si riflette sull'elenco delle sostanze attive autorizzate dalla direttiva 91/414/CEE. Restano fuori dall'autorizzazione gli usi diversi da quelli espressamente consentiti nella parte A dell'allegato modificato.
Obblighi per gli Stati membri in sede di valutazione e autorizzazione
Nel valutare i prodotti contenenti 2-Fenilfenol secondo i principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tener conto del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata il 28 ottobre 2010.
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- alla protezione degli operatori e dei lavoratori, imponendo condizioni d'uso che prescrivano dispositivi di protezione individuale adeguati;
- all'applicazione di pratiche adeguate di gestione dei rifiuti per la soluzione di scarto residua dopo l'applicazione, inclusa l'acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione;
- alla necessità di una valutazione locale dei rischi quando consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario.
Condizioni specifiche e ulteriori informazioni richieste
La direttiva non si limita ad ampliare l'uso autorizzabile, ma subordina l'iscrizione alla disponibilità di ulteriori dati. Gli Stati membri interessati devono garantire che l'autore della notifica fornisca alla Commissione:
- informazioni ulteriori sui potenziali rischi di depigmentazione cutanea per lavoratori e consumatori dovuti all'esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi;
- informazioni ulteriori per confermare che il metodo di analisi dei residui quantifica correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati;
- ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.
Sono previsti due termini specifici:
- entro il 31 dicembre 2011 per le informazioni sui rischi di depigmentazione cutanea e sul metodo di analisi dei residui;
- entro il 31 dicembre 2012 per le informazioni sui residui derivanti da tecniche di applicazione diverse dal drenching.
Modifiche all'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'allegato della direttiva sostituisce la riga 305 dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. I dati essenziali sono i seguenti:
- sostanza: 2-Fenilfenol, compresi i sali, come il sale sodico;
- identificativi: N. CAS 90-43-7; N. CIPAC 246;
- denominazione IUPAC: 2-Bifenilolo;
- purezza minima: ≥ 998 g/kg;
- entrata in vigore dell'iscrizione: 1o gennaio 2010;
- scadenza dell'iscrizione: 31 dicembre 2019.
Nella parte A si prevede che possano essere autorizzati soltanto gli usi all'interno come fungicida dopo la raccolta. Nella parte B si specifica, oltre agli obblighi di valutazione già ricordati, la necessità di integrare le conclusioni del rapporto di riesame e di rispettare le prescrizioni relative a protezione personale, gestione dei rifiuti e ulteriori dati tecnici.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2010. Tali disposizioni devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva.
Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1o gennaio 2011. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. La riga 305 relativa al 2-Fenilfenol (compresi i sali, come il sale sodico; CAS 90-43-7; CIPAC 246; denominazione IUPAC 2-Bifenilolo) viene sostituita, con purezza minima di 998 g/kg, entrata in vigore dell'iscrizione al 1o gennaio 2010 e scadenza al 31 dicembre 2019.
Limitazione degli usi autorizzabili
Nella parte A dell'allegato è stabilito che possono essere autorizzati soltanto gli usi all'interno come fungicida dopo la raccolta. Viene quindi eliminata la precedente limitazione ai soli usi in camere chiuse adibite al drenching.
Valutazione uniforme e condizioni specifiche
Nella parte B si prescrive che, per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-Fenilfenol, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 27 novembre 2009 e modificata il 28 ottobre 2010.
Protezione di operatori, lavoratori e gestione dei rifiuti
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e garantire che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale. Devono inoltre assicurare adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per la soluzione di scarto e per l'acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione; se consentono il rilascio di acque reflue nella rete fognaria, devono assicurare una valutazione locale dei rischi.
Ulteriori informazioni richieste all'autore della notifica
Gli Stati membri interessati devono garantire che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni: sui rischi potenziali di depigmentazione cutanea per lavoratori e consumatori dovuti all'esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) sulle scorze di agrumi; sulla correttezza del metodo di analisi dei residui per quantificare 2-Fenilidrochinone, PHQ e i relativi coniugati; e sui livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse dal drenching. I termini sono fissati al 31 dicembre 2011 per le prime due informazioni e al 31 dicembre 2012 per le ulteriori informazioni sui residui.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2010, comunicarle immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza e applicarle dal 1o gennaio 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 24 nov 2010Direttiva 2010/73
- direttiva · 24 nov 2010Direttiva 2010/75
- direttiva · 24 nov 2010Direttiva 2010/76
- direttiva · 24 nov 2010Direttiva 2010/78
- direttiva · 22 nov 2010Direttiva 2010/80
- direttiva · 29 nov 2010Direttiva 2010/82
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →