Sentenza del 14/10/2016 n. 20770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di condono ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, effettuando versamenti solo parziali. Poiché il condono non si era perfezionato, l'Agenzia delle Entrate aveva trattenuto una parte delle somme versate per compensare imposte e sanzioni relative ad alcune annualità e aveva negato la restituzione della somma residua, imputandola a compensazione di debiti fiscali relativi a un'altra annualità. Il contribuente ha contestato tale ulteriore compensazione, deducendo vizi di motivazione, violazione delle norme sulla compensazione, decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione e violazione delle regole sull'imputazione dei pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata e legittima la compensazione effettuata dall'Agenzia. Ha chiarito che i termini decadenziali previsti per l'accertamento o la notifica delle cartelle non impediscono all'Amministrazione di contestare, in sede di diniego di rimborso, l'esistenza o l'ammontare del credito vantato dal contribuente. Inoltre, nel caso concreto, i termini risultavano comunque prorogati dalla normativa applicabile ai contribuenti che avevano aderito al condono previsto dalla legge n. 289/2002. La questione sull'imputazione dei pagamenti è stata ritenuta non pertinente, poiché l'Amministrazione non aveva modificato l'imputazione del pagamento, ma aveva operato una compensazione tra crediti e debiti fiscali.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Disciplina il condono relativo a somme dovute in base alle dichiarazioni dei redditi. Il beneficio non si perfeziona se il pagamento delle somme dovute non viene eseguito integralmente secondo le modalità previste.
Codice civile, art. 1243
Disciplina la compensazione tra debiti e crediti reciproci, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge. La Corte ha ritenuto legittima la compensazione operata dall'Amministrazione tra il credito restitutorio del contribuente e suoi debiti fiscali.
Decreto-legge n. 106/2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), convertito nella legge n. 156/2005
Richiamato dal contribuente in relazione ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento; la censura è stata ritenuta infondata perché la controversia riguardava un diniego di rimborso e non l'esercizio ordinario del potere di accertamento.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni e i relativi termini per la notifica delle cartelle. Tali termini decadenziali riguardano l'esercizio del potere di accertamento e riscossione, ma non impediscono all'Amministrazione di contestare un credito di rimborso fatto valere dal contribuente.
Decreto-legge n. 223/2006, art. 37, comma 44
Ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini per la notifica delle cartelle relative a dichiarazioni o versamenti collegati al condono di cui all'art. 9-bis della legge n. 289/2002.
Codice civile, art. 1193
Regola l'imputazione dei pagamenti quando il debitore ha più debiti. La norma non era decisiva, perché la Corte ha qualificato l'operazione dell'Amministrazione come compensazione e non come imputazione unilaterale del pagamento.
Principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum"
"In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti."
I termini di decadenza per agire contro il contribuente non impediscono necessariamente all'Amministrazione di opporsi a una richiesta di rimborso o di far valere, in via difensiva, l'inesistenza o l'ammontare del credito del contribuente.
Massime di principio
- Il mancato pagamento integrale delle somme richieste per un condono può impedire il perfezionamento della definizione agevolata; le somme già versate non determinano automaticamente il riconoscimento del condono.
- Quando un contribuente chiede un rimborso fiscale, l'Amministrazione può verificare l'esistenza e l'ammontare del credito anche se sono scaduti i termini ordinari per notificare un accertamento, perché tali termini riguardano principalmente l'azione dell'Amministrazione per riscuotere propri crediti.
- Un credito del contribuente risultante da somme versate in eccesso può essere compensato con debiti tributari dello stesso contribuente, se il debito è certo, liquido ed esigibile e la compensazione è adeguatamente giustificata.
- Le regole sull'imputazione dei pagamenti non si applicano quando l'operazione contestata è qualificata giuridicamente come compensazione tra un credito restitutorio e un debito fiscale distinto.
- Nel valutare la tempestività della riscossione occorre verificare eventuali proroghe o disposizioni speciali collegate a condoni, definizioni agevolate o regimi transitori.
- La contestazione di una sentenza per insufficiente motivazione deve indicare una reale omissione o contraddittorietà decisiva; è generalmente sufficiente una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dal giudice, anche se sintetica o parzialmente coincidente con quella di primo grado.
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