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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di condono ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, effettuando versamenti solo parziali. Poiché il condono non si era perfezionato, l'Agenzia delle Entrate aveva trattenuto una parte delle somme versate per compensare imposte e sanzioni relative ad alcune annualità e aveva negato la restituzione della somma residua, imputandola a compensazione di debiti fiscali relativi a un'altra annualità. Il contribuente ha contestato tale ulteriore compensazione, deducendo vizi di motivazione, violazione delle norme sulla compensazione, decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione e violazione delle regole sull'imputazione dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata e legittima la compensazione effettuata dall'Agenzia. Ha chiarito che i termini decadenziali previsti per l'accertamento o la notifica delle cartelle non impediscono all'Amministrazione di contestare, in sede di diniego di rimborso, l'esistenza o l'ammontare del credito vantato dal contribuente. Inoltre, nel caso concreto, i termini risultavano comunque prorogati dalla normativa applicabile ai contribuenti che avevano aderito al condono previsto dalla legge n. 289/2002. La questione sull'imputazione dei pagamenti è stata ritenuta non pertinente, poiché l'Amministrazione non aveva modificato l'imputazione del pagamento, ma aveva operato una compensazione tra crediti e debiti fiscali.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Disciplina il condono relativo a somme dovute in base alle dichiarazioni dei redditi. Il beneficio non si perfeziona se il pagamento delle somme dovute non viene eseguito integralmente secondo le modalità previste.

  • Codice civile, art. 1243

    Disciplina la compensazione tra debiti e crediti reciproci, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge. La Corte ha ritenuto legittima la compensazione operata dall'Amministrazione tra il credito restitutorio del contribuente e suoi debiti fiscali.

  • Decreto-legge n. 106/2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), convertito nella legge n. 156/2005

    Richiamato dal contribuente in relazione ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento; la censura è stata ritenuta infondata perché la controversia riguardava un diniego di rimborso e non l'esercizio ordinario del potere di accertamento.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni e i relativi termini per la notifica delle cartelle. Tali termini decadenziali riguardano l'esercizio del potere di accertamento e riscossione, ma non impediscono all'Amministrazione di contestare un credito di rimborso fatto valere dal contribuente.

  • Decreto-legge n. 223/2006, art. 37, comma 44

    Ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini per la notifica delle cartelle relative a dichiarazioni o versamenti collegati al condono di cui all'art. 9-bis della legge n. 289/2002.

  • Codice civile, art. 1193

    Regola l'imputazione dei pagamenti quando il debitore ha più debiti. La norma non era decisiva, perché la Corte ha qualificato l'operazione dell'Amministrazione come compensazione e non come imputazione unilaterale del pagamento.

  • Principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum"

    "In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti."

    I termini di decadenza per agire contro il contribuente non impediscono necessariamente all'Amministrazione di opporsi a una richiesta di rimborso o di far valere, in via difensiva, l'inesistenza o l'ammontare del credito del contribuente.

Massime di principio

  • Il mancato pagamento integrale delle somme richieste per un condono può impedire il perfezionamento della definizione agevolata; le somme già versate non determinano automaticamente il riconoscimento del condono.
  • Quando un contribuente chiede un rimborso fiscale, l'Amministrazione può verificare l'esistenza e l'ammontare del credito anche se sono scaduti i termini ordinari per notificare un accertamento, perché tali termini riguardano principalmente l'azione dell'Amministrazione per riscuotere propri crediti.
  • Un credito del contribuente risultante da somme versate in eccesso può essere compensato con debiti tributari dello stesso contribuente, se il debito è certo, liquido ed esigibile e la compensazione è adeguatamente giustificata.
  • Le regole sull'imputazione dei pagamenti non si applicano quando l'operazione contestata è qualificata giuridicamente come compensazione tra un credito restitutorio e un debito fiscale distinto.
  • Nel valutare la tempestività della riscossione occorre verificare eventuali proroghe o disposizioni speciali collegate a condoni, definizioni agevolate o regimi transitori.
  • La contestazione di una sentenza per insufficiente motivazione deve indicare una reale omissione o contraddittorietà decisiva; è generalmente sufficiente una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dal giudice, anche se sintetica o parzialmente coincidente con quella di primo grado.

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