Sentenza del 06/09/2022 n. 2666 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte comunali - Responsabilità - Eredi - Solidarietà passiva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IMU per annualità 2012-2015: i ricorrenti, in qualità di eredi di C. A., contestavano la notifica di richieste di pagamento dell'intero tributo anziché della sola quota ereditaria, la duplicazione delle richieste per il 2015, la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e per mancata notifica della variante al PRG, nonché l'insussistenza del presupposto impositivo per parte dei fondi (ruralità/inedificabilità). Inoltre i ricorrenti impugnavano avvisi emessi nei loro confronti in proprio per il 2015.
La decisione
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello. Ha stabilito che, in assenza di norme speciali, per le imposte comunali si applicano gli artt. 752 e 1295 c.c.: gli eredi rispondono proporzionalmente alle quote ereditarie, quindi sono stati annullati gli avvisi (originari e rettificati) che contestavano l'intero tributo a ciascun erede per gli anni 2012-2015. Quanto agli avvisi per il 2015 notificati ai ricorrenti in proprio, la Corte ha ritenuto fondate le rettifiche del concessionario: per alcune particelle è stata riconosciuta l'esenzione per ruralità (già accertata), per le restanti la posizione contributiva è stata confermata nella misura indicata negli avvisi di rettifica (con riduzioni operate dall'ente in considerazione delle limitazioni edificatorie). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 752 c.c.
Applicata come principio di diritto comune ereditario: gli eredi rispondono per i debiti del de cuius in relazione alle rispettive quote ereditarie.
art. 1295 c.c.
Richiamato insieme all'art. 752 c.c. per affermare la responsabilità proporzionale degli eredi e l'impossibilità di richiedere a ciascun coerede l'intero debito in assenza di norme speciali.
art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Richiamato come norma speciale non applicabile alla IMU/TARI: disciplina la solidarietà dei coeredi limitatamente alle imposte sui redditi.
art. 36 D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Norma speciale non applicabile al caso di specie (riguarda la solidarietà dei coeredi per l'imposta di successione).
art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Richiamato come norma non pertinente al caso (riguarda l'imposta di registro e non la responsabilità dei coeredi per IMU).
Regolamenti e delibere comunali (variant e PRG, determinazione aliquote IMU, regolamento IMU)
Trattandosi di atti generali soggetti a pubblicità legale, non necessitano di notifica personale: la conoscibilità è presunta.
Giurisprudenza citata (Cass. n.22426/14; Cass. n.26431/2017; Cass. n.26376/21)
Principi richiamati: (i) responsabilità degli eredi secondo le quote; (ii) l'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente può conoscere gli elementi essenziali dell'azione tributaria; (iii) le risultanze catastali godono di presunzione di veridicità.
Massime di principio
- In assenza di norme speciali che dispongano diversamente, per le imposte comunali (es. IMU, TARI) gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie e non in via di responsabilità solidale per l'intero debito.
- Le delibere e le varianti urbanistiche di carattere generale (PRG, aliquote IMU, regolamento comunale) sono soggette a pubblicità legale: non è necessaria la notifica personale al contribuente perché la conoscibilità è presunta.
- L'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento IMU è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali ('an' e 'quantum') e quindi di contestare efficacemente la pretesa.
- Le risultanze catastali hanno presunzione di veridicità e il contribuente che le contesta deve fornire prove idonee per superare tale presunzione.
- L'edificabilità di un terreno si valuta sulla base dello strumento urbanistico generale: vincoli o limitazioni che incidono sulla concreta possibilità edificatoria non escludono di per sé la qualificazione come suolo edificabile, ma possono ridurre il valore venale e dunque la base imponibile.
- Una sentenza favorevole non impugnata e passata in giudicato (o atti di autotutela dell'ente che recepiscono l'esenzione) vincola le decisioni su annualità successive/collegate e può impedire la rinnovata discussione della stessa questione fiscale.
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