Cassazione Civile, Ordinanza n. 34841/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un'intimazione di pagamento di importo pari a 436,52 euro, emessa a seguito di una cartella relativa a TARSU 2005. Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario sia la cartella sia l'intimazione, deducendo in appello e poi in cassazione diversi vizi: mancata chiamata in causa dell'ente impositore e conseguente decadenza del potere di riscossione; inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione; irregolarità della notifica della cartella; vizio del ruolo per difetto di sottoscrizione o di delega; nullità dell'intimazione per carenza di indicazioni sulle modalità di impugnazione. In sede di legittimità ha proposto cinque motivi, tutti formulati come violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi. Successivamente, con memoria, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio automatico ex art. 4 d.l. 119/2018, poiché il carico era inferiore a 1.000 euro ed era stato affidato entro il 31 dicembre 2010.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che la pretesa tributaria rientrasse nell'ambito dell'annullamento automatico previsto dall'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, perché il debito residuo era inferiore a 1.000 euro e il carico risultava affidato nel periodo rilevante. Ha quindi affermato che lo stralcio opera ipso iure e rende irrilevante la mancata adozione di un provvedimento formale di sgravio, trattandosi di atto meramente dichiarativo. In conseguenza della sopravvenuta estinzione della pretesa, ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere probatorio sulla validità della notifica e sulla prova dei fatti contestati.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602
Evocato dal ricorrente per contestare efficacia e prova della notifica della cartella.
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riferimento al vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni formulate.
art. 39 della legge 13 aprile 1999, n. 112
Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza relativa alla chiamata in causa dell'ente impositore.
art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di notificazione della cartella.
art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di regolarità della documentazione/notifica.
art. 12, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo in relazione al dedotto vizio del ruolo non sottoscritto o sottoscritto da soggetto privo di delega.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo per difetto di motivazione/indicazioni dell'intimazione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo per la dedotta nullità dell'intimazione priva delle indicazioni sulle modalità di impugnazione.
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro... sono automaticamente annullati
La Corte lo interpreta come causa di annullamento automatico ex lege dei carichi affidati nel periodo 2000-2010 con importo residuo entro 1.000 euro.
art. 16-quater d.l. 30 aprile 2019, n. 34
Richiamato per gli adempimenti contabili successivi posti a carico degli enti creditori dopo lo stralcio automatico.
Massime di principio
- Lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro opera ex lege se il singolo carico è stato affidato all'agente della riscossione nel periodo normativamente previsto; non rileva l'importo complessivo della cartella se i singoli carichi rientrano nel limite.
- L'annullamento automatico determina la cessazione della materia del contendere anche nei giudizi pendenti, senza necessità di un formale provvedimento di sgravio, che ha natura meramente dichiarativa e contabile.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina di definizione agevolata/stralcio, il riferimento è al singolo carico affidato e all'importo residuo alla data di efficacia della norma, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ma non degli accessori espressamente esclusi dalla giurisprudenza richiamata.
- Quando interviene una causa sopravvenuta di estinzione della pretesa tributaria, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere e può compensare integralmente le spese in ragione dell'evento normativo sopravvenuto.
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