Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui l'Ufficio aveva determinato sinteticamente maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, applicando il c.d. redditometro e valorizzando alcuni beni-indice di capacità contributiva, oltre a tenere conto di alcune fonti reddituali documentate dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, affermando che la disponibilità dei beni-indice integra una presunzione legale di maggior reddito e che il giudice tributario può solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito al redditometro natura di presunzione legale e avesse escluso che l'Ufficio dovesse fornire ulteriori elementi probatori oltre alla disponibilità dei beni-indice; 2) violazione della medesima norma, per avere la CTR trascurato che il contribuente può dimostrare non solo che i redditi accertati provengono da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, ma anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'accertamento sintetico basato sul redditometro dispensa l'Amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto alla sussistenza dei fatti-indice di maggiore capacità contributiva e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e, in sostanza, volto a ottenere una rivalutazione dei fatti di merito, senza indicare in concreto quale prova contraria fosse stata trascurata dalla CTR. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico fondato sul redditometro consente di desumere il maggior reddito dalla disponibilità dei beni-indice e pone sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
art. 2728 c.c.
La disponibilità del bene-indice è trattata come fatto noto da cui la legge fa discendere una presunzione legale di capacità contributiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti di merito.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato solo per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico dei redditi fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriori prove una volta dimostrata la disponibilità dei fatti-indice di capacità contributiva previsti dalla disciplina applicabile.
- La disponibilità di beni o altri indici di spesa legittimamente individuati integra una presunzione legale di maggior reddito, superabile solo mediante prova contraria del contribuente.
- Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche attraverso la prova che esso provenga da fonti esenti o soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- In cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.
- La doglianza sulla violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 deve essere specifica e concreta: non è sufficiente invocare in astratto la prova contraria, occorrendo indicare quali elementi siano stati trascurati dal giudice di merito.
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