Cassazione Penale, Ordinanza n. 16009/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta già pronunciata in primo grado e confermata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto condannato in primo grado e in appello per bancarotta fraudolenta ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale. Nel primo motivo deduceva violazione di legge per la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva nel dibattimento, sostenendo che tale omissione incidesse sull'accertamento della responsabilità per entrambi i reati ascritti. Il motivo è stato ritenuto però generico e sostanzialmente fattuale, perché proponeva una lettura alternativa degli elementi probatori senza indicare specifici vizi di illogicità o travisamento e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, specie sul tema del sequestro e dell'accesso abusivo ai locali aziendali dove erano custodite scritture e beni distratti. Col secondo motivo si denunciava l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'efficacia di giudicato nel processo penale attribuita alla sentenza dichiarativa di fallimento; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il giudice penale non può sindacare la sentenza di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità. Nel corpo del motivo venivano anche svolte deduzioni sul dolo generico e specifico, giudicate inammissibili per la loro confusione e genericità. Infine, la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale con prevalenza delle attenuanti generiche sulla continuazione fallimentare è stata ritenuta meramente assertiva e priva di argomentazione.
Norme richiamate
artt. 223 e 216 commi 1 e 2 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Disciplinano i delitti di bancarotta fraudolenta contestati all'imputato; la decisione conferma la loro applicazione nel caso concreto.
art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Le modifiche normative intervenute non incidono, ai sensi dell'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso relativi alla bancarotta.
art. 2 c.p.
Richiamato per escludere che le modifiche all'art. 1 della legge fallimentare abbiano effetto sui processi penali pendenti.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure meramente fattuali o generiche, né limitarsi a prospettare letture alternative del compendio probatorio senza indicare specifici vizi della motivazione o travisamenti della prova.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata critica del nucleo argomentativo decisivo rende la censura inammissibile.
- Nel processo per bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato di insolvenza e ai presupposti della fallibilità, che restano insindacabili nel giudizio penale.
- Le modifiche normative sopravvenute alla disciplina fallimentare non incidono, per effetto del principio di cui all'art. 2 c.p., sui procedimenti penali in corso quando non siano favorevoli all'imputato o non attengano al trattamento penale del fatto.
- Le richieste di riduzione della pena e di prevalenza delle attenuanti devono essere sorrette da specifica argomentazione; se formulate in modo meramente assertivo non possono essere accolte.
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