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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24280/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria (13/01/2022), deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenze o illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. In particolare lamentavano: 1) la mancata considerazione e motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) la carenza motivazionale circa la determinazione della misura della pena, poiché la Corte di appello si era limitata a indicare la sanzione senza spiegare le ragioni della scelta.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche sono precluse per effetto del giudicato formatosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 30145/13/07/2021, che aveva già esaminato e dichiarato inammissibili quelle questioni; b) il motivo relativo al trattamento sanzionatorio era aspecifico: il giudice del rinvio (Corte di appello di Reggio Calabria) si è adeguato alla pena già determinata e coperta dal giudicato della Corte di appello di Messina (e vagliata dalla Cassazione) per i fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, quindi non era tenuto a nuova motivazione particolare. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla motivazione e all'applicazione della legge non specifico e quindi inammissibile

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Comma 1 riguarda fattispecie più gravi (più gravoso trattamento sanzionatorio), comma 5 la fattispecie attenuata; la Cassazione ha derubricato il capo 13 da comma 1 a comma 5 e la Corte di appello di rinvio ha applicato la stessa misura già pronunciata per i fatti sottoposti al comma 5

  • art. 416-bis c.p.

    Riferito tra le imputazioni (associazione di tipo mafioso); presente nell'imputazione ma la decisione di cassazione qui riguarda soprattutto questioni di qualificazione e sanzione relative agli stupefacenti

  • art. 629 c.p.

    Norma penale citata tra i capi di imputazione; la sentenza la menziona nell'elenco delle accuse contestate agli imputati

  • Sentenza Corte di cassazione n. 30145

    sentenza n. 30145 del 13/07/2021

    Decisione di Cassazione che ha deciso in punto di qualificazione (derubricazione del capo 13) e che ha formato giudicato su alcune questioni, rendendo preclusa la riproposizione delle stesse in sede di rinvio

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione, con pronuncia passata in giudicato, decide su una questione (es. riconoscibilità di circostanze attenuanti), quella decisione vincola il giudice del rinvio: la questione non può essere nuovamente riaperta in sede di rinvio.
  • Il giudice del rinvio può adeguarsi alla misura della pena già determinata e coperta dal giudicato senza riprodurre estesa motivazione; tuttavia se si intende ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole è necessario indicare con precisione gli elementi e le ragioni che giustificano la diversa valutazione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici: l'assenza di indicazione degli elementi di fatto o diritto che giustificano la censura porta all'inammissibilità per genericità.
  • La derubricazione di un fatto da una sanzione più grave a una fattispecie attenuata (es. art. 73 DPR 309/1990 comma 1 -> comma 5) obbliga il giudice a rideterminare la sanzione, ma se la nuova determinazione rientra nei limiti già vagliati e coperti dal precedente giudicato non richiede motivazione supplementare.
  • Proporre ricorsi in Cassazione senza adeguata specificità può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) quando si riscontrino profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • In procedure complesse con plurime imputazioni è fondamentale indicare chiaramente, per ciascun capo, i motivi per cui si ritiene che la valutazione del giudice di merito sia errata, soprattutto se si chiede un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello già confermato da precedente giudicato.

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