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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/474

Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Normativa europea32019R0474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce modifiche puntuali al codice doganale dell’Unione per risolvere questioni applicative emerse dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 952/2013. Tra le principali novità vi sono l’inclusione di Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione dal 1° gennaio 2020, la precisazione dell’uso prolungato di decisioni ITV/IVO in caso di revoca o scadenza, e l’adeguamento di alcuni termini per l’invalidazione di dichiarazioni e notifiche. Il testo introduce inoltre un’esenzione dai dazi all’importazione per specifiche merci riparate o modificate nell’ambito di accordi internazionali e rafforza il coordinamento tra dichiarazioni pre-arrivo e controlli doganali basati sul rischio.

Modifica del codice doganale dell’Unione per aggiornare il territorio doganale, chiarire taluni regimi e termini procedurali, e allineare il codice ad accordi internazionali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e incide sul regolamento (UE) n. 952/2013, che disciplina le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione o che ne escono. Le modifiche riguardano in particolare operatori economici, titolari di decisioni ITV/IVO, soggetti coinvolti nelle dichiarazioni sommarie di entrata, di uscita, di custodia temporanea, nelle dichiarazioni doganali e nei regimi di perfezionamento passivo. Sul piano territoriale, include nel territorio doganale dell’Unione il comune di Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano, con applicazione di tale inclusione dal 1° gennaio 2020; resta ferma l’esclusione dal sistema comune IVA, mentre tali territori entrano nel regime generale delle accise.

Modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione

Il regolamento interviene in modo mirato sul codice doganale dell’Unione per correggere e chiarire alcuni profili applicativi emersi nella prassi, nonché per allineare il testo ad accordi internazionali e a specifiche esigenze territoriali. In particolare, il legislatore evidenzia la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’unione doganale e della politica commerciale comune, con modifiche tecniche limitate a quanto strettamente necessario.

Ambito territoriale: Campione d’Italia e Lago di Lugano

Viene modificato l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, con conseguente inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione. La motivazione è la perdita di attualità delle ragioni storiche che giustificavano l’esclusione di tali territori, in particolare isolamento e svantaggi economici.

L’inclusione nel territorio doganale dell’Unione si applica dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire un’applicazione coerente e contemporanea delle modifiche connesse. Il regolamento precisa inoltre che tali territori entrano nel regime generale delle accise, ma restano esclusi dal sistema comune dell’IVA.

Decisioni ITV e IVO: uso dopo revoca o scadenza

L’articolo 34, paragrafo 9, è riscritto per chiarire che una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) o a un’informazione vincolante sull’origine (IVO), quando cessa di essere valida o è revocata per le ragioni indicate dalla norma, può essere ancora utilizzata con riguardo a contratti vincolanti conclusi prima della revoca o della scadenza. Tale possibilità consente di preservare l’affidamento degli operatori economici su rapporti contrattuali già perfezionati.

La disciplina precisa però che l’estensione dell’uso non opera per le decisioni IVO adottate per merci da esportare.

Estinzione dell’obbligazione doganale e custodia temporanea

Tra le ipotesi di estinzione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), è rafforzato il requisito della non significatività dell’inadempienza. L’inadempienza deve infatti non aver avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale interessato e non deve costituire un tentativo di frode.

Per rendere operativa tale previsione, l’articolo 126 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che individuino l’elenco delle inadempienze non significative e integrino la disposizione sostanziale. Il considerando chiarisce che la custodia temporanea non deve essere trattata diversamente da un regime doganale ai fini dell’estinzione dell’obbligazione.

Dichiarazione sommaria di entrata e analisi del rischio

Il regolamento interviene sul sistema dei dati pre-arrivo per consentire alle autorità doganali un’adeguata analisi del rischio e controlli basati sul rischio. Quando le merci non sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, la dichiarazione sommaria di entrata è invalidata senza indugio se richiesta dal dichiarante oppure, in ogni caso, trascorsi 200 giorni dalla presentazione.

L’articolo 139, paragrafo 5, stabilisce inoltre che, se merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, la persona indicata all’articolo 127, paragrafo 4, deve presentare immediatamente tale dichiarazione, salvo esonero. Se consentito dalle autorità doganali, può essere presentata una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea in luogo della dichiarazione sommaria, purché contenga almeno le informazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di entrata.

Custodia temporanea: invalidazione della dichiarazione

L’articolo 146, paragrafo 2, disciplina l’invalidazione della dichiarazione di custodia temporanea quando le merci non sono presentate in dogana. In tal caso, l’autorità doganale invalida senza indugio la dichiarazione su richiesta del dichiarante oppure dopo 30 giorni dalla presentazione.

Esenzione per merci riparate o modificate nell’ambito del perfezionamento passivo

Il regolamento introduce l’articolo 260 bis, che prevede l’esenzione totale dai dazi all’importazione per i prodotti trasformati derivanti da merci vincolate al regime di perfezionamento passivo. L’esenzione opera quando è provato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:

  • le merci sono state riparate o modificate in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell’Unione;
  • l’Unione ha concluso con tale paese o territorio un accordo internazionale che contempla l’esenzione;
  • sono soddisfatte le condizioni previste da detto accordo.

L’esenzione non si applica ai prodotti trasformati derivanti da merci equivalenti né ai prodotti di sostituzione nell’ambito del sistema degli scambi standard, richiamati dagli articoli 223, 261 e 262.

Dichiarazione sommaria di uscita e notifica di riesportazione

Sono uniformati i termini di invalidazione della dichiarazione sommaria di uscita e della notifica di riesportazione quando le merci non escono dal territorio doganale dell’Unione. L’articolo 272, paragrafo 2, e l’articolo 275, paragrafo 2, prevedono che l’invalidazione avvenga senza indugio su richiesta del dichiarante oppure dopo 150 giorni dalla presentazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la disposizione relativa all’inclusione di Campione d’Italia e del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione si applica solo dal 1° gennaio 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Inclusione di Campione d’Italia e del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione

All’articolo 4, paragrafo 1, il territorio della Repubblica italiana viene ridefinito con esclusione del solo comune di Livigno. Ciò comporta l’inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione, con applicazione dal 1° gennaio 2020. Tali territori sono inoltre inclusi nel regime generale delle accise, pur restando esclusi dal sistema comune IVA.

Validità estesa delle decisioni ITV e IVO

L’articolo 34, paragrafo 9, chiarisce che, quando una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) o a un’informazione vincolante sull’origine (IVO) cessa di essere valida o è revocata, essa può ancora essere utilizzata per contratti vincolanti conclusi prima della revoca o della scadenza. L’uso esteso non si applica alle decisioni IVO adottate per merci da esportare.

Estinzione dell’obbligazione doganale per inadempienze non significative

All’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), l’estinzione dell’obbligazione doganale è subordinata al fatto che l’inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale interessato e non costituisca un tentativo di frode. L’articolo 126 è riscritto per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano l’elenco delle inadempienze rilevanti e integrino tale disposizione.

Invalidazione della dichiarazione sommaria di entrata

L’articolo 129, paragrafo 2, prevede che, se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio la dichiarazione su richiesta del dichiarante oppure dopo 200 giorni dalla presentazione.

Sostituzione della dichiarazione sommaria di entrata con dichiarazione doganale o di custodia temporanea

All’articolo 139, paragrafo 5, se merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, presenta immediatamente tale dichiarazione, salvo esonero. Se consentito dalle autorità doganali, può essere presentata in alternativa una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, purché contenga almeno le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

Invalidazione della dichiarazione di custodia temporanea

L’articolo 146, paragrafo 2, stabilisce che, se le merci oggetto della dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, la dichiarazione è invalidata senza indugio su richiesta del dichiarante oppure dopo 30 giorni dalla presentazione.

Esenzione totale dai dazi per merci riparate o modificate in base ad accordi internazionali

È inserito l’articolo 260 bis, che prevede l’esenzione totale dai dazi all’importazione per i prodotti trasformati risultanti da merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando si prova che le merci sono state riparate o modificate in un paese o territorio terzo con cui l’Unione ha concluso un accordo internazionale che prevede tale esenzione e che le condizioni dell’accordo sono rispettate. L’esenzione non si applica ai prodotti derivanti da merci equivalenti né ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 261 e 262.

Invalidazione della dichiarazione sommaria di uscita e della notifica di riesportazione

L’articolo 272, paragrafo 2, e l’articolo 275, paragrafo 2, prevedono che, se le merci non escono dal territorio doganale dell’Unione, la dichiarazione sommaria di uscita o la notifica di riesportazione siano invalidate senza indugio su richiesta del dichiarante oppure dopo 150 giorni dalla presentazione.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 1, relativo all’aggiornamento del territorio della Repubblica italiana, si applica dal 1° gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledazi doganalipolitica commercialeacciseprocedimenti amministrativi

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