Cassazione Penale, Sentenza n. 28446/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello, nell'ambito di un giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Gli si contestava di avere partecipato, insieme ad altri, al tentativo di furto in abitazione aggravato commesso nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2011, anche mediante l'uso di un'utenza telefonica a lui riferita e di contatti con i correi. Con il primo motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 627, comma 3, e 192 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello di rinvio non avesse dato esecuzione ai principi fissati nella sentenza rescindente: in particolare, non sarebbe stata colmata la lacuna probatoria sull'effettivo uso dell'utenza da parte dell'imputato al tempo del fatto, né sulla sua identificazione come soggetto presente nel tentativo di furto. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 157, 99 e 161 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione, assumendo che la recidiva contestata non fosse stata effettivamente applicata in sentenza e non potesse quindi incidere sul calcolo del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la lacuna probatoria segnalata dalla sentenza rescindente non risultava effettivamente colmata dal giudizio di rinvio. Tuttavia, una volta ritenuto validamente instaurato il rapporto processuale, la Corte ha rilevato che il reato era nel frattempo estinto per prescrizione, maturata dopo la sentenza resa all'esito del rinvio. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione, senza ravvisare elementi per una pronuncia più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, nel capo d'imputazione relativo al tentativo di furto aggravato
art. 56 c.p.
richiamato per qualificare il fatto come tentato furto
art. 624-bis c.p.
norma base del furto in abitazione oggetto di contestazione
art. 625 nn. 2 e 5 c.p.
richiamato per le aggravanti del furto
art. 627, comma 3, c.p.p.
invocato dal ricorrente per lamentare la mancata uniformità della decisione di rinvio ai principi di diritto della sentenza rescindente
art. 192 c.p.p.
richiamato con riferimento alla valutazione della prova e alla pretesa assenza di adeguati riscontri probatori
art. 157 c.p.
richiamato per sostenere l'intervenuta prescrizione del reato
art. 99 c.p.
richiamato in relazione alla recidiva contestata
art. 161 c.p.
richiamato per il calcolo dell'aumento del termine prescrizionale in presenza di recidiva e per la disciplina della sospensione/interruzione della prescrizione
art. 129, comma 2, c.p.p.
evocato per verificare se dagli atti emergesse una causa di proscioglimento più favorevole della prescrizione
art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.
base normativa dell'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
d.l. n. 18 del 2020
richiamato per la sospensione del termine di prescrizione pari a 63 giorni
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
citata per il principio secondo cui la mera valorizzazione dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche non equivale a riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la sentenza deve conformarsi ai principi di diritto fissati dalla decisione rescindente; se la lacuna probatoria indicata dalla Corte di cassazione non viene effettivamente colmata, la motivazione resta vulnerabile sul punto.
- La mera valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per negare le circostanze attenuanti generiche non comporta, di per sé, il riconoscimento della recidiva contestata, se non vi sia un aumento di pena a tale titolo o la sua inclusione nel giudizio di comparazione.
- Ai fini del calcolo della prescrizione rileva solo la recidiva effettivamente applicata; la recidiva meramente contestata ma non recepita nella determinazione della pena non incide sul termine prescrizionale.
- Quando il reato risulta prescritto dopo la decisione resa in sede di rinvio, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata, salvo che dagli atti emerga una causa di proscioglimento più favorevole.
- Se dagli atti non emerge con evidenza una causa di proscioglimento nel merito più favorevole, prevale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
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