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Sentenza

Sentenza n. 453/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Regione Abruzzo sull'istanza di rimodulazione dei posti letto per acuti accreditati e, con motivi aggiunti, inerzia nell'adozione degli adempimenti previsti dal Programma Operativo 2025-2027

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di posti letto ospedalieri autorizzati e accreditati, ha chiesto alla Regione Abruzzo la rimodulazione dei posti letto per acuti in conformità alla programmazione regionale e al d.m. 70/2015. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza e chiesto l'accertamento dell'obbligo regionale di provvedere, previo svolgimento degli atti istruttori e procedimentali previsti dalla l.r. Abruzzo n. 60/2023. Con motivi aggiunti ha contestato anche l'inerzia regionale rispetto agli adempimenti indicati nel Programma Operativo 2025-2027, approvato con d.G.R. n. 427/2025, e in particolare l'elaborazione del report di monitoraggio dei dati di attività e della proposta programmatica per il riallineamento delle discipline in esubero agli standard del d.m. 70/2015, chiedendo inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Regione ha sostenuto che il termine per la rimodulazione dell'offerta privata non fosse scaduto, poiché collegato al periodo di vigenza del piano di Reingegnerizzazione della governance sanitaria, e che la ricorrente non vantasse una posizione soggettiva tutelabile, trattandosi di un procedimento complesso riguardante l'intera rete ospedaliera.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso che la proposizione dei motivi aggiunti rendesse improcedibile il ricorso introduttivo, poiché le due domande riguardavano distinti obblighi di provvedere. Ha respinto il ricorso introduttivo ritenendo insussistente, al momento della proposizione, il silenzio-inadempimento sulla domanda di rimodulazione dei posti letto. Il documento regionale di Reingegnerizzazione della governance sanitaria stabiliva infatti che la rimodulazione dell'offerta privata accreditata sarebbe stata avviata nel periodo di vigenza del piano. La comunicazione regionale del 17 giugno 2024 si era limitata a trasmettere dati di monitoraggio, senza sollecitare specifiche richieste di riconversione né fissare un termine diverso; pertanto non poteva ritenersi applicabile un termine di trenta giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. La ricorrente, inoltre, non aveva dedotto la scadenza del periodo di vigenza del piano né lo aveva impugnato. Ha invece accolto i motivi aggiunti. Il Programma Operativo 2025-2027 aveva fissato termini puntuali per l'elaborazione del report di monitoraggio, entro il 30 giugno 2025, e per la trasmissione della proposta programmatica di riallineamento, entro il 30 settembre 2025. Tali adempimenti, pur non conformando immediatamente la posizione soggettiva della ricorrente, costituivano atti necessari per poter procedere alla rimodulazione dell'offerta ospedaliera privata e incidevano sull'organizzazione delle strutture accreditate, che partecipavano al relativo procedimento. Poiché i termini erano scaduti e l'omissione risultava incontestata e perdurante, il TAR ha ordinato alla Regione Abruzzo e all'Agenzia sanitaria regionale di adottare gli atti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha previsto la nomina, su istanza di parte, di un commissario ad acta. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della Regione

    La disposizione consente al giudice, in caso di perdurante inerzia successiva alla fissazione di un termine per provvedere, di prevedere la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte.

  • l.r. Abruzzo n. 60/2023

    La legge regionale disciplina il riordino della rete ospedaliera regionale e costituisce il quadro normativo per la rimodulazione dell'offerta ospedaliera pubblica e privata accreditata.

  • d.m. 70/2015

    Gli standard nazionali cui deve essere riallineata l'organizzazione delle discipline ospedaliere, nell'ambito della programmazione regionale.

  • d.G.R. Abruzzo n. 427/2025

    Approva il Programma Operativo 2025-2027 e fissa termini specifici per gli atti prodromici alla revisione della rete ospedaliera e alla rimodulazione dell'offerta privata accreditata.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone la scadenza del termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a provvedere, individuato secondo la disciplina applicabile e gli atti di programmazione vincolanti; non è sufficiente il mero decorso di un termine ordinario decorrente dalla presentazione dell'istanza quando l'amministrazione non abbia fissato quel termine e la programmazione stabilisca un diverso periodo di riferimento.
  • Quando un atto di programmazione regionale stabilisce termini puntuali per l'adozione di adempimenti necessari e prodromici all'esercizio di un successivo potere amministrativo, la loro omissione, una volta scaduti i termini, può integrare silenzio-inadempimento e giustificare l'ordine giudiziale di provvedere, anche se tali adempimenti non producono ancora un effetto conformativo immediato sulla posizione del privato.
  • La partecipazione dei soggetti privati accreditati al procedimento di rimodulazione della rete ospedaliera e l'incidenza degli atti preparatori sulla loro organizzazione sono sufficienti a radicare un interesse qualificato a ottenere l'adozione degli adempimenti programmatori necessari alla conclusione del procedimento.
  • Il giudice amministrativo, accertato l'obbligo di provvedere e fissato un termine per l'adempimento, può disporre che, in caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta sia nominato su istanza della parte interessata per l'esecuzione sostitutiva dell'ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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