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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34702/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze che aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale del 28 maggio 2026, di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare applicata il 9 aprile 2026 a un indagato minorenne per rapina. La difesa deduceva: 1) violazione di legge e apparenza della motivazione nella valutazione dei gravi indizi, contestando l’identificazione fotografica effettuata da due persone, tra cui la persona offesa, e la riconducibilità all’indagato dell’autovettura utilizzata dai rapinatori, che sarebbe stata ceduta a terzi prima del fatto; 2) carenza di motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, asseritamente desunto in modo stereotipato dalla gravità del reato; 3) inadeguatezza e sproporzione della misura rispetto alle esigenze educative del minorenne, mancata valutazione di misure meno afflittive e ingiustificata considerazione della famiglia d’origine come fattore negativo; 4) omessa valutazione delle registrazioni di un colloquio tra il padre dell’indagato, anch’egli indagato per il medesimo episodio, e un terzo, che secondo la difesa confermavano la non disponibilità dell’auto al momento della rapina. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano elementi già sottoposti al giudice dell’ordinanza genetica e non deducevano fatti nuovi idonei a fondare la revoca; la registrazione era stata prodotta dopo l’interrogatorio e non costituiva elemento di novità. Ha inoltre ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha premesso che l’impugnazione riguardava il diniego di revoca, non l’ordinanza genetica: l’istanza ex art. 299 c.p.p. non può essere utilizzata per riproporre censure sugli stessi elementi indiziari rimasti immutati, poiché la revoca presuppone fatti nuovi dai quali emerga un mutamento favorevole del quadro. I motivi relativi agli indizi e alla registrazione sono stati ritenuti non consentiti in questa sede; inoltre, il primo motivo non si confrontava compiutamente con le autonome ragioni del provvedimento, che aveva illustrato il valore dei riconoscimenti e gli elementi di identificazione dell’auto. Anche le doglianze sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura riproponevano questioni già vagliate e risultavano manifestamente infondate e generiche: l’ordinanza aveva considerato la gravità concreta del fatto, il ruolo dell’indagato e la vulnerabilità della persona offesa, nonché gli aspetti educativi, rilevando l’interruzione della frequenza scolastica. Nessun rinvio né statuizione ulteriore sulle spese o sulla pena è indicato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche, eventualmente, in sede di riesame

    La revoca della misura cautelare può fondarsi su fatti nuovi che determinino un mutamento favorevole del quadro indiziario, anche se valutati insieme agli elementi originari; non consente di riproporre la rivalutazione degli stessi elementi già esaminati.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione

    Il motivo d’impugnazione è aspecifico e inammissibile non solo quando è indeterminato, ma anche quando non si correla alle ragioni della decisione impugnata e ne ignora le argomentazioni.

  • art. 19, comma 2, d.P.R. 448/1988

    il terzo motivo, infine, risulta ripetitivo e generico, a fronte di una motivazione che fornisce adeguata giustificazione della scelta della misura senza trascurare di valutare gli aspetti educativi del giovane

    Nella scelta della misura cautelare nei confronti del minorenne devono essere considerati gli aspetti educativi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice avesse assolto tale valutazione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    anche con riferimento al secondo ed al terzo motivo, vale quanto osservato in precedenza, trovandocisi di fronte a motivi manifestamente infondati, oltre che ripetitivi

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata considerazione di misure meno afflittive, ritenendo che essa riproponesse questioni già valutate nel quadro cautelare originario.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti, c.p.p.

    ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.

    In assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

Massime di principio

  • L’istanza di revoca di una misura cautelare non è lo strumento per reiterare censure relative agli stessi elementi indiziari già valutati nell’ordinanza genetica o in sede di impugnazione; può essere fondata su fatti nuovi, anche considerati insieme a quelli originari, dai quali risulti un mutamento favorevole del quadro.
  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo che non si confronta con le ragioni effettive della decisione impugnata o che censura soltanto una delle autonome e autosufficienti rationes decidendi poste a suo fondamento.
  • Nel valutare la concretezza del pericolo di reiterazione, la motivazione non è riducibile al mero richiamo al titolo di reato quando considera le modalità concrete del fatto, il ruolo dell’indagato e le condizioni della persona offesa.
  • Nella scelta della misura cautelare per un minorenne il giudice deve considerare gli aspetti educativi; la relativa doglianza non è fondata quando il provvedimento offre una motivazione adeguata e la difesa si limita a riproporre questioni già esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti

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