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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21345 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. La CTR aveva riunito i giudizi relativi agli avvisi di accertamento ILOR 1996 emessi nei confronti dell'associazione e agli accertamenti IRPEF 1996 emessi nei confronti degli associati, oltre al giudizio sul diniego della definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, ma aveva esaminato soltanto la questione relativa al condono, senza decidere sulle impugnazioni degli avvisi di accertamento. L'Agenzia aveva inoltre contestato la mancata dichiarazione di tardività di due ricorsi introduttivi e la conseguente ammissibilità del condono, ma tali motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente l'omessa pronuncia su alcuni capi di domanda e quindi la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini anche i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La controversia non è stata quindi definita nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La norma impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e su tutti i capi concretamente proposti dalle parti. La riunione di più giudizi connessi non consente di omettere la decisione su alcune delle domande o impugnazioni riunite.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da nullità processuale, inclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

  • Art. 16 della legge n. 289 del 2002

    Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La sua applicabilità può dipendere dalla validità e dalla tempestività dei ricorsi e dall'effettiva pendenza della controversia.

  • Principio del litisconsorzio necessario tra associazione e associati

    Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di un'associazione e alla conseguente imputazione del reddito agli associati, il giudizio deve coinvolgere tutti i soggetti interessati, con trattazione coordinata e decisione uniforme.

Massime di principio

  • Quando il giudice riunisce più ricorsi o appelli connessi, deve comunque pronunciarsi espressamente su ciascuna domanda, impugnazione e questione devoluta; la riunione non autorizza una decisione limitata soltanto a uno dei procedimenti.
  • L'omessa decisione su un capo autonomo della controversia integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza con rinvio, senza che la Corte di cassazione debba normalmente decidere direttamente il merito non esaminato.
  • In presenza di accertamenti riguardanti un'associazione e i suoi associati, è necessario assicurare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e mantenere coerenza tra le decisioni relative all'associazione e quelle relative agli associati.
  • Le questioni preliminari, come la tardività o l'inammissibilità del ricorso, possono incidere sulla pendenza effettiva della lite e quindi sull'accesso a eventuali definizioni agevolate o condoni; tuttavia devono essere esaminate dal giudice prima di decidere tali benefici.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: stabilisce soltanto che la sentenza precedente deve essere rinnovata rispettando le regole processuali violate.

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