Sentenza n. 1892/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4820/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'attribuzione di euro 1.500,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4820/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, l'importo complessivo di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente chiedeva l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, non indicava né il TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario da eseguire; recava soltanto il riferimento a uno specifico e separato giudizio di ottemperanza davanti al competente TAR, relativo a una sentenza del Tribunale civile, Sezione Lavoro. La ricorrente non era presente alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una valida procura speciale. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica redatta su foglio separato non può beneficiare dell'eccezione riconosciuta alla procura apposta in calce o a margine dell'atto cartaceo, poiché la mera allegazione telematica della copia informatica non dimostra né l'effettiva consapevolezza del mandante circa il contenuto del ricorso né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione dell'atto. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'obbligo che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la carenza non fosse sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., perché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità esistente già al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare l'approccio più prudente. Il rilievo d'ufficio è stato deciso senza ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., anche perché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e, secondo il TAR, tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura conferita al difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non esonera dall'indicazione nella procura degli elementi necessari a identificare specificamente la controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente, secondo il TAR, di rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non opera quando esistevano orientamenti che rendevano praticabile una condotta processuale più prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulla questione rilevata d'ufficio non opera, secondo il TAR, quando i difensori non siano presenti in udienza o camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, l'autorità giudiziaria e gli elementi identificativi del provvedimento o del rapporto controverso; una procura separata, priva di tali indicazioni, rende il ricorso inammissibile.
- La procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale può essere considerata formalmente apposta in calce ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, ma tale equiparazione non supplisce alla genericità intrinseca della procura e non dimostra, da sola, la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza o l'inidoneità della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la pronuncia successiva abbia soltanto confermato un orientamento interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto evitare la preclusione adottando una condotta processuale più cautelativa.
- Quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per controdedurre su una questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio su tale questione.
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