Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10028/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 3351/2024, pubblicata il 19 marzo 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 35990/2023.

Giustizia amministrativa202514033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto l'accredito di complessivi euro 1.500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 3351/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta o corretta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione della sentenza all'amministrazione, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'inerzia allegata dalla ricorrente non è stata smentita dal Ministero, che non ha fornito elementi in ordine all'adempimento; il giudice ha richiamato, in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, Cass. n. 13533/2001. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, sicché il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza mediante accredito degli importi dovuti entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, salva una futura richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa risultante dall'elevato numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza richiama il bonus docente previsto per legge, ma non indica espressamente il comma quale fondamento della specifica pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'accertata inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare l'inadempimento e a conformare l'attività amministrativa al contenuto del titolo.
  • Se il debitore pubblico non contesta efficacemente l'allegato inadempimento e non fornisce chiarimenti sull'esecuzione del titolo, la mancata dimostrazione dell'adempimento conduce all'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere negata allo stato e riservata a una successiva valutazione qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.