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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15546/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a ICI e IMU per gli anni 2010, 2011 e 2013, contestando il mancato riconoscimento dell'esenzione per ruralità dell'immobile. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto osservando che l'immobile, al momento della domanda di ruralità presentata nel 2011, era ancora censito in categoria A/8 e che la successiva variazione catastale in A/7, ottenuta tramite DOCFA nel 2015, produceva effetti solo da quel momento in avanti. Il ricorrente ha proposto un unico motivo in cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la dichiarazione DOCFA con richiesta di classamento A/7 anziché A/8 avesse natura ricognitiva-dichiarativa e quindi efficacia retroattiva ai fini del riconoscimento dell'esenzione ICI/IMU.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di ICI, la rettifica della rendita catastale opera dal momento della richiesta del contribuente tramite procedura DOCFA e per i periodi successivi alla denuncia di variazione; inoltre, ai fini del trattamento esonerativo per ruralità, rileva l'oggettiva classificazione catastale del bene, non essendo sufficiente la mera autocertificazione se il procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti. La sentenza impugnata è stata reputata conforme a tali principi, avendo correttamente escluso l'esenzione per il periodo anteriore alla variazione catastale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Il ricorrente lo ha richiamato per sostenere la natura ricognitiva-dichiarativa e retroattiva della dichiarazione DOCFA ai fini dell'esenzione.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70 del 2011

    La mera autocertificazione non è sufficiente a determinare automaticamente la variazione catastale e quindi il riconoscimento della ruralità.

  • L. n. 106 del 2011

    Norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina dell'autocertificazione per la ruralità.

  • d.m. 26 luglio 2012

    Le disposizioni regolamentari sono lette nel senso di escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della sola autocertificazione.

  • ord. Corte cost. n. 115 del 2015

    Richiamata come conferma dell'assenza di automatismo nel riconoscimento della ruralità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposte sugli immobili, ai fini dell'esenzione per ruralità rileva la classificazione catastale oggettivamente risultante; la mera allegazione dell'uso rurale del bene non è sufficiente se manca il relativo riconoscimento catastale.
  • La variazione catastale richiesta con procedura DOCFA produce effetti, di regola, solo dal momento della domanda del contribuente e per i periodi successivi, non retroagendo automaticamente ai periodi d'imposta anteriori.
  • La mera autocertificazione prevista dalla disciplina sulla ruralità non determina di per sé il mutamento della classificazione catastale né il riconoscimento automatico del beneficio fiscale, occorrendo la conclusione del procedimento con annotazione in atti.
  • Chi richiede il riconoscimento di un regime agevolativo fondato su un certo classamento catastale ha l'onere di attivarsi anche sul piano dell'impugnazione del diverso classamento, non potendo fondare il beneficio sulla sola destinazione di fatto del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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