Cassazione Penale, Ordinanza n. 34353/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha confermato la condanna dell'imputato alla pena già irrogata dalla Corte di appello e ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando solo parzialmente la decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di ingresso/rientro nel territorio dello Stato in violazione di un divieto conseguente a precedente espulsione. I motivi erano due: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta consumazione del reato in data 15/02/2019, deducendo che in quella occasione egli era stato fermato all'aeroporto di Milano Malpensa e respinto, sicché non avrebbe effettivamente fatto ingresso in Italia né commesso alcun reato; 2) vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo la mancanza di precedenti penali e l'oggettiva impossibilità di reiterare il fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che l'aeroporto di Milano Malpensa è territorio dello Stato e che il reato ha natura istantanea, integrandosi già con la presentazione nel territorio nazionale provenendo dall'estero in violazione del divieto di ingresso o reingresso; ha inoltre ritenuto congruamente motivato il diniego del beneficio, fondato sull'intensità del dolo e sull'assenza di una prognosi favorevole.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998
La norma incriminatrice è stata applicata al rientro nel territorio dello Stato effettuato in violazione del divieto conseguente a precedente espulsione; il reato è stato considerato istantaneo e già perfezionato con l'ingresso/presentazione nel territorio nazionale.
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
È richiamata in relazione alla disciplina del respingimento alla frontiera del cittadino extracomunitario che tenti di entrare nonostante il divieto di ingresso o reingresso.
art. 133 c.p.
Implicitamente richiamato nella valutazione della pena e del diniego dei benefici in ragione dell'intensità del dolo e della prognosi sfavorevole.
art. 163 c.p.
È la norma implicata dal diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto sorretto da motivazione congrua sulla prognosi negativa.
L. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la disciplina del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non senza colpa.
Massime di principio
- Il reato di ingresso o reingresso nel territorio dello Stato in violazione del divieto conseguente a espulsione ha natura istantanea e si perfeziona con la presenza dell'agente nel territorio nazionale provenendo dall'estero, anche se il soggetto venga immediatamente respinto alla frontiera.
- Ai fini dell'integrazione del reato, è irrilevante che l'autore non sia stato arrestato o processato nell'occasione, essendo la procedura di respingimento prevista proprio per il tentativo di attraversamento della frontiera in violazione del divieto.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se sorretto da motivazione logica e completa sulla prognosi sfavorevole, potendo valorizzarsi l'intensità del dolo e il concreto rischio di reiterazione del reato.
- In sede di legittimità, la doglianza che si risolva in una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già logicamente argomentata dal giudice di merito è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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