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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15123/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondati il quinto, l'ottavo e il nono motivo; i restanti sono stati assorbiti. Ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento catastale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, aveva rideterminato categoria e rendita catastale di un immobile sito in Roma. Con il ricorso articolava nove motivi: deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per aspecificità, l'erronea applicazione della disciplina sull'abitazione di tipo signorile/luxury, la nullità della sentenza per motivazione apparente, la mancata considerazione di una consulenza tecnica di parte, la violazione delle norme su motivazione degli atti tributari e sul riparto dell'onere probatorio, nonché l'illegittima integrazione postuma in giudizio della motivazione dell'avviso con dati fattuali non espressi nell'atto originario. Il cuore della censura riguardava il fatto che l'avviso avrebbe motivato il riclassamento solo in modo generico, richiamando i presupposti della revisione di zona, senza spiegare in concreto l'incidenza delle caratteristiche del singolo immobile sulla nuova categoria e rendita.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'eccezione di inammissibilità dell'appello

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'eccezione di inammissibilità dell'appello

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sull'uso di allegazioni e prove tardive

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 32

    richiamati in relazione alla disciplina processuale tributaria e alla prova

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato nel motivo sull'appello

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    norma che consente la revisione parziale del classamento in relazione alle microzone con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale

  • d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8

    la revisione e l'attribuzione della rendita devono tener conto anche delle caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare; la motivazione dell'atto deve spiegare la ricaduta sul singolo immobile

  • d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2

    richiamato nel contesto della determinazione della classe e della rendita catastale

  • d.P.R. n. 138 del 1998, artt. 5 e 6

    richiamati nel contesto del fattore posizionale e della revisione del classamento

  • r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 8 e 9

    richiamati per il sistema catastale e il classamento

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    richiamato in relazione alla stima comparativa e alla nozione di unità tipo

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 14

    richiamato nei motivi di ricorso sul classamento

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento

  • L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 7

    richiamati come norme sullo statuto del contribuente e sull'obbligo di motivazione degli atti tributari

  • artt. 24, 53, 97 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno delle censure su difesa, capacità contributiva, buon andamento e giusto processo

  • Corte cost. n. 249 del 2017

    viene richiamata per affermare che la revisione parziale del classamento si fonda sul fattore posizionale ma richiede motivazione rigorosa sulla concreta ricaduta sul singolo immobile

  • d.l. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, conv. in L. n. 154 del 1988

    richiamato nel quadro normativo del classamento e della stima comparativa

  • L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 154 e 155

    richiamato nei motivi sul sistema catastale

  • d.m. n. 701 del 1994

    richiamato nei motivi sul classamento catastale

  • d.m. 4 agosto 1969

    richiamato nei motivi sulla nozione di abitazione di lusso

  • d.m. 4 dicembre 1961

    richiamato nei motivi sulla nozione di abitazione di lusso

  • circolare n. 5 del 1999

    richiamata nei motivi sul classamento e sulla motivazione dell'atto

Massime di principio

  • La revisione parziale del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 presuppone il significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma l'atto che attribuisce la nuova rendita deve comunque spiegare in che modo tale presupposto abbia inciso sulla specifica unità immobiliare.
  • In materia catastale, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è rigoroso e non può risolversi nel solo richiamo ai presupposti generali della revisione di zona: occorre indicare le ragioni concrete della nuova categoria, classe e rendita attribuite al singolo immobile.
  • Le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare e il fattore posizionale restano rilevanti non solo per giustificare il sistema di stima comparativa, ma anche per rendere intelligibile la scelta classificatoria operata dall'Ufficio.
  • La motivazione mancante o insufficiente dell'avviso catastale non può essere integrata ex post in giudizio mediante allegazioni o produzioni dell'Amministrazione, perché il requisito motivazionale deve sussistere originariamente nell'atto impugnato.
  • Quando la censura principale investe la validità della motivazione dell'atto e la sua integrazione postuma, le ulteriori doglianze sul merito tecnico del classamento possono restare assorbite se la causa è definibile sulla questione più liquida.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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