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Circolare

Circolare numero 38 del 19-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 1997, le aliquote contributive dovute dalle aziende agricole al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e riepiloga le nuove misure delle riduzioni per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno. Vengono inoltre chiariti gli effetti delle norme intervenute nel 1996 e nel 1997 sulla fiscalizzazione Centro-Nord, sui contratti di formazione-lavoro, sul minimale retributivo, sull’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter l. 438/1992 e sul contributo di solidarietà al SSN. Sono allegati prospetti con le aliquote complessive e le ripartizioni tra azienda e lavoratore.

Modifiche alle aliquote contributive agricole dal 1° gennaio 1997 e aggiornamento delle agevolazioni territoriali

Modifiche alle aliquote contributive agricole dal 1° gennaio 1997 e aggiornamento delle agevolazioni territoriali

La circolare aggiorna il quadro contributivo per le aziende agricole a decorrere dall’1.1.1997, con particolare riguardo al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle riduzioni per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno, nonché alle ulteriori agevolazioni e contribuzioni accessorie applicabili ai lavoratori agricoli. Il testo coordina le novità introdotte dal d.l. 31.1.1997 n. 11 con precedenti interventi normativi e con le indicazioni già fornite dall’Istituto.

Aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per la manodopera agricola occupata nel primo trimestre del 1997, il contributo dovuto dalle aziende agricole al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è determinato con aliquota del 22,39%. L’incremento decorre dall’1.1.1997 ed è pari a 0,04 punti percentuali per la generalità dei datori di lavoro, dei concedenti nei rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia.

Per le aziende coltivatrici dirette e per le cooperative agricole assuntrici di manodopera, l’aumento è invece pari a 0,50 punti percentuali e si inserisce nel percorso di gradualità già richiamato dalla circolare n. 133/1996. La circolare segnala che, in assenza di un definitivo perfezionamento legislativo della disciplina richiamata, potrà essere effettuata una rideterminazione contributiva con applicazione dell’intero aumento con effetto dal 25.11.1996, tenuto conto della scadenza del d.l. n. 499/1996. Viene anche richiamata la l. 28.11.1996 n. 608, che ha fatto salvi gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base di vari decreti-legge del 1996.

Riduzioni contributive per territori montani e zone svantaggiate

L’art. 11, comma 2, del d.l. 31.1.1997 n. 11 modifica le riduzioni contributive previste per i datori di lavoro agricolo nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Per il quarto trimestre 1996 e per il primo trimestre 1997 le riduzioni vengono innalzate rispettivamente al 75% per i territori montani e al 50% per le zone svantaggiate, con conseguente quota dovuta pari al 25% e al 50%.

Dal 1.4.1997 le riduzioni tornano alle misure ordinarie già previste dall’art. 11, comma 27, della l. 24.12.1993 n. 537: 70% per i territori montani e 40% per le zone svantaggiate. La circolare rinvia agli allegati per il dettaglio delle aliquote e delle ripartizioni azienda/lavoratore.

Riduzioni contributive per il Mezzogiorno

Per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno, l’art. 11, comma 1, del d.l. n. 11/1997 ridetermina la riduzione contributiva di cui all’art. 14, comma 1, della l. 1.3.1986 n. 64. La misura è fissata al 60% per la rata del quarto trimestre 1996 e si applica anche al primo trimestre 1997. Per le rate residue del 1997 e per gli anni 1998 e 1999 la riduzione è fissata al 40%.

La circolare precisa che, dal 1.4.1997, il beneficio spetta solo alle aziende ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per conservare l’agevolazione, le imprese non devono incorrere nelle violazioni di cui all’art. 6, commi 9 e 13, del d.l. 9.10.1989 n. 338, convertito dalla l. 7.12.1989 n. 389: in particolare, non devono risultare lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, denunce con orari/giornate inferiori a quelle effettivamente svolte o con retribuzioni inferiori a quelle dovute, né violazioni in materia di tutela dell’ambiente definitivamente accertate nei confronti dei titolari o rappresentanti legali.

Validità delle agevolazioni per il periodo 1.10.1994-30.6.1995

La circolare conferma in via definitiva la validità delle riduzioni contributive previste dai commi 27 e 28 dell’art. 11 della l. 537/1993, nelle misure fissate all’1.10.1994 e differite al 30.6.1995. Ciò avviene per effetto dell’art. 1, comma 2, della l. 23.12.1996 n. 649, che salva gli atti, i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti sulla base dei decreti-legge decaduti n. 547/1995, n. 78/1996 e n. 214/1996.

Fiscalizzazione Centro-Nord

Per le aziende ubicate nei territori del Centro-Nord continua a operare la riduzione di 4,90 punti percentuali dell’aliquota del contributo al Servizio sanitario nazionale, oltre all’esonero dai contributi per l’assicurazione contro la tubercolosi (0,01) e per il finanziamento del soppresso ENAOLI (0,01). La riduzione complessiva è quindi pari a 4,92 punti percentuali.

La circolare precisa che, per il 1997, tale abbattimento continua a valere per i soggetti aventi titolo alla fiscalizzazione Centro-Nord e ritiene, in via provvisoria e in attesa del parere del Ministero del lavoro, che dal 1.4.1997 la riduzione possa spettare anche alle aziende che, per effetto dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 11/1997, non hanno più titolo ai benefici previsti per territori montani o zone svantaggiate. Restano esclusi i datori di lavoro che già fruiscono delle riduzioni contributive di cui ai punti relativi a zone montane, svantaggiate e Mezzogiorno.

Contratti di formazione-lavoro

Per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro, operanti nei territori del Mezzogiorno, i contributi settimanali per il 1997 vengono determinati in ragione dell’aumento del 3,9% dell’indice del costo della vita. Il totale settimanale è pari a L. 5.236, così composto:

  • Fondo pensioni, contributo base: L. 138
  • Fondo pensioni, adeguamento: L. 4.420
  • Contributo integrativo TBC: L. 130
  • CUAF: L. 60
  • Contributo malattia: L. 240
  • Maternità: L. 32
  • Infortuni: L. 216

La circolare precisa che l’importo giornaliero si ottiene dividendo per sei il totale settimanale. La contribuzione a carico dei lavoratori è quella prevista per gli altri operai.

Minimale di retribuzione

Per effetto della rivalutazione annuale di cui all’art. 1, comma 2, della l. 26.9.1981 n. 537, il limite minimo di retribuzione giornaliera valido per il 1997 ai fini della contribuzione dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato è fissato in L. 57.960.

Aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter l. 438/1992

Per gli operai a tempo indeterminato, l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della l. 14.11.1992 n. 438 deve essere applicata sulle quote di retribuzione eccedenti L. 63.054.000 annue, corrispondenti a L. 5.255.000 mensili.

Contributo di solidarietà al SSN

Il contributo di solidarietà al SSN resta fissato allo 0,80% a carico del lavoratore e al 3,80% a carico del datore di lavoro. Esso si applica sulla parte di retribuzione eccedente L. 40.000.000 annue fino al limite di L. 150.000.000 annue, in base all’art. 8, comma 19, della l. 24.12.1993 n. 537.

Prospetti allegati e riepiloghi delle aliquote

La circolare richiama gli allegati con i prospetti aggiornati delle aliquote per operai a tempo indeterminato e determinato, con ripartizione tra azienda e lavoratore. I riepiloghi indicano le aliquote complessive a carico delle aziende e precisano che, per ottenere l’aliquota totale, occorre aggiungere la quota di 7,04 punti percentuali a carico dei lavoratori.

Per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera, l’aliquota F.P.L.D. è pari al 21,87% e le aliquote complessive risultano inferiori rispetto alla generalità delle imprese. Nei prospetti sono riportate anche le aliquote di fiscalizzazione Centro-Nord, Mezzogiorno, zone montane e zone svantaggiate, con indicazione delle diverse decorrenze: dall’1.10.1996, dall’1.1.1997 e dall’1.4.1997.

Punti principali

Aliquota F.P.L.D. per le aziende agricole

Per la manodopera agricola occupata nel primo trimestre 1997 il contributo al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è calcolato con aliquota del 22,39%. L’aumento rispetto al previgente regime è pari a 0,04 punti percentuali per datori di lavoro, concedenti di rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia; per aziende coltivatrici dirette e cooperative agricole assuntrici di manodopera l’aumento è pari a 0,50 punti percentuali, secondo una progressione graduale già richiamata dalla circolare n. 133/1996 e dal messaggio INPS n. 25893 del 30.1.1997. La circolare richiama anche la possibile rideterminazione dell’intero aumento qualora non si perfezioni la disciplina legislativa richiamata nel testo.

Riduzioni contributive per territori montani e zone svantaggiate

L’art. 11, comma 2, del d.l. 31 gennaio 1997 n. 11 modifica le riduzioni previste per i premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo nelle aree montane e svantaggiate. Per il quarto trimestre 1996 e il primo trimestre 1997 la riduzione passa al 75% per i territori montani e al 50% per le zone svantaggiate, con conseguente diminuzione del dovuto al 25% e al 50%. Dal 1° aprile 1997 le aliquote tornano a quelle previste dalla l. 537/1993, ossia riduzione del 70% per i territori montani e del 40% per le zone svantaggiate.

Agevolazioni contributive per il Mezzogiorno

L’art. 11, comma 1, del d.l. 11/1997 ridetermina la riduzione contributiva per le aziende agricole del Mezzogiorno. Per il quarto trimestre 1996 la riduzione è fissata al 60%, misura che si applica anche al primo trimestre 1997; per le ulteriori rate del 1997 e per gli anni 1998 e 1999 la riduzione è del 40%. Il beneficio, dal 1° aprile 1997, spetta solo alle aziende ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per conservare il diritto alle agevolazioni non devono risultare le violazioni indicate dall’art. 6, commi 9 e 13, del d.l. 338/1989, tra cui omessa denuncia dei lavoratori, denunce con orari o retribuzioni inferiori al dovuto e violazioni definitivamente accertate in materia di tutela ambientale.

Validità delle agevolazioni per il periodo 1.10.94-30.6.95

Le riduzioni contributive previste dai commi 27 e 28 dell’art. 11 della l. 537/1993, nelle misure fissate all’1 ottobre 1994 e differite al 30 giugno 1995, sono considerate valide ed efficaci in via definitiva. La circolare richiama l’art. 1, comma 2, della l. 649/1996, che salva gli atti, i provvedimenti e gli effetti prodotti sulla base dei decreti-legge decaduti richiamati nel testo.

Fiscalizzazione Centro-Nord

Le aziende del Centro-Nord continuano a fruire della riduzione di 4,90 punti percentuali dell’aliquota del contributo al SSN e dell’esonero dai contributi per TBC e per il soppresso ENAOLI, con un abbattimento complessivo di 4,92 punti percentuali anche per il 1997. La circolare ritiene, in via provvisoria, che dal 1° aprile 1997 tale riduzione possa spettare anche alle aziende che, per effetto delle nuove norme sul Mezzogiorno, non hanno più titolo alle agevolazioni di cui al punto precedente. Restano esclusi i datori di lavoro che già beneficiano delle riduzioni contributive per territori montani, zone svantaggiate o Mezzogiorno.

Contratti di formazione-lavoro nelle aree del Mezzogiorno

In conseguenza dell’aumento del costo della vita del 3,9%, i contributi settimanali per il 1997 relativi agli operai assunti con contratto di formazione e lavoro nelle aziende agricole del Mezzogiorno sono determinati in L. 5.236 complessive. Il prospetto riporta le singole voci: Fondo pensioni contributo base L. 138, adeguamento L. 4.420, contributo integrativo TBC L. 130, CUAF L. 60, malattia L. 240, maternità L. 32, infortuni L. 216. L’importo giornaliero si ottiene dividendo per sei il totale settimanale; la contribuzione a carico dei lavoratori è pari a quella prevista per gli altri operai.

Minimale di retribuzione e aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter l. 438/1992

Per il 1997 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai fini dell’imposizione dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è fissato in L. 57.960. Inoltre, l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della l. 438/1992 si applica sulle quote di retribuzione eccedenti L. 63.054.000 annue, corrispondenti a L. 5.255.000 mensili.

Contributo di solidarietà al SSN

Il contributo di solidarietà al Servizio sanitario nazionale resta pari allo 0,80% a carico del lavoratore e al 3,80% a carico del datore di lavoro. Esso si applica sulla parte di retribuzione eccedente L. 40.000.000 annue fino al limite di L. 150.000.000 annue, in base all’art. 8, comma 19, della l. 537/1993.

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