Circolare numero 35 del 17-2-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 6491/96, la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 497/88 non è soggetta a decadenza ma solo alla prescrizione decennale. Di conseguenza, l’Istituto deve procedere alle riliquidazioni richieste in via amministrativa, ove non prescritte e in assenza di giudicato contrario, e definire i contenziosi pendenti aderendo alle domande dei lavoratori. La stessa impostazione si estende anche alla rivalutazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola per le giornate eccedenti il trattamento speciale, riconosciuta dalla sentenza n. 288/94, limitatamente agli anni anteriori al 1992 e sempre nei limiti della prescrizione decennale, con controlli documentali e senza dar corso a istanze già decise con sentenza passata in giudicato.
Riliquidazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria e agricola alla luce della Cassazione n. 6491/96 e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 497/88 e n. 288/94
Riliquidazione dell’indennità di disoccupazione e effetti della Cassazione n. 6491/96
La circolare disciplina gli effetti della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6491/96 sulla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e sui riflessi in materia di disoccupazione agricola. L’intervento si coordina con le precedenti pronunce della Corte costituzionale n. 497/88 e n. 288/94 e fornisce indicazioni operative alle strutture dell’Istituto per la gestione delle domande amministrative e del contenzioso pendente.
Riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria ex Corte cost. n. 497/88
La sentenza n. 6491/96 viene interpretata nel senso che la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione riconosciuta in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 497/88 non è soggetta ad alcun termine di decadenza. L’unico limite rilevante è la prescrizione decennale. La circolare richiama inoltre il fatto che il pagamento originario di una parte della prestazione, pari a lire 800 giornaliere, esclude ulteriori preclusioni ai sensi dell’art. 1181 del codice civile.
Domande amministrative
L’Istituto deve procedere all’esame e alla definizione delle richieste presentate in via amministrativa quando sia possibile riscontrare documentalmente l’avvenuto pagamento dell’indennità da riliquidare. La riliquidazione deve essere negata solo se impedita dalla prescrizione decennale oppure da una sentenza passata in giudicato che si sia pronunciata in senso contrario.
Contenzioso giudiziale già in corso
Per le controversie già instaurate, la circolare invita a una definizione favorevole ai lavoratori, al fine di evitare ulteriori oneri processuali. Nei giudizi ancora pendenti davanti a Pretori e Tribunali, il pagamento deve comprendere i crediti da riliquidazione e gli accessori ancora dovuti, purché non prescritti e nel rispetto della documentazione sull’effettivo pagamento della prestazione originaria. Le spese devono essere contenute, per quanto possibile, e concordate nel modo più favorevole all’Istituto.
Per le sentenze di condanna dei giudici di merito ancora soggette a impugnazione, la circolare dispone l’accettazione e l’esecuzione delle decisioni, previa verifica documentale e con la massima urgenza, così da evitare il promovimento di azioni esecutive.
Effetti sulla disoccupazione agricola per le giornate eccedenti il trattamento speciale ex Corte cost. n. 288/94
La medesima impostazione derivante dalla sentenza n. 6491/96 viene estesa alla rivalutazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, come riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 288/94. La rivalutazione riguarda gli anni anteriori al 1992, ma solo nei casi in cui non sia ancora maturata la prescrizione decennale.
Controlli da effettuare da parte delle Sedi
Le Sedi sono tenute a verificare, a seguito delle richieste di rivalutazione:
- il riscontro documentale dell’avvenuto pagamento dell’indennità da riliquidare;
- l’assenza di una precedente rivalutazione già effettuata sul medesimo diritto.
La circolare precisa inoltre che, qualora in passato le Sedi abbiano operato sulla base delle direttive che consideravano applicabili i termini di decadenza di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 639/70 e all’art. 4 della legge n. 438/92, la rivalutazione può essere ora riconosciuta per gli anni in precedenza esclusi dal beneficio.
Limiti derivanti dal giudicato
Non può essere dato corso alla rivalutazione quando l’interessato abbia già adito l’Autorità giudiziaria e sia stata pronunciata una sentenza di diniego passata in giudicato. In tale ipotesi, la pretesa non può essere riconsiderata in sede amministrativa.
Punti principali
Effetti della sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 6491/96 sulla riliquidazione ex Corte cost. n. 497/88
La sentenza n. 6491/96 afferma che la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 497/88 non è soggetta a termini di decadenza, ma soltanto alla prescrizione decennale. Il pagamento originario di una parte della prestazione, pari a lire 800 giornaliere, impedisce ulteriori preclusioni ai sensi dell’art. 1181 c.c.
Gestione delle domande amministrative
L’Istituto deve dare esecuzione alle richieste presentate in via amministrativa, purché vi sia un riscontro documentale dell’avvenuto pagamento dell’indennità da riliquidare e la riliquidazione non sia impedita dalla prescrizione decennale o da una sentenza passata in giudicato.
Definizione del contenzioso pendente
Per il contenzioso già instaurato si invita a definire le vertenze aderendo alle pretese dei lavoratori. Nei giudizi ancora pendenti davanti a Pretori e Tribunali, il pagamento deve riguardare i crediti per riliquidazione e gli accessori non prescritti, secondo quanto richiesto nei ricorsi, con verifica documentale del pagamento e attenzione a contenere le spese. Per le sentenze di condanna dei giudici di merito ancora impugnabili, si dispone l’accettazione e l’esecuzione, con urgenza, per evitare azioni esecutive.
Effetti sulla disoccupazione agricola per le giornate eccedenti il trattamento speciale ex Corte cost. n. 288/94
La sentenza n. 6491/96 produce effetti anche sulla rivalutazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale riconosciuta dalla sentenza n. 288/94, per gli anni anteriori al 1992 e limitatamente ai casi in cui non sia ancora maturata la prescrizione decennale.
Verifiche richieste alle Sedi
Le Sedi devono controllare, in occasione delle domande di rivalutazione, il riscontro documentale dell’avvenuto pagamento della prestazione da riliquidare e verificare che la rivalutazione non sia già stata effettuata in precedenza.
Casi in cui la rivalutazione può essere riconosciuta o esclusa
Se le Sedi hanno applicato in passato le direttive che consideravano la sentenza soggetta ai termini di decadenza dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/70 e dell’art. 4 della legge n. 438/92, la rivalutazione può ora essere effettuata per gli anni per i quali il diritto non era stato riconosciuto. Non si può procedere se l’interessato ha adito l’Autorità giudiziaria e vi è una sentenza di diniego passata in giudicato.
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