Circolare numero 08 del 17-02-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa dell’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge n. 662/1996, che sana gli effetti del d.l. n. 538/1996 e si applica alle omissioni ed evasioni contributive dal 24/10/1996. Vengono illustrate le nuove somme aggiuntive per mancato o ritardato pagamento, la sanzione "una tantum" per evasione, le ipotesi di riduzione, le esenzioni per le Amministrazioni dello Stato e gli effetti su sanzioni amministrative e revocatoria. Sono inoltre richiamate le norme abrogate e la permanenza del vecchio regime per le violazioni anteriori al 24/10/1996.
Nuova disciplina sanzionatoria per omissioni, ritardi ed evasioni contributive dal 24/10/1996
Nuova disciplina sanzionatoria per omissioni, ritardi ed evasioni contributive dal 24/10/1996
La circolare comunica l’entrata a regime della nuova disciplina sanzionatoria in materia di contributi e premi previdenziali, introdotta dalla legge 23/12/1996, n. 662. La legge ratifica gli effetti del d.l. 23/10/1996, n. 538, non convertito, e attribuisce efficacia piena alle nuove regole a decorrere dal 24/10/1996.
Ambito di applicazione temporale
La circolare chiarisce che il nuovo regime sanzionatorio si applica alle omissioni, ai ritardi e alle evasioni contributive commesse dal 24/10/1996 in avanti. Per le violazioni anteriori a tale data continua invece ad applicarsi il previgente regime disciplinato dalla legge n. 48/1988, come già comunicato alle sedi con nota n. 23 del 7/1/1997.
Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ricavabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è dovuta una somma aggiuntiva calcolata in ragione d’anno. La misura è pari al tasso dell’interesse di differimento e dilazione previsto dall’art. 13 del d.l. 29/7/1981, n. 402, convertito dalla legge 26/9/1981, n. 537, maggiorato di 3 punti. In ogni caso, la somma aggiuntiva non può superare il 100% dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge.
Evasione contributiva e sanzione una tantum
Nei casi di evasione collegata a denunce o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, alla somma aggiuntiva ordinaria si aggiunge una sanzione una tantum, da definire con decreto interministeriale Tesoro-Lavoro. La circolare evidenzia che il legislatore ha irrigidito il regime rispetto al d.l. n. 538/1996, prevedendo un minimo del 50% e un massimo del 100% dei contributi dovuti.
È prevista una disciplina più favorevole in caso di denuncia spontanea della situazione debitoria, purché:
- la denuncia avvenga prima di contestazioni o richieste degli enti impositori;
- sia presentata entro sei mesi dal termine previsto per il pagamento dei contributi o premi;
- il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia.
In tale ipotesi, la sanzione una tantum è determinata nella misura del 30%.
Applicazione provvisoria in attesa del decreto interministeriale
Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale che dovrà stabilire in via definitiva la sanzione una tantum, le sedi sono invitate ad applicare nei casi interessati la percentuale minima del 50%. La circolare precisa che deve risultare chiaramente che tale percentuale rappresenta il minimo previsto dalla legge n. 662/1996, con espressa riserva di richiedere eventuali ulteriori somme a titolo di una tantum, al momento non quantificabili.
Oggettive incertezze e contrasto interpretativo
Il comma 218 disciplina i casi in cui il mancato o ritardato pagamento dipende da oggettive incertezze causate da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo. In tali situazioni, sempre che il versamento di contributi e premi avvenga entro il termine fissato dagli enti, si applica una somma aggiuntiva annua pari al tasso dell’interesse di differimento e dilazione, con limite massimo del 100% dell’importo dovuto.
Riduzione delle somme aggiuntive
La circolare richiama le ipotesi in cui la nuova somma aggiuntiva può essere ridotta fino a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri fissati dagli enti impositori. Le principali ipotesi sono:
- procedure concorsuali, purché avvenga il pagamento integrale dei contributi e delle spese;
- omesso o ritardato versamento da parte di enti non economici, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, quando il ritardo o l’omissione dipendano da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
La tabella richiamata dalla circolare include, tra le procedure concorsuali, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria.
Esenzione delle Amministrazioni dello Stato
Quando siano interessate Amministrazioni dello Stato, queste sono esonerate dalle somme aggiuntive, dalla sanzione una tantum e dagli interessi legali.
Estinzione delle sanzioni amministrative e irripetibilità dei versamenti
Il comma 222 dispone che le sanzioni amministrative di cui all’art. 35 della legge 24/11/1981, n. 689, si considerano estinte se vengono versati i contributi dovuti, le somme aggiuntive, le sanzioni e quanto dovuto a titolo di interessi, purché tali importi siano connessi alla denuncia e al versamento dei contributi.
Il comma 223 stabilisce inoltre che i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art. 67 del r.d. 16/3/1942, n. 267.
Modifiche all’art. 3 del d.l. n. 103/1991
Il comma 224 interviene sull’art. 3 del d.l. 29/3/1991, n. 103, convertito dalla legge 1/6/1991, n. 166. Viene soppresso il comma 4 e sostituiti i commi da 1 a 3 con una nuova disciplina che consente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro e sentiti gli enti impositori, la riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione fino agli interessi legali in determinate ipotesi.
Le ipotesi richiamate sono:
- mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze interpretative successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa;
- mancato o ritardato pagamento dovuto a fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria, anche in relazione a possibili riflessi occupazionali di particolare rilievo;
- aziende in crisi interessate da provvedimenti previsti da varie leggi in materia di crisi, riconversione e ristrutturazione aziendale, nonché da altri casi di crisi di particolare rilevanza sociale ed economica.
Il decreto ministeriale può anche disporre l’estinzione delle sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi o premi.
Regolarizzazione provvisoria nelle more del decreto
In attesa del decreto ministeriale, i soggetti che abbiano presentato motivata e documentata istanza di riduzione possono regolarizzare la posizione contributiva versando provvisoriamente, salvo conguaglio, le somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Se entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza non interviene il decreto, gli enti impositori provvedono ad addebitare le somme nella misura ordinaria.
Abrogazioni e coordinamento finale
La nuova disciplina abroga l’art. 4, commi da 1 a 5, del d.l. n. 536/1987 convertito dalla legge n. 48/1988, l’art. 53 del r.d.l. n. 1827/1935 e ogni altra disposizione incompatibile. La circolare conclude ribadendo che, per tutte le omissioni ed evasioni contributive dal 24/10/1996, devono essere applicate le sanzioni del nuovo regime.
Punti principali
Entrata in vigore e validazione della disciplina
La legge 23/12/1996, n. 662, pubblicata in G.U. n. 303 del 28/12/1996, ratifica gli atti, gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 23/10/1996, n. 538, non convertito. La nuova disciplina sanzionatoria acquista quindi forza di legge e trova applicazione a decorrere dal 24/10/1996.
Sanzioni per mancato o ritardato pagamento
Per i contributi o premi ricavabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il mancato o ritardato pagamento comporta una somma aggiuntiva annua pari al tasso dell’interesse di differimento e dilazione ex art. 13 d.l. n. 402/1981, maggiorato di 3 punti. La sanzione non può superare il 100% dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge.
Evasione con omissioni o false denunce
Nei casi di evasione connessa a denunce o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva ordinaria si applica una sanzione "una tantum" da determinarsi con decreto interministeriale Tesoro-Lavoro, in misura variabile dal 50% al 100% dei contributi dovuti. Se la situazione debitoria è denunciata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, entro sei mesi dalla scadenza del pagamento e con versamento entro 30 giorni dalla denuncia, la una tantum è calcolata nella misura del 30%.
Regime transitorio in attesa del decreto interministeriale
Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, le sedi sono invitate ad applicare nei casi di evasione la percentuale minima del 50%, precisando che si tratta del minimo previsto dalla legge n. 662/1996 e riservandosi di richiedere eventuali ulteriori somme a titolo di una tantum quando quantificate.
Oggettive incertezze interpretative e riduzione delle somme aggiuntive
Quando il mancato o ritardato pagamento dipende da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, e il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti, si applica una somma aggiuntiva annua pari al tasso di interesse di differimento e dilazione, fino al limite massimo del 100% del dovuto. Il richiamo al comma 224 precisa inoltre che l’importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto, con decreto ministeriale, fino agli interessi legali in specifiche ipotesi.
Casi di riduzione: procedure concorsuali ed enti non profit
La nuova somma aggiuntiva può essere ridotta fino a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri degli enti impositori, nei casi di procedure concorsuali, purché vi sia pagamento integrale dei contributi e delle spese, e nei casi di omesso o ritardato versamento da parte di enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, quando il ritardo dipenda da documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
Esenzione per le Amministrazioni dello Stato
Se sono coinvolte Amministrazioni dello Stato, esse sono esonerate dalle somme aggiuntive, dalla sanzione una tantum e dagli interessi legali.
Estinzione delle sanzioni amministrative e tutela dei pagamenti
Le sanzioni amministrative di cui all’art. 35 della legge n. 689/1981 si considerano estinte quando siano versati i contributi dovuti, le somme aggiuntive, le sanzioni e gli interessi, purché tali somme siano connesse alla denuncia e al versamento dei contributi. Inoltre, i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria ex art. 67 del r.d. n. 267/1942.
Abrogazioni e applicazione temporale
La disciplina abroga l’art. 4, commi da 1 a 5, del d.l. n. 536/1987 convertito dalla legge n. 48/1988, l’art. 53 del r.d.l. n. 1827/1935 e ogni altra disposizione incompatibile. Per le omissioni e/o evasioni contributive dal 24/10/1996 si applicano le nuove sanzioni; per quelle anteriori continua a valere il regime previgente della legge n. 48/1988.
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