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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42584/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di evasione. Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 548 c.p.p. e delle norme sulla comunicazione nel rito cartolare previsto dalla normativa emergenziale: in particolare si eccepiva che, all'esito dell'udienza cartolare del 28/10/2022, era stato notificato solo il dispositivo della sentenza senza indicazione del contestuale deposito della motivazione; ciò avrebbe impedito al difensore di conoscere che la motivazione era stata redatta contestualmente e, quindi, avrebbe fatto decorrere il termine di 15 giorni per proporre ricorso in modo errato, determinando la decadenza dalla possibilità di impugnare tempestivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur ritenendo non tardivo il ricorso (ha stabilito che, in caso di sentenza con motivazione redatta contestualmente, dispositivo e motivazione costituiscono un unico atto e il termine di 15 giorni decorre dalla lettura/ pubblicazione di entrambi; nel procedimento cartolare la mera comunicazione del solo dispositivo non è sufficiente a far decorrere il termine salvo che dal verbale risulti la redazione contestuale della motivazione), la Suprema Corte ha escluso che il ricorso articolasse alcun motivo di ricorso deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.: mancavano censure sulla motivazione o profili di nullità attinenti al decisum. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in ordine all'erronea notificazione del dispositivo; la Corte non si sofferma su un'applicazione puntuale di tale articolo ma rileva che la questione attiene alla struttura della sentenza con motivazione contestuale e alla decorrenza del termine per impugnare

  • art. 544, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la redazione contestuale della motivazione dopo la deliberazione e sottoscrizione del dispositivo; la Corte afferma che, quando la motivazione è redatta contestualmente, dispositivo e motivazione costituiscono un unico atto e la decorrenza del termine di impugnazione si riferisce a tale atto unitario

  • art. 545, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la pubblicazione della sentenza e la lettura del solo dispositivo di regola; la Corte richiama che nei casi di redazione contestuale la lettura della motivazione segue quella del dispositivo e equivale alla notificazione alle parti presenti

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Fissa il termine di quindici giorni per l'impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 544, comma 1; la Corte chiarisce che il termine decorre dalla lettura del dispositivo e della motivazione quando la motivazione è contestuale

  • art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 (norma emergenziale sul rito cartolare)

    Prevede che nel rito cartolare in appello il dispositivo sia comunicato alle parti; la Corte osserva che tale disposizione non ha modificato la disciplina dei termini di impugnazione e che la mera comunicazione del solo dispositivo non è idonea, di per sé, a far decorrere il termine quando la motivazione doveva essere redatta contestualmente

  • art. 23-bis, l. n. 176 del 2020

    Richiamata dalla Corte come parte della disciplina emergenziale del rito cartolare: conferma che la comunicazione del dispositivo è prevista, ma non altera la regola che il termine decorre dalla pubblicazione dell'intera sentenza (dispositivo e motivazione) quando la motivazione è contestuale

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ritiene indispensabile che il ricorso individui chiaramente le questioni dedotte affinché la Corte possa esercitare il sindacato di legittimità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non ha articolato alcun motivo che rientri nelle fattispecie di cui all'art. 606 (mancanza di censure sulla motivazione o di profili di illegittimità)

Massime di principio

  • Quando la motivazione della sentenza è redatta contestualmente al dispositivo, dispositivo e motivazione costituiscono un unico atto: il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione/lettura dell'intera sentenza (dispositivo + motivazione) e non dalla mera comunicazione del solo dispositivo
  • Nel rito cartolare, le disposizioni emergenziali che prevedono la comunicazione del dispositivo non modificano automaticamente la decorrenza dei termini di impugnazione: è necessario che la comunicazione di cancelleria riguardi la sentenza nella sua completezza o che il verbale attesti con certezza la redazione contestuale della motivazione
  • Per impedire che il termine di impugnazione sia considerato decorso in caso di comunicazione incompleta, il difensore deve verificare il verbale d'udienza e la comunicazione di cancelleria: in assenza di prova certa della redazione contestuale della motivazione, il termine non si considera iniziato
  • Un ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e rientranti nelle ipotesi dell'art. 606 c.p.p.; la mera censura procedurale sulla decorrenza dei termini, se non accompagnata da censure sulla motivazione o su profili di illegittimità del decisum, può rendere il ricorso inammissibile
  • Se si contesta la correttezza della notifica o della comunicazione della sentenza, è importante indicare nel ricorso gli effetti concreti di tale vizio (ad es. violazione del diritto di difesa, risultato decisivo per il merito) e fornire elementi probatori (verbale, comunicazioni di cancelleria) per consentire l'esame di merito da parte della Corte

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