Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 proposta da un debitore esecutato per la durata irragionevole di un processo esecutivo iniziato nel 1997. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione del Ministero contro il precedente decreto favorevole e aveva rigettato la domanda ritenendo non provato uno specifico interesse del debitore alla celere definizione dell'espropriazione. Il ricorrente ha censurato tale decisione con sette motivi: ha denunciato vizi motivazionali e violazioni di legge per la ritenuta necessità, in capo all'esecutato, di provare un interesse specifico alla rapidità del processo esecutivo; ha contestato l'uso e la lettura della consulenza/perizia di stima del bene pignorato; ha dedotto l'omesso esame di risultanze del procedimento esecutivo; ha sostenuto che il valore del compendio pignorato era superiore al debito e che un ritardo nella vendita, anche in ragione dell'andamento del mercato immobiliare, gli avrebbe cagionato un pregiudizio economico; ha inoltre censurato l'affermazione secondo cui per l'esecutato opererebbe un 'danno giusto' tale da escludere la presunzione di danno non patrimoniale da durata irragionevole; infine ha contestato il rilievo secondo cui egli aveva continuato ad abitare l'immobile fino al 2008, assumendo di averlo abbandonato prima della definizione della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte infondati e in parte inammissibili, confermando il principio secondo cui il debitore esecutato non beneficia automaticamente della presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo, dovendo allegare e provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione. Nel caso concreto ha condiviso la valutazione della Corte d'appello, che aveva escluso la prova di tale specifico interesse. Ha inoltre osservato che il preteso danno fondato sull'andamento del mercato immobiliare è una ricostruzione ex post e non integra, di per sé, la lesione da durata irragionevole, la quale si produce al superamento del termine ragionevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89 del 2001
Norma richiamata come base dell'opposizione del Ministero avverso il decreto di equa riparazione.
art. 2, commi 2 e 2-bis, L. n. 89 del 2001
Invocato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la presunzione di danno non patrimoniale non opera di regola per il debitore esecutato, che deve provare uno specifico interesse alla celerità del processo esecutivo.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte rileva che la garanzia del giusto processo non consente di desumere automaticamente il diritto all'equa riparazione per la sola durata eccedente il termine ragionevole.
art. 6, par. 2, CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che dalla copertura convenzionale delle garanzie processuali non discende il diritto all'equa riparazione per la sola eccessiva durata.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare vizi motivazionali; la Corte esclude illogicità o perplessità della motivazione del decreto impugnato.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il requisito della motivazione; la Corte ritiene la motivazione comprensibile e logica.
art. 115, primo comma, c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo corretta la valutazione dell'assenza di prova dello specifico interesse.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte non accoglie la censura perché le doglianze mirano in sostanza a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un'esecuzione forzata, il debitore esecutato non può normalmente giovarsi della presunzione di danno non patrimoniale che vale in via generale per la pendenza del processo: egli deve allegare e provare uno specifico interesse alla rapida definizione dell'espropriazione.
- L'interesse del debitore esecutato alla celerità non può essere desunto in modo automatico dal solo valore del bene pignorato o da una valutazione ex post dell'andamento del mercato; occorre dimostrare, al momento rilevante, un concreto pregiudizio derivante dal ritardo.
- La lesione da irragionevole durata del processo si produce per il superamento del termine ragionevole, non per una ricostruzione successiva fondata su fattori esterni al processo come l'andamento del mercato immobiliare.
- I vizi di motivazione e le censure sulle prove non sono fondati quando la decisione di merito esprime una ratio decidendi chiara e coerente, basata sull'assenza di prova del fatto costitutivo del diritto azionato.
- Dalla garanzia del giusto processo e dalle norme convenzionali sulla durata ragionevole non deriva, da sole, la spettanza dell'equa riparazione se manca il presupposto sostanziale del danno allegato e provato secondo i criteri della legge speciale.
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