Sentenza del 22/12/2015 n. 10410 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONCESSIONE IN LEASING - Avviso di accertamento - Omesso versamento - Soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che, in caso di leasing, sia il proprietario sia l'utilizzatore possono essere chiamati a rispondere del pagamento del tributo. L'inclusione dell'utilizzatore tra i soggetti passivi non determina l'esonero del proprietario; pertanto, l'omesso versamento può essere contestato a entrambi in ragione del vincolo di solidarietà passiva. La decisione è conforme ai precedenti della Corte di cassazione n. 3928/2011 e n. 8589/2011.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo del tributo per un autoveicolo concesso in leasing e, in particolare, se l'obbligo di pagamento gravasse esclusivamente sull'utilizzatore o anche sul proprietario-concedente. La questione è stata risolta affermando che l'art. 7 della legge n. 99/2009 ha incluso tra i soggetti passivi anche l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, senza però escludere il proprietario del veicolo. Ne consegue la permanenza della solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore ai sensi dell'art. 1294 c.c.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 99/2009
ha previsto l'inclusione, tra il novero dei soggetti passivi del tributo, anche degli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria
La norma include l'utilizzatore del veicolo in leasing tra i soggetti passivi, ma non stabilisce che il proprietario-concedente ne sia escluso.
Art. 1294 del codice civile
La solidarietà si presume nei rapporti tra condebitori
Proprietario e utilizzatore sono obbligati solidalmente al pagamento del tributo, salvo diversa disposizione normativa; l'ente impositore può quindi rivolgersi a ciascuno dei coobbligati per l'intero importo.
Cassazione, sentenze n. 3928/2011 e n. 8589/2011
I precedenti confermano che l'utilizzatore in leasing è soggetto passivo senza che ciò elimini la responsabilità solidale del proprietario del veicolo.
Massime di principio
- Nel leasing automobilistico, l'individuazione dell'utilizzatore come soggetto passivo non comporta automaticamente l'esclusione del proprietario dal rapporto tributario.
- In assenza di una norma che escluda espressamente il proprietario, l'ente impositore può richiedere il tributo sia al proprietario sia all'utilizzatore in regime di solidarietà passiva.
- La ripartizione contrattuale dell'obbligo di pagamento tra concedente e utilizzatore può avere effetti nei rapporti interni, ma non necessariamente impedisce all'amministrazione di agire contro entrambi.
- Per contestare validamente l'accertamento, non è sufficiente sostenere che il veicolo era utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario: occorre verificare l'esistenza di una specifica disposizione che escluda la responsabilità del proprietario o la corretta individuazione del rapporto di leasing nel periodo d'imposta.
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