Sentenza n. 976/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Genova prot. n. -OMISSIS-, e dell’allegato provvedimento prot. n. -OMISSIS-, portante, in relazione alla Segnalazione certificata per l’agibilità “S.C.A.” inoltrata ai sensi dell’art. 24) del d.lgs. n. 380/2001, “divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990”; di tutti i provvedimenti precedenti e/o presupposti, conseguenti e/o connessi, nessuno escluso, ed in particolare, degli sconosciuti parere del 28 febbraio 2022 e successiva relazione di rettifica del 28 febbraio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale recante il divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, relativo a una Segnalazione certificata per l’agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Genova che, in relazione alla Segnalazione certificata per l’agibilità presentata ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi un parere e una successiva relazione di rettifica. Il testo della sentenza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 30 aprile 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, motivata dal successivo deposito di una CILA per opere interne, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il Comune aveva già rilevato l’improcedibilità e ha acconsentito alla compensazione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del divieto di prosecuzione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 380/2001
S.C.A. inoltrata ai sensi dell’art. 24) del d.lgs. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa della Segnalazione certificata per l’agibilità oggetto del provvedimento comunale.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990
È indicata quale base normativa del divieto di prosecuzione dell’attività impugnato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 14-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato con riferimento alle istanze depositate dai difensori delle parti costituite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e tale dichiarazione è coerente con il superamento dell’utilità concreta dell’impugnazione, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, senza esaminare i motivi di merito.
- La sopravvenuta presentazione di un titolo edilizio o di una segnalazione relativa a opere diverse può determinare la perdita dell’interesse alla decisione sull’impugnazione di un precedente divieto di prosecuzione, quando il ricorrente non prospetti più un’utilità concreta derivante dall’annullamento dell’atto.
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