Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32406/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, nel procedimento di opposizione al sequestro preventivo e confisca ex art. 240-bis c.p., aveva disposto il dissequestro e la restituzione di alcuni beni (un appartamento a Ricadi del valore di euro 23.000, una quota di polizza vita e una Fiat Panda) confermando la restante misura ablativa. Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) errore di calcolo nella quantificazione della "sproporzione" tra redditi dichiarati e cespiti disponibili (contestata la valutazione del valore della polizza vita e l'esclusione dal conteggio di un importo di euro 20.000 ritenuto ancora nella disponibilità del ricorrente), con carenza di motivazione sui criteri di scelta dei beni da dissequestrare; (2) vizio nella valutazione dei cd. "reati-spia" e nel rispetto del principio di proporzione e della ragionevolezza temporale (si contesta che le condanne non dimostrerebbero un illecito accumulo e che alcuni cespiti, es. villetta costruita nel 2008, siano temporalmente troppo distanti dai fatti-reato per giustificare la confisca).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. da parte della Corte territoriale, che ha motivato adeguatamente la quantificazione della sproporzione (determinata in oltre 113.000 euro) e il conseguente sopravanzo dei beni sequestrati (oltre 48.000 euro), giustificando quindi la conservazione della confisca sul resto del compendio. La Cassazione ha affermato che l'art. 240-bis non richiede di dimostrare il quantum di reddito proveniente esclusivamente dai reati-spia, ma solo la disponibilità dei beni e la loro sproporzione rispetto ai redditi o all'attività dichiarata. Ha inoltre confermato che il giudice dell'esecuzione ha rispettato il criterio della ragionevolezza temporale nella ricostruzione patrimoniale (estendendo gli accertamenti fino al 1994 e collegando temporalmente le condanne al profilo patrimoniale), e ha escluso errori nei calcoli contestati dal difensore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    La confisca prevista richiede che i beni siano nella disponibilità del condannato e risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all'attività esercitata; non impone di dimostrare l'ammontare dei proventi derivanti specificamente dai "reati-spia"

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per le censure di violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure come critiche di merito non attinenti ai profili di legittimità invocati

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato storicamente)

    Riferimento storico-normativo all'origine della disciplina oggi disciplinata dall'art. 240-bis; la giurisprudenza ricava da tale quadro il principio della confisca ancorata al principio di ragionevolezza temporale

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale richiamata nei fatti (illecita detenzione ai fini di spaccio) a carico del ricorrente tra le condanne che costituiscono i "reati-spia"

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. sono necessari tre elementi: condanna per un "reato-spia", disponibilità dei beni da parte del condannato e sproporzione degli stessi rispetto ai redditi o all'attività dichiarata; non occorre quantificare i proventi direttamente riconducibili ai reati-spia
  • Il calcolo della sproporzione deve essere motivato e può tener conto di dati quali composizione del nucleo familiare, posizione economica e spesa media familiare; contestazioni meramente assertive sul metodo di calcolo difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione se la motivazione del giudice territoriale è coerente
  • Il criterio di "ragionevolezza temporale" consente di valutare beni entrati nella disponibilità fino alla pronuncia della sentenza per il reato-spia; beni acquistati successivamente possono essere confiscati solo se acquisiti con risorse finanziarie possedute anteriormente
  • Per impugnare con successo la confisca ex art. 240-bis occorre dimostrare errori concreti, contraddizioni logiche o omissioni di rilievo nella motivazione del giudice dell'esecuzione; la mera divergenza di valutazione fra le parti non basta
  • Operazioni patrimoniali apparentemente volte a sottrarre valore (es. riscossioni anticipate) vanno valutate nella disponibilità effettiva: se le somme restano riconducibili al soggetto, non escludono automaticamente il loro computo nella sproporzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.