Cassazione Penale, Sentenza n. 32406/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, nel procedimento di opposizione al sequestro preventivo e confisca ex art. 240-bis c.p., aveva disposto il dissequestro e la restituzione di alcuni beni (un appartamento a Ricadi del valore di euro 23.000, una quota di polizza vita e una Fiat Panda) confermando la restante misura ablativa. Il ricorrente deduce due motivi principali: (1) errore di calcolo nella quantificazione della "sproporzione" tra redditi dichiarati e cespiti disponibili (contestata la valutazione del valore della polizza vita e l'esclusione dal conteggio di un importo di euro 20.000 ritenuto ancora nella disponibilità del ricorrente), con carenza di motivazione sui criteri di scelta dei beni da dissequestrare; (2) vizio nella valutazione dei cd. "reati-spia" e nel rispetto del principio di proporzione e della ragionevolezza temporale (si contesta che le condanne non dimostrerebbero un illecito accumulo e che alcuni cespiti, es. villetta costruita nel 2008, siano temporalmente troppo distanti dai fatti-reato per giustificare la confisca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. da parte della Corte territoriale, che ha motivato adeguatamente la quantificazione della sproporzione (determinata in oltre 113.000 euro) e il conseguente sopravanzo dei beni sequestrati (oltre 48.000 euro), giustificando quindi la conservazione della confisca sul resto del compendio. La Cassazione ha affermato che l'art. 240-bis non richiede di dimostrare il quantum di reddito proveniente esclusivamente dai reati-spia, ma solo la disponibilità dei beni e la loro sproporzione rispetto ai redditi o all'attività dichiarata. Ha inoltre confermato che il giudice dell'esecuzione ha rispettato il criterio della ragionevolezza temporale nella ricostruzione patrimoniale (estendendo gli accertamenti fino al 1994 e collegando temporalmente le condanne al profilo patrimoniale), e ha escluso errori nei calcoli contestati dal difensore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La confisca prevista richiede che i beni siano nella disponibilità del condannato e risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all'attività esercitata; non impone di dimostrare l'ammontare dei proventi derivanti specificamente dai "reati-spia"
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate per le censure di violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto le censure come critiche di merito non attinenti ai profili di legittimità invocati
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato storicamente)
Riferimento storico-normativo all'origine della disciplina oggi disciplinata dall'art. 240-bis; la giurisprudenza ricava da tale quadro il principio della confisca ancorata al principio di ragionevolezza temporale
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale richiamata nei fatti (illecita detenzione ai fini di spaccio) a carico del ricorrente tra le condanne che costituiscono i "reati-spia"
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 240-bis c.p. sono necessari tre elementi: condanna per un "reato-spia", disponibilità dei beni da parte del condannato e sproporzione degli stessi rispetto ai redditi o all'attività dichiarata; non occorre quantificare i proventi direttamente riconducibili ai reati-spia
- Il calcolo della sproporzione deve essere motivato e può tener conto di dati quali composizione del nucleo familiare, posizione economica e spesa media familiare; contestazioni meramente assertive sul metodo di calcolo difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione se la motivazione del giudice territoriale è coerente
- Il criterio di "ragionevolezza temporale" consente di valutare beni entrati nella disponibilità fino alla pronuncia della sentenza per il reato-spia; beni acquistati successivamente possono essere confiscati solo se acquisiti con risorse finanziarie possedute anteriormente
- Per impugnare con successo la confisca ex art. 240-bis occorre dimostrare errori concreti, contraddizioni logiche o omissioni di rilievo nella motivazione del giudice dell'esecuzione; la mera divergenza di valutazione fra le parti non basta
- Operazioni patrimoniali apparentemente volte a sottrarre valore (es. riscossioni anticipate) vanno valutate nella disponibilità effettiva: se le somme restano riconducibili al soggetto, non escludono automaticamente il loro computo nella sproporzione
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