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Sentenza

Sentenza del 28/09/2018 n. 23620 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'ASP ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'appello avesse violato le norme sulla giurisdizione, poiché aveva sindacato la legittimità del provvedimento amministrativo di fissazione del budget e ne aveva disapplicato gli effetti in un giudizio nel quale la Pubblica Amministrazione era parte. Nel merito, la controversia riguardava il pagamento di prestazioni riabilitative rese dalla D. Onlus negli anni 2006 e 2007 e l'applicazione della cosiddetta regressione tariffaria. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato il motivo, rilevando preliminarmente la tardività del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché notificato il 14 marzo 2016, oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla valida notificazione della sentenza d'appello, effettuata il 26 giugno 2015 presso l'indirizzo PEC del difensore dell'ASP risultante dagli elenchi professionali. La Corte ha ritenuto valida la notificazione telematica, escludendo che l'assenza del codice fiscale della destinataria o della dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" determinasse nullità, trattandosi di irregolarità non lesive del diritto di difesa. L'ASP è stata condannata al pagamento di 10.200 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

    Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

    La notificazione valida della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare; il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 326 cod. proc. civ.

    Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito.

  • Art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 114 del 2014

    Le notificazioni al difensore devono essere effettuate presso il domicilio digitale, cioè l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla normativa, salvo specifiche cause imputabili al destinatario che rendano impossibile la consegna.

  • Art. 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005

    L'indirizzo PEC comunicato dall'avvocato al proprio ordine professionale confluisce negli elenchi pubblici utilizzabili per le notificazioni telematiche.

  • Art. 5 della legge n. 53 del 1994

    Consente la notificazione degli atti dell'avvocato tramite PEC all'indirizzo comunicato dal destinatario al proprio ordine professionale.

  • Art. 11 della legge n. 53 del 1994

    La nullità della notificazione telematica ricorre, in particolare, quando vi sia incertezza sull'identità del destinatario o sulla data della notificazione; le mere irregolarità formali non determinano nullità se la notifica ha raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

    Il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale sana la nullità, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente o residui un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza viene notificata validamente tramite PEC all'indirizzo del difensore risultante dai pubblici elenchi o dall'albo professionale, da quella data decorre il termine breve per proporre impugnazione.
  • Prima di esaminare i motivi di ricorso, il giudice verifica i requisiti di ammissibilità, compreso il rispetto dei termini; un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile senza esame delle questioni di merito.
  • Le irregolarità formali di una notificazione telematica non comportano automaticamente nullità: occorre verificare se il destinatario abbia ricevuto l'atto, ne abbia compreso il contenuto e abbia subito un concreto pregiudizio alla difesa.
  • L'assenza di indicazioni accessorie, come la dicitura relativa alla legge n. 53 del 1994 o il codice fiscale, non invalida necessariamente la notifica se l'identità del destinatario e la data di consegna risultano certe.
  • Chi intende impugnare una decisione deve controllare immediatamente la data e la regolarità della notificazione ricevuta, calcolare il termine applicabile e conservare le ricevute PEC e la documentazione della consegna.

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