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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25839/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale tra una società cooperativa e un comune, nell'ambito del quale erano state eseguite prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste contrattualmente. In sede monitoria era stato emesso un decreto ingiuntivo poi opposto dal comune; nel giudizio di opposizione la cooperativa aveva introdotto una domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello ha ritenuto tale domanda nuova e quindi inammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando inoltre che il comune aveva già corrisposto spontaneamente una somma ritenuta adeguato corrispettivo delle prestazioni eccedenti. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: violazione delle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulle preclusioni, sostenendo che la domanda monitoria aveva base contrattuale e che quella ex art. 2041 c.c. non fosse nuova; omessa pronuncia sulla sussidiarietà dell'azione di arricchimento e sull'esistenza di altre azioni tipiche; violazione delle norme sull'arricchimento senza causa, sull'appalto e sulla revisione del corrispettivo; erronea valutazione delle prove e del riparto dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione del comune sulla tardività del ricorso. Ha precisato che il ricorso era procedibile, poiché la relata di notifica della sentenza era comunque nella disponibilità del giudice grazie alla produzione del controricorrente, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10648/2017. Tuttavia ha ritenuto il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello, avvenuta il 23 ottobre 2015, mentre il ricorso era stato notificato il 30 dicembre 2015. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato come fondamento dell'azione di arricchimento senza causa, ma la Corte non entra nel merito della sua ammissibilità sostanziale perché decide per tardività del ricorso.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla sussidiarietà dell'azione di arricchimento.

  • art. 1664 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla revisione del corrispettivo dell'appalto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sul riparto dell'onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre omissione di pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alle preclusioni e alle difese del convenuto.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di preclusioni istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di domande nuove in appello e, nel ricorso, per contestare la qualificazione della domanda ex art. 2041 c.c. come nuova.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come errore della Corte territoriale; nel testo però non emerge un ruolo decisivo autonomo della norma.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione all'interesse ad agire.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 325 c.p.c.

    Applicato per individuare il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La Corte, in adesione a Sez. U. n. 10648/2017, esclude l'improcedibilità quando la relata di notificazione della sentenza sia comunque nella disponibilità del giudice per produzione della controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicati come parametri di impugnazione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione all'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancanza nel fascicolo del ricorrente della relata di notificazione della sentenza non determina improcedibilità se tale relata risulta comunque nella disponibilità del giudice per effetto della produzione della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata è inammissibile per tardività.
  • La verifica della tempestività del ricorso precede ogni esame del merito dei motivi dedotti.
  • La qualificazione e l'ammissibilità di una domanda proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non vengono esaminate nel merito se l'impugnazione è inammissibile per tardiva notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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