Cassazione Civile, Ordinanza n. 10351/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società concessionaria della costruzione e gestione di un tratto autostradale ha impugnato la decisione di merito che l'aveva ritenuta tenuta al pagamento del COSAP richiesto da una provincia per l'occupazione, mediante la proiezione di un viadotto/pontone autostradale, dello spazio soprastante una strada provinciale. La società sosteneva, con tre motivi di ricorso, che: 1) il canone non fosse dovuto perché l'occupazione era funzionale a un'attività di interesse pubblico e l'infrastruttura sarebbe stata realizzata nell'ambito di una pianificazione statale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e dell'esenzione prevista dal regolamento provinciale; 2) l'occupazione non potesse qualificarsi come abusiva o di fatto, essendo sorretta da una convenzione stipulata con ANAS e riferibile al demanio statale, non a quello provinciale; 3) il canone fosse stato comunque quantificato erroneamente, perché la mera proiezione del ponte sulla strada sottostante non implicherebbe un'effettiva sottrazione di suolo pubblico né una limitazione della circolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente, perché la giurisprudenza di legittimità già consolidata afferma che il COSAP è dovuto in relazione all'uso particolare o eccezionale del suolo pubblico, indipendentemente da un'effettiva sottrazione materiale dell'area all'uso collettivo; che l'occupazione di fatto, in assenza di titolo concessorio rilasciato dall'ente locale, è sufficiente a integrare il presupposto del canone; e che l'esenzione prevista per lo Stato non si estende alla società concessionaria che realizza e gestisce l'opera, poiché è quest'ultima che effettua l'occupazione e trae dall'infrastruttura un'utilità economica. La Corte ha quindi confermato la condanna della società al pagamento del canone e degli accessori, con condanna anche alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 446/1997
"i comuni e le province possono ... prevedere che l'occupazione ... di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile ... sia assoggetta ... al pagamento di un canone"
Il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico; il presupposto è l'occupazione di suolo pubblico e non l'effettiva sottrazione materiale all'uso collettivo.
art. 30 regolamento COSAP Provincia di Teramo
esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato
L'esenzione opera solo se l'occupazione è direttamente ascrivibile al soggetto esente; non si estende alla società concessionaria che gestisce e realizza l'opera.
artt. 1 e 2 regolamento COSAP Provincia di Teramo
Individuano il soggetto obbligato al canone nel titolare dell'occupazione o, in mancanza di titolo, nell'occupante di fatto, anche abusivo.
artt. 2, 12, 29 e 49 regolamento COSAP Provincia di Teramo
Sono richiamati per sostenere che il canone deve essere commisurato all'occupazione del suolo pubblico e non alla sola proiezione geometrica dell'opera; la Corte li ritiene coerenti con la disciplina applicata.
art. 49 d.lgs. n. 507/1993
Richiamato come parametro dell'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, poi trasfusa nel regolamento provinciale.
art. 39 d.lgs. n. 507/1993
Cita, per contrasto, il principio sulla legittimazione passiva in presenza di concessione o autorizzazione; non è decisivo nel caso di occupazione abusiva priva di titolo dell'ente locale.
art. 822 c.c.
Il riferimento alla demanialità statale dell'autostrada è ritenuto irrilevante rispetto al presupposto del COSAP, che riguarda l'occupazione del suolo provinciale da parte della società concessionaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È disposto l'obbligo, ove dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il COSAP è dovuto in relazione all'uso particolare o eccezionale del suolo pubblico, non essendo necessario dimostrare una effettiva sottrazione materiale dell'area all'uso normale o collettivo.
- In tema di occupazione di spazi pubblici, l'occupazione di fatto, priva di titolo concessorio dell'ente locale, integra il presupposto del canone anche se l'opera è realizzata e gestita in forza di rapporti concessori con altro soggetto pubblico.
- L'esenzione prevista a favore dello Stato non si estende automaticamente alla società concessionaria che costruisce e gestisce l'infrastruttura, quando l'occupazione sia direttamente imputabile a quest'ultima e sia finalizzata a una gestione economica dell'opera.
- La qualificazione del suolo o dell'opera come appartenente al demanio statale non esclude il potere dell'ente locale di pretendere il canone per l'occupazione del proprio suolo sovrastato o sottostante, se l'occupazione è concretamente posta in essere dalla concessionaria senza titolo locale.
- Per la debenza del canone rileva il soggetto che realizza l'occupazione e trae utilità dall'uso speciale del bene pubblico, non la sola titolarità pubblicistica dell'infrastruttura o la sua destinazione a finalità generali.
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