Cassazione Penale, Sentenza n. 21503/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto penale di condanna del 24/05/2022 (reato richiamato art. 697 c.p.) inviando l'atto personalmente a mezzo servizio postale. Ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato l'opposizione inammissibile, sostenendo che la spedizione per raccomandata fosse conforme alle norme sulle impugnazioni (artt. 582 e 583 c.p.p.) e che l'opposizione fosse stata tempestivamente inoltrata.
La decisione
Il giudice della Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'opposizione abbia natura di impugnazione e che, se presentata per mezzo del servizio postale (raccomandata), l'atto richieda ai sensi dell'art. 583, comma 3, c.p.p. l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore, notaio o altra persona autorizzata. Poiché l'opposizione era stata sottoscritta personalmente dall'imputato e inviata per posta senza autenticazione della firma, mancavano i requisiti formali obbligatori e l'atto è stato correttamente dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 582, comma 2
Rilevata come norma che disciplina le modalità di presentazione delle impugnazioni; la Corte conferma che le forme previste per le impugnazioni si applicano anche all'opposizione al decreto penale.
Codice di procedura penale - art. 583, comma 3
Applicata in senso restrittivo: quando l'atto di impugnazione è inviato per raccomandata occorre l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore, notaio o altra persona autorizzata; la mancata autenticazione rende l'atto inammissibile.
Codice penale - art. 697
Articolo richiamato come norma sostanziale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale; nessuna interpretazione particolare della fattispecie penale è fornita nella motivazione sul punto procedurale oggetto del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna è qualificata come impugnazione e, pertanto, soggetta alle stesse forme previste per le impugnazioni ordinarie (artt. 582 e 583 c.p.p.).
- Se l'opposizione è inviata per posta (es. raccomandata), la sottoscrizione deve essere autenticata da notaio, difensore o altra persona autorizzata ai sensi dell'art. 583, comma 3, c.p.p.; senza autenticazione l'atto è inammissibile.
- Se l'atto è presentato direttamente alla cancelleria e sottoscritto personalmente dalla parte, non è richiesta l'autenticazione della firma per l'ammissibilità.
- La mancata osservanza dei requisiti formali per la presentazione dell'impugnazione non è sanabile e può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese processuali.
- Prassi consigliata: per evitare rischi, depositare l'opposizione direttamente in cancelleria o inviarla tramite difensore/notaio che possa autenticare la sottoscrizione; verificare e utilizzare, ove previsto, i canali telematici o la PEC secondo la normativa vigente.
Testo integrale
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