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Sentenza

Sentenza n. 1393/2026 - Torino, Sezione 3

per l'esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 912/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 3.04.2025.

Giustizia amministrativa202600206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 1.500 euro oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere 1.500 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, per la carta docente relativa agli anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25. L'Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la sorte capitale di 1.500 euro, ma non gli interessi legali e gli ulteriori accessori. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente al capitale e l'ordine di integrale ottemperanza quanto agli interessi, oltre alla nomina preventiva di un commissario ad acta e alla condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, limitatamente alla sorte capitale di 1.500 euro già pagata, e ha accolto per il resto il ricorso, dichiarando la perdurante, seppur parziale, inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza gli interessi legali maturati dalla maturazione del credito fino al saldo sul capitale di 1.500 euro, gli ulteriori accessori di legge legittimamente dovuti e maturati, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione riferibili al titolo, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, poiché la quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e la legge. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi cui l'amministrazione è tenuta a conformarsi.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate in conformità al titolo giudiziale e ai parametri legali, senza che la quantificazione prospettata dal creditore vincoli definitivamente l'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La sopravvenuta corresponsione della sorte capitale durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente al capitale, ma non impedisce la prosecuzione dell'ottemperanza per interessi e ulteriori accessori ancora dovuti.
  • Nel giudizio di ottemperanza la quantificazione prospettata dal creditore non è intangibile: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati dall'amministrazione e, in caso di inerzia, dal commissario ad acta sulla base del titolo giudiziale e della disciplina legale applicabile.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l'amministrazione adempie parzialmente durante il processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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