Sentenza n. 169/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della determinazione della Direzione generale del personale e riforma della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) n. 0000158 Protocollo n. 0004841 del 27.1.2022 avente a oggetto “Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali. Chiusura del procedimento e pubblicazione del riepilogo dei contratti di lavoro stipulati a tempo pieno e indeterminato”, con la quale è stata conclusa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali; - della nota della Direzione generale del personale e riforma della RAS, protocollo n. 0013245 del 23.3.2022 , con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e riesame in autotutela formulata dal signor Simbula; - d'ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di conclusione della procedura straordinaria di mobilità e nota di rigetto dell'istanza di revoca e riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente del Comune di Cagliari, aveva partecipato alla procedura straordinaria di mobilità regionale per l'immissione di 65 unità nel ruolo unico della Regione, inizialmente senza necessità del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Durante la procedura, a seguito di rilievi governativi sulla conformità della disciplina regionale all'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, l'avviso è stato modificato prevedendo il nulla osta per i dipendenti provenienti da enti estranei al Sistema Regione. Poiché il Comune di Cagliari ha negato il nulla osta, il ricorrente è stato escluso dalla procedura con determinazione del 27 gennaio 2022. Ha impugnato la determinazione conclusiva e il successivo diniego di autotutela, deducendo vari profili di illegittimità dell'azione amministrativa e sostenendo, in particolare, che l'amministrazione regionale avrebbe fondato la conclusione della procedura su atti generali già annullati dal TAR con precedente sentenza, in violazione del giudicato. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, qualificando la domanda come inammissibile ai sensi del dispositivo e indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con applicazione dell'art. 11 c.p.a. La mobilità, anche se attuata mediante una procedura para-selettiva e anche se coinvolge atti amministrativi astrattamente autoritativi, costituisce una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, riconducibile alla cessione del contratto, e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro mediante procedura concorsuale. Ne consegue che le relative controversie riguardano diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro e spettano al giudice ordinario. La dedotta violazione del giudicato amministrativo non modifica il riparto di giurisdizione: anche tale profilo deve essere valutato dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale, il quale potrà eventualmente disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi o elusivi del giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della questione trattata.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, l.r. Sardegna 9 marzo 2020, n. 9
Costituisce la base legislativa regionale della procedura straordinaria di mobilità oggetto di controversia.
art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Disciplina la mobilità mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni; la mobilità è stata qualificata come modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e cessione del contratto.
art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Individua l'area residuale di giurisdizione amministrativa per le procedure concorsuali relative alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro o all'inquadramento in qualifiche superiori; tale area non ricomprende la mobilità.
art. 11 c.p.a.
Disciplina gli effetti della declaratoria di difetto di giurisdizione e il trasferimento della controversia al giudice munito di giurisdizione.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo a un precedente del medesimo Tribunale ai fini della definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza con modalità da remoto.
Massime di principio
- La mobilità, anche esterna, dei dipendenti pubblici costituisce di regola una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, riconducibile alla cessione del contratto, e le controversie relative al suo mancato perfezionamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La natura para-selettiva della procedura di mobilità e il coinvolgimento di atti amministrativi astrattamente autoritativi non spostano la controversia nella giurisdizione amministrativa quando il bene della vita perseguito è il passaggio diretto del dipendente e non la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
- La dedotta illegittimità degli atti presupposti o la loro asserita violazione o elusione di un precedente giudicato amministrativo non costituiscono criteri autonomi di attribuzione della giurisdizione: tali questioni devono essere esaminate dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale, che può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi illegittimi o elusivi del giudicato.
- La giurisdizione amministrativa residuale sulle procedure concorsuali in materia di pubblico impiego riguarda le procedure preordinate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro o all'inquadramento in aree o categorie superiori con novazione oggettiva del rapporto, non le procedure di mobilità che comportano il passaggio diretto tra amministrazioni.
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