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Sentenza

Sentenza n. 1018/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, unitamente alle informative dei Carabinieri presupposte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Verona, adottato ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S., deducendo: manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione per non avere l’Amministrazione spiegato il mutamento delle condizioni rispetto al rilascio originario e ai precedenti rinnovi; erronea valutazione delle circostanze concrete, con indebita valorizzazione della professione e della consistenza patrimoniale; violazione dell’art. 42 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità dell’istruttoria e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni procedimentali. Il ricorrente aveva fondato il richiesto rinnovo sulle minacce e condotte persecutorie poste in essere da un ex dipendente, vicenda conclusasi con una condanna penale e con la conferma del divieto di avvicinamento, nonché sulla necessità di modificare la propria residenza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure esaminate congiuntamente. Il porto d’armi non costituisce un diritto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, sicché l’Amministrazione dispone di un penetrante potere discrezionale e deve verificare rigorosamente la sussistenza dei presupposti. Per il porto di pistola per difesa personale è necessario il “dimostrato bisogno”, consistente in un pericolo concreto, attuale, serio e adeguatamente comprovato. Tale onere grava sull’interessato anche in sede di rinnovo; il precedente rilascio della licenza non determina automatismi né un affidamento qualificato al rinnovo. Il Collegio ha ritenuto adeguata l’istruttoria, fondata su due richieste di informazioni al Comando Provinciale Carabinieri, una successiva all’istanza e una successiva alle osservazioni difensive. Il ricorrente si era limitato a richiamare la pregressa vicenda con l’ex dipendente, senza dimostrare la persistente attualità del rischio. Il tempo trascorso dai fatti e il trasferimento in altro contesto territoriale deponevano per un affievolimento del pericolo. La motivazione prefettizia, sebbene sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica o irragionevole; non era necessaria una motivazione rafforzata sul mutamento rispetto ai precedenti rinnovi, né attività e patrimonio del richiedente erano elementi, di per sé, idonei a fondare il titolo. È stata lasciata ferma la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente motivata sull’effettivo e attuale bisogno. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il rinnovo del porto di pistola per difesa personale presuppone la dimostrazione di una situazione di pericolo concreto, attuale, serio e comprovato; la valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’autorità prefettizia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura di violazione del preavviso di rigetto e di omessa valutazione delle osservazioni è stata ritenuta infondata alla luce dell’istruttoria svolta e della motivazione del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma una deroga al generale divieto di portare armi; pertanto l’autorità amministrativa deve esercitare un controllo particolarmente penetrante, consentendo il porto solo in presenza dei presupposti positivi richiesti e in assenza di elementi indicativi di rischio.
  • Il “dimostrato bisogno” richiesto per il porto di pistola per difesa personale consiste in una situazione di pericolo concreto, attuale, serio e adeguatamente comprovato; non può essere desunto automaticamente dalla professione, dall’attività svolta o dalla consistenza patrimoniale del richiedente.
  • L’onere di dimostrare il perdurante “dimostrato bisogno” grava sull’interessato anche in sede di rinnovo. Il precedente rilascio o rinnovo della licenza non crea un automatismo né un legittimo affidamento al rinnovo, poiché il titolo è temporaneo e l’autorità può riesaminare integralmente i presupposti, anche formulando una valutazione diversa da quella precedente.
  • Ai fini del rinnovo della licenza di porto d’armi, il decorso del tempo dai fatti minacciosi e il trasferimento del richiedente in altro contesto territoriale possono costituire elementi idonei a ridimensionare l’attualità del rischio, salvo che l’interessato fornisca specifiche allegazioni e prove contrarie.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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