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Sentenza

Sentenza n. 460/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 18.12.2023, n. 387.

Giustizia amministrativa202501505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di differenze retributive

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, n. 387 del 18 dicembre 2023. La sentenza aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per l'attività di docente supplente prestata nell'anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 688,83 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, dalla scadenza. Il Ministero si è costituito affermando di avere già corrisposto quanto dovuto con la mensilità di maggio 2024, in esecuzione di un decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del 5 marzo 2024. Prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto dell'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia della ricorrente, resa dopo l'intervenuto pagamento della somma dovuta. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento era avvenuto nel maggio 2024, in data molto anteriore al conferimento della procura per agire in ottemperanza; pertanto, ha ritenuto che l'iniziativa processuale non fosse giustificata dall'inadempimento dell'amministrazione al momento della proposizione del ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese di giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di ottemperanza, il debitore pubblico dimostra di avere già integralmente eseguito il giudicato e il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • In caso di estinzione del giudizio di ottemperanza per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto ragione in relazione alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
  • La proposizione di un ricorso per ottemperanza dopo l'integrale pagamento del credito riconosciuto dal giudicato può giustificare la condanna del ricorrente alle spese, se il pagamento è anteriore anche al conferimento della procura per agire in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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