Sentenza del 21/11/2018 n. 2704 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - revocazione - strumento di impugnazione limitata - è tale. Processo tributario - revocazione di sentenza - errore macroscopico - è tale. Processo tributario - revocazione - presupposto - valutazione delle motivazioni dell'atto impositivo - non è tale - libero convincimento del giudice - non è sindacabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la revocazione di una sentenza tributaria. Il ricorrente avrebbe dedotto un errore revocatorio, sostenendo un travisamento delle circostanze di fatto o delle motivazioni dell'atto impositivo. La revocazione è però un mezzo di impugnazione straordinario e limitato, esperibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge. L'errore deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale immediatamente rilevabile, riguardare un fatto estraneo al giudizio ed essere decisivo per la pronuncia. Non costituisce invece errore revocatorio la contestazione della valutazione compiuta dal giudice sulle motivazioni dell'atto impositivo, rientrando tale valutazione nel libero convincimento giudiziale.
La decisione
Dal testo fornito emerge il principio secondo cui la revocazione non può essere utilizzata per censurare l'interpretazione o la valutazione delle prove e delle motivazioni dell'atto impositivo effettuata dal giudice. È ammissibile soltanto in presenza di un errore macroscopico, essenziale, decisivo e immediatamente riconoscibile, consistente in una falsa percezione di un fatto. Non essendo indicato il dispositivo concreto della sentenza né l'esito espresso del ricorso, non è possibile stabilire con certezza se la revocazione sia stata dichiarata inammissibile, rigettata o accolta.
Massime di principio
- La revocazione tributaria è un rimedio eccezionale e non costituisce un ulteriore grado di giudizio.
- L'errore revocatorio deve essere una svista materiale o una falsa percezione immediatamente rilevabile, riferita a un fatto decisivo ed estraneo all'attività valutativa del giudice.
- Non è possibile utilizzare la revocazione per contestare il libero convincimento del giudice, la valutazione delle prove o l'interpretazione delle motivazioni dell'atto impositivo.
- Chi propone revocazione deve individuare con precisione il fatto percepito erroneamente e dimostrare che, senza tale errore, la decisione avrebbe avuto un esito diverso.
- Le censure che mirano a riesaminare il merito della controversia devono essere fatte valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, quando ancora disponibili.
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