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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Parma, Sezione 1

per l’accertamento - del silenzio-inadempimento serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo presentata in data 12 agosto 2025; - della fondatezza della pretesa all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo; …………………per l’annullamento… – con atto di “motivi aggiunti” – del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, adottato dell’U.T.G. - Prefettura di Parma in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza, successivamente seguito dal provvedimento prefettizio di rigetto impugnato con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, dopo avere formalizzato una domanda di protezione internazionale, ha presentato alla Prefettura di Parma un'istanza di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti asilo, dichiarando di essere privo di mezzi di sussistenza. A fronte dell'inerzia protrattasi per oltre cinque mesi e dei successivi solleciti, ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo anche una misura cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio la Prefettura ha emesso un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e poi un provvedimento espresso di rigetto, che il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio, l'Amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, successivamente impugnato con motivi aggiunti. Ha quindi ritenuto integrati i presupposti dell'art. 117, comma 5, c.p.a., secondo cui il sopravvenuto provvedimento espresso o atto connesso può essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento. Il rito del silenzio è stato pertanto convertito nel rito ordinario, con rimessione della causa sul ruolo per la trattazione. Il TAR non ha deciso, in questa fase, né la legittimità del rigetto né la fondatezza della pretesa all'accoglienza, riservando ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. La rinuncia alla domanda cautelare è stata dichiarata dal difensore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito

    La sopravvenienza, durante il giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti determina la prosecuzione dell'intero giudizio con il rito previsto per il nuovo atto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La Prefettura ha adottato un preavviso di rigetto prima del provvedimento espresso, senza che il TAR ne valuti in questa ordinanza la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo è stata oggetto di rinuncia; non è stata quindi esaminata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso connesso all'oggetto della controversia e tale atto viene impugnato con motivi aggiunti, l'intero giudizio deve proseguire con il rito previsto per il nuovo provvedimento.
  • La sopravvenienza del provvedimento espresso non comporta automaticamente la definizione del giudizio sul silenzio quando il nuovo atto è impugnato con motivi aggiunti: il giudice deve disporre la conversione del rito e la prosecuzione della causa per l'esame della legittimità dell'atto sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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