Cassazione Civile, Ordinanza n. 23173/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2012, emesso per aree occupate da una società all'interno di un interporto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo applicabile anche per il 2012 un accordo transattivo stipulato nel 2010 tra il Comune e la società che gestiva l'interporto, accordo in base al quale il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti risultava non svolto nelle aree interne dell'interporto; aveva inoltre valorizzato una determina del 2010 con cui era stata riconosciuta una riduzione del tributo del 15%, mai revocata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993. Sosteneva che la tassa è dovuta in base alla mera disponibilità di aree idonee a produrre rifiuti e alla potenziale fruibilità del servizio, a prescindere dall'effettivo utilizzo; che la contribuente non aveva provato l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti; che era irrilevante la distinzione tra aree interne ed esterne dell'interporto; che il servizio risultava comunque attivo lungo le strade pubbliche di collegamento; che l'accordo del 2010 aveva esaurito i propri effetti al 31 dicembre 2009 e non necessitava di revoca; e che la determina del 18 maggio 2010 riguardava solo le annualità 2006-2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione regionale non avesse affatto negato il principio di diritto secondo cui la TARSU è dovuta non in base alla effettiva produzione dei rifiuti ma in base alla utilizzazione di superfici idonee a produrli e alla potenzialità del servizio. La censura del Comune, quindi, non coglieva la ratio decidendi, perché la decisione di merito si fondava non sulla disapplicazione dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993, ma sull'interpretazione dell'accordo transattivo del 2010 e sull'accertamento in fatto che, anche per il 2012, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non fosse stato espletato nella zona dove era ubicato il capannone della società, con conseguente impossibilità per questa di usufruirne. Le ulteriori contestazioni del ricorrente sono state considerate attinenti alla ricostruzione in fatto e all'interpretazione del negozio transattivo, profili che non integravano la denunciata violazione di legge.
Norme richiamate
art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La TARSU è dovuta in base alla disponibilità di superfici idonee a produrre rifiuti e alla potenzialità del servizio, non essendo decisivo il mancato utilizzo concreto del servizio da parte del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato proposto come violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non idonea perché diretta in realtà a contestare accertamenti di fatto e interpretazioni negoziali.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la debenza del tributo si collega alla idoneità delle superfici a produrre rifiuti e alla astratta potenzialità del servizio di raccolta, non alla prova dell'effettiva produzione dei rifiuti o dell'effettivo utilizzo del servizio in concreto.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'interpretazione di un accordo transattivo e su un accertamento fattuale circa la persistente mancata erogazione del servizio in una determinata area, la censura di violazione di legge è infondata se mira soltanto a sovrapporre una diversa lettura dei fatti e del negozio.
- La distinzione tra aree interne ed esterne di un complesso industriale può rilevare solo se incide sull'effettiva erogazione del servizio; ai fini del tributo assume rilievo decisivo la circostanza che il servizio sia o meno effettivamente prestato nella specifica area in cui insiste l'immobile tassato.
- Per superare la soggezione al tributo non basta allegare il mancato utilizzo del servizio: occorre che dall'accertamento in fatto emerga che il servizio non sia stato reso nella zona interessata, secondo quanto eventualmente stabilito da accordi o provvedimenti applicabili al rapporto tributario.
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