Sentenza n. 355/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione Settore Tecnico del Comune di Bordighera n. 123 di Registro Generale, avente ad oggetto la revoca dell’assegnazione di ormeggio stanziale e cessazione del diritto al posto stanziale n. BE01, ai sensi dell’art. 35-bis Regolamento comunale del Porto, per subentro irregolare e per omessa dichiarazione del cambio barca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate, in assenza di opposizione del Comune.
Atto impugnato: determinazione comunale di revoca dell’assegnazione dell’ormeggio stanziale e cessazione del diritto al posto stanziale per subentro irregolare e omessa dichiarazione del cambio barca
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Bordighera che aveva revocato l’assegnazione dell’ormeggio stanziale e disposto la cessazione del diritto al posto stanziale, ai sensi dell’art. 35-bis del Regolamento comunale del Porto, contestando il provvedimento con domanda di annullamento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
"sopravvenuta carenza di interesse"
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente non conserva più interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 35-bis Regolamento comunale del Porto
Previsione regolamentare richiamata nel provvedimento comunale quale base della revoca dell’assegnazione dell’ormeggio per subentro irregolare e omessa dichiarazione del cambio barca.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per una pronuncia diversa e non vi sia opposizione della controparte, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, soprattutto in assenza di opposizione della parte resistente.
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