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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32318/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

Un imprenditore, destinatario di ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria relativa a più trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati con formulario incompleto, ha proposto opposizione ex art. 22 L. 689/1981. In primo grado e in appello ha contestato, tra l'altro, la competenza territoriale dell'ente accertatore e irrogante, sostenendo che l'illecito fosse stato commesso nel territorio di un'altra provincia, in quanto il trasporto era iniziato lì e dunque lì avrebbe dovuto operare l'autorità competente. Ha inoltre invocato l'applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole introdotta nel 2010, che limitava la responsabilità al trasportatore di rifiuti propri. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione ritenendo l'illecito permanente e individuando la competenza nella provincia in cui la condotta era cessata, oltre a escludere la natura penale della violazione e quindi l'applicabilità del regime più favorevole. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione sulla censura relativa all'incompetenza dell'ente accertatore; 2) violazione delle norme sulla competenza territoriale dell'autorità amministrativa, perché competente sarebbe stata la provincia nel cui territorio era iniziato il trasporto; 3) violazione e falsa applicazione della disciplina sanzionatoria ambientale, per mancata applicazione della norma sopravvenuta più favorevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello non fosse assente ma soltanto eventualmente non condivisibile, e quindi non censurabile nei limiti del vizio denunciato. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di sanzioni per trasporto di rifiuti con formulario incompleto, la violazione ha natura permanente e la competenza a emettere l'ordinanza-ingiunzione spetta alla provincia nel cui territorio il trasporto è iniziato, che nel caso concreto era una provincia diversa da quella che aveva emesso il provvedimento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando l'ordinanza-ingiunzione perché adottata da autorità incompetente. Le spese di tutti i gradi sono state poste a carico della Provincia soccombente, con compensazione limitata nei rapporti con la Regione non costituita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 689/1981

    ricorso avverso ordinanza-ingiunzione

    costituisce il rimedio processuale per proporre opposizione all'ordinanza sanzionatoria amministrativa.

  • art. 28 comma 2 D.M. 18/02/2011 n. 52

    richiamato come fonte della disciplina del formulario di identificazione dei rifiuti, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 193 commi 1, 2 e 6 d.lgs. 152/2006

    disciplina l'obbligo di formulario per il trasporto dei rifiuti e gli elementi che esso deve contenere.

  • art. 258 commi 4 e 5 d.lgs. 152/2006

    prevede la sanzione per trasporto di rifiuti in assenza di formulario o con formulario incompleto o inesatto; la Corte applica la versione vigente ratione temporis per il profilo della competenza, assorbendo la questione della disciplina più favorevole.

  • art. 262 d.lgs. 152/2006

    attribuisce alla Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione la competenza a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie della parte quarta del codice ambiente.

  • art. 17 L. 689/1981

    richiamato dalla parte ricorrente nel dedurre la competenza territoriale dell'autorità accertatrice.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    richiamato dalla parte ricorrente nel dedurre la competenza territoriale dell'autorità accertatrice e la disciplina dell'opposizione.

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio denunciabile è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    usato per denunciare il vizio di motivazione apparente o mancante come nullità della sentenza.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    usato per denunciare violazione e falsa applicazione della norma sanzionatoria ambientale.

  • art. 384 comma 2 c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    richiamato nel riferimento alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme regionali che avevano trasferito alla Regione competenze provinciali in materia di rifiuti.

  • art. 197 d.lgs. 152/2006

    indicato come fonte statale che attribuisce alle Province specifiche competenze amministrative nel settore dei rifiuti.

  • art. 1, comma 85, L. 56/2014

    richiamato per ribadire che la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, rientrano tra le funzioni fondamentali delle Province.

  • art. 8, comma 3, c.p.p.

    evocato in via analogica come criterio coerente per la competenza nel caso di illeciti permanenti, individuata nel luogo di inizio della consumazione.

  • d.lgs. 205/2010

    richiamato per la modifica sopravvenuta dell'art. 258 d.lgs. 152/2006 invocata come più favorevole.

  • d.lgs. 116/2020

    richiamato come intervento normativo successivo che ha segnato il termine del periodo di vigenza della disciplina sopravvenuta invocata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non persuasiva se la sentenza contiene comunque una risposta al punto controverso.
  • In materia di trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto, la violazione ha natura permanente: la consumazione si collega all'inizio del trasporto e si protrae per tutta la sua durata.
  • Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa ambientale, la competenza territoriale appartiene alla Provincia nel cui territorio il trasporto è iniziato, non a quella in cui il trasporto si è concluso, quando l'illecito abbia carattere permanente.
  • Quando la competenza amministrativa è individuata in base al luogo di consumazione dell'illecito permanente, è coerente applicare il criterio del luogo di inizio della condotta, anche in analogia con i criteri di competenza per gli illeciti permanenti.
  • Se l'accoglimento di un motivo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, queste restano assorbite; se non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito annullando direttamente l'atto sanzionatorio illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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