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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30342/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda tre imputati condannati nei gradi di merito per avere, in concorso tra loro, agevolato le attività criminali del clan Grande Aracri nel territorio lucano e nella provincia di Crotone, in relazione a un sistema illecito di scommesse e alla distribuzione/gestione di apparecchi elettronici collegati a un sito estero, con condotta perdurante dal 2012 al luglio 2015. Un imputato ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità, anche con memoria contenente nuovi argomenti fondati sull’assoluzione di terzi, sul mancato sequestro degli apparecchi e sulla asserita mancanza di riscontri ai passaggi degli apparecchi tra Calabria e Basilicata. Un secondo imputato ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità, erronea applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e violazione del ne bis in idem. Il terzo imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sull’aggravante di agevolazione mafiosa e sul trattamento sanzionatorio, compreso il diniego delle attenuanti generiche; nella memoria ha richiamato intercettazioni ritenute a suo favore. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili quasi tutti i motivi, ma ha accolto limitatamente al terzo imputato il motivo sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche per difetto di motivazione individualizzata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati. Quanto al terzo imputato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena e alla valutazione delle attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto; nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ai ricorrenti inammissibili ha inoltre imposto spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla responsabilità e sull’aggravante, valorizzando che le censure non si confrontavano con la motivazione di merito e che l’interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità. Per il terzo imputato, invece, ha riscontrato carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena, perché la pena finale superava il minimo edittale e richiedeva una specifica giustificazione non esauribile nel richiamo ai criteri generali dell’art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la continuazione

  • art. 4 legge n. 401 del 1989

    reato fine contestato, relativo al sistema illecito di scommesse

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991

    richiamato come aggravante di agevolazione mafiosa, oggi trasfuso nell’art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante dell’agevolazione mafiosa, la cui applicazione è stata contestata da un ricorrente

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    l’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena non bastano, da soli, quando la pena è fissata oltre il minimo o comunque richiede specifica motivazione

  • art. 4-bis c.p.

    menzionato solo nel richiamo storico dell’aggravante proveniente dall’art. 7 d.l. 152/1991

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, quindi non inserito

  • art. 615 c.p.p.

    non determinabile dal testo

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura che si risolve nella mera rilettura del compendio probatorio o nella contestazione fattuale delle intercettazioni è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia una manifesta illogicità del ragionamento decisorio.
  • L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • La deduzione del principio del ne bis in idem non è fondata quando il nuovo procedimento riguarda un fatto-reato diverso, anche se collegato a un precedente giudizio concernente la partecipazione a una medesima organizzazione criminale.
  • I motivi nuovi proposti con il ricorso per cassazione restano preclusi se il ricorso è dichiarato inammissibile, poiché l’inammissibilità si estende anche ad essi.
  • Quando la pena finale è superiore al minimo edittale o comunque non si colloca nel tratto minimo della forbice sanzionatoria, il giudice deve fornire una motivazione specifica e individualizzata sulla commisurazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo sufficiente un richiamo stereotipato ai criteri generali di cui all’art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCorruzioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

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