Sentenza n. 1206/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1409/2025, che aveva condannato il Ministero a corrispondere 7.262,41 euro per ferie non godute, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1409 del 28 ottobre 2025, passata in giudicato e notificata il 4 dicembre 2025. Il titolo aveva riconosciuto 7.262,41 euro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, nonché le spese processuali. Deduceva l’inerzia del Ministero nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e chiedeva l’adozione degli atti necessari all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita e che le somme erano state corrisposte, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Non essendo stata prodotta documentazione a corredo, il TAR non ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha preso atto della sopravvenuta perdita d’interesse e ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ribadito che, in forza del principio dispositivo, il ricorrente può manifestare fino alla decisione la sopravvenuta mancanza d’interesse, spettando al giudice prenderne atto senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Quanto alle spese, ha ritenuto provata l’esecuzione successiva al ricorso perché la dichiarazione della ricorrente non era stata contestata dal Ministero, e ha applicato la soccombenza virtuale, condannando il Ministero a pagare 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari. La richiesta di nomina del commissario ad acta non è stata esaminata nel merito, in ragione dell’improcedibilità.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1409 del 28 ottobre 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 4207/2024, con la quale è stato statuito
La domanda è proposta come giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento.
art. 64, comma 2, c.p.a.
In ordine alle spese e onorari del giudizio, il Collegio, preso atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la sentenza è stata integralmente eseguita e le somme dovute sono state corrisposte, sebbene in data successiva al deposito del ricorso - senza essere smentita, sul punto, dal Ministero, nemmeno in sede di discussione in udienza, con la conseguenza che la circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 2, c.p.a. – condanna l’Amministrazione alla rifusione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La circostanza dell’integrale pagamento successivo al ricorso può ritenersi provata quando la dichiarazione della parte non sia contestata dall’amministrazione.
Massime di principio
- In applicazione del principio dispositivo, il ricorrente può dichiarare, fino a quando la causa è trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice prende atto di tale dichiarazione e dichiara l’improcedibilità, senza poter valutare d’ufficio l’interesse in sostituzione della parte.
- Nel giudizio amministrativo, una circostanza allegata dalla parte e non contestata dall’amministrazione può essere ritenuta provata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.; se l’adempimento avviene dopo la proposizione del ricorso, la sopravvenuta improcedibilità non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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